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CORONAVIRUS: PUBBLICATO IL DECRETO LEGGE GREEN PASS LAVORO

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 226 di ieri, martedì 21 settembre, è stato pubblicato il testo del decreto-legge 21 settembre 2021 n.127, recante “Misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l’estensione dell’ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening”, c.d. DL Green pass lavoro.

Riportiamo di seguito una breve analisi dei contenuti di maggiore interesse del provvedimento:

Impiego di certificazioni verdi in ambito lavorativo privato (Art. 3)

  • Obbligo Green pass – Si prevede che dal 15 ottobre al 31 dicembre 2021, a chiunque svolge una attivitĂ  lavorativa nel settore privato è fatto obbligo ai fini dell’accesso ai luoghi di lavoro in cui l’attivitĂ  è svolta, di possedere e di esibire su richiesta la certificazione verde Covid-19. L’obbligo si applica anche a tutti i soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attivitĂ  lavorativa, di formazione, o di volontariato, anche sulla base di contratti esterni.
  • Esenzioni – L’obbligo non si applica ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri stabiliti dal Ministero della salute.
  • Controlli – I datori di lavoro sono tenuti a verificare il rispetto delle prescrizioni e hanno l’obbligo di definire, entro il 15 ottobre, le modalitĂ  operative per l’organizzazione delle verifiche, anche a campione, prevedendo in via prioritaria che tali controlli siano effettuati al momento dell’accesso ai luoghi di lavoro. Si prevede inoltre che con atto formale vengano individuati i soggetti incaricati dell’accertamento delle violazioni degli obblighi di Green pass.
  • Sanzioni – Nel caso in cui i lavoratori comunichino di non essere in possesso della certificazione verde Covid-19, o qualora ne risultino privi al momento dell’accesso al luogo di lavoro, sono considerati assenti ingiustificati fino alla presentazione del Green pass, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro. Tuttavia, per i giorni di assenza ingiustificata non sono dovuti la retribuzione nĂ© altro compenso. Sia per i datori di lavoro che non rispettano gli obblighi di controllo, sia per i lavoratori che accedono ai luoghi di lavoro in violazione degli obblighi di certificazione verde, sono previste inoltre sanzioni amministrative.
  • Imprese con meno di 15 dipendenti – Per le imprese con meno di 15 dipendenti, dopo il quinto giorno di assenza ingiustificata, il datore di lavoro può sospendere il lavoratore per la durata corrispondente a quella del contratto di lavoro stipulato per la sostituzione, per un periodo non superiore a 10 giorni rinnovabili per una sola volta, e non oltre il termine del 31 dicembre 2021.

Misure per la somministrazione di test antigenici rapidi (Art. 4)

  • Prezzi tamponi calmierati – Si prevede che le farmacie e strutture sanitarie convenzionate con il SSN siano tenute ad assicurare, fino al 31 dicembre 2021, la somministrazione di test antigenici rapidi secondo prezzi calmierati.

Durata delle certificazioni verdi Covid-19 (Art. 5)

  • Rilascio Green pass prima dose di vaccino – Si prevede che la Certificazione verde Covid-19 venga rilasciata immediatamente dopo la somministrazione della prima dose di vaccino, e non piĂą dal quindicesimo giorno dopo la somministrazione.
  • Rilascio Green pass guarigione Covid-19 – Si specifica che a coloro che sono stati identificati come casi positivi al Covid-10 oltre il quattordicesimo giorno dalla somministrazione della prima dose di vaccino, nonchĂ© a seguito del prescritto ciclo, è rilasciata la certificazione verde con validitĂ  di 12 mesi a decorrere dall’avvenuta guarigione.

Il provvedimento sarà ora trasmesso al Parlamento per l’avvio dell’iter di conversione in legge, che dovrà concludersi entro il 20 novembre 2021.

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/09/21/21G00139/sg

Fonte: www.confida.com

 

 

 

 

 

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