Il recesso nei contratti di Vending: chiarezza sui confini giuridici

Nei contratti di Vending la durata pluriennale è la regola, a tutela degli investimenti del gestore e della continuità del servizio per il cliente. Ma non sempre è chiaro quando sia possibile sciogliere il vincolo: la comunicazione di mancato rinnovo alla scadenza, il recesso anticipato per giusta causa e le clausole convenzionali sono istituti distinti, con conseguenze diverse. Una corretta predisposizione contrattuale è l’unico strumento per evitare contenziosi

Eugenio Tristano

 

Il contratto di Vending non è un semplice accordo di fornitura. Dietro l’apparente semplicità di una macchina collocata in azienda per erogare caffè, bibite o snack si cela un assetto contrattuale complesso, che cumula il comodato d’uso dei distributori con la somministrazione continuativa dei prodotti. È proprio questa configurazione contrattuale mista che spiega perché i rapporti siano di norma pluriennali e perché la durata rivesta un ruolo centrale: il gestore investe in apparecchiature, logistica e manutenzione, mentre il cliente si aspetta un servizio costante e di qualità.

 

MANCATO RINNOVO DEL CONTRATTO

La durata contrattuale è quasi sempre stabilita in 3 o 5 anni, con clausole di rinnovo automatico per uguale periodo, salvo che una delle parti comunichi per tempo di non voler proseguire. Questa comunicazione, che molti definiscono impropriamente “disdetta”, è in realtà una dichiarazione di mancato rinnovo alla scadenza contrattuale. È bene sottolinearlo: non si tratta di sciogliere un vincolo in corso, ma di impedire che il contratto si proroghi oltre la durata pattuita. In altre parole, il rapporto giunge alla sua naturale conclusione senza determinare un rinnovo del vincolo contrattuale.

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