PALETTE IN PLASTICA RIUTILIZZABILI: IL MASE CHIARISCE IL TEMA DELLA COMMERCIALIZZAZIONE DELLE SCORTE

 

L’articolo 14-bis del DL PNRR 2026 (decreto-legge 19 febbraio 2026, n. 19) ha stabilito specifiche caratteristiche tecniche affinché piatti, posate, cannucce e agitatori per bevande in plastica possano essere qualificati e commercializzati come riutilizzabili, nel rispetto della normativa in materia di igiene e sicurezza alimentare. I nuovi requisiti si applicheranno dal 21 aprile 2027, nell’ambito della disciplina nazionale di attuazione della direttiva SUP (“Single Use Plastics”, ossia la Direttiva UE 2019/904).

Segnaliamo che Confindustria ha posto una domanda al Ministero dell’Ambiente chiedendo se i prodotti già regolarmente immessi sul mercato prima di tale data, ma non conformi ai nuovi requisiti, possano continuare a essere commercializzati fino a esaurimento delle scorte, e quali documenti siano eventualmente idonei a dimostrarne la precedente immissione sul mercato.

In risposta, il MASE ha fornito i seguenti chiarimenti:

  • Commercializzazione delle scorte – Il Ministero ha chiarito che, dal 21 aprile 2027, soltanto i prodotti conformi alle caratteristiche tecniche stabilite dall’articolo 14-bis potranno essere qualificati e commercializzati come riutilizzabili. Tale condizione si applicherà anche ai prodotti già immessi sul mercato prima della suddetta data;
  • Periodo transitorio – Il MASE ha precisato che il differimento di un anno dell’applicazione dei requisiti ha già previsto un periodo transitorio per consentire alle imprese di adeguare i processi produttivi e smaltire le scorte presenti nella catena distributiva. Non è stata quindi riconosciuta un’ulteriore possibilità di commercializzazione come riutilizzabili dei prodotti non conformi dopo il 21 aprile 2027;
  • Immissione e messa a disposizione sul mercato – Il Ministero ha ritenuto che la distinzione tra prima immissione sul mercato e successiva messa a disposizione non sia determinante ai fini della gestione delle scorte, poiché l’articolo 14-bis disciplina espressamente la decorrenza dei nuovi requisiti;
  • Documentazione delle scorte – In conseguenza dell’interpretazione adottata, il MASE ha considerato assorbito il quesito relativo ai documenti utilizzabili per dimostrare l’immissione sul mercato prima del 21 aprile 2027, tra cui fatture, documenti di trasporto e registrazioni di magazzino.

Fonte: Confida

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