E’ stato firmato poco fa il DPCM 22 marzo contenente misure ancora più restrittive per fronteggiare l’epidemia da Covid-19 (Coronavirus).
Il decreto, il cui testo non è di agevole interpretazione, sebbene non indichi la distribuzione automatica nell’elenco dell’allegato 1, riporta all’articolo 2 comma 1 che le disposizioni “si applicano, cumulativamente a quelle di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 marzo 2020” in cui il Vending era espressamente escluso dalle chiusure.
Inoltre anche nell’art. 1 punto A si legge “Resta fermo, per le attività commerciali, quanto disposto dal dpcm 11 marzo 2020” e infine l’art 1 punto F afferma che è “sempre consentita l’attività di produzione, trasporto, commercializzazione e consegna di farmaci, tecnologia sanitaria e dispositivi medico-chirurgici nonché di prodotti agricoli e alimentari”.
Sulla base di quanto sopra l’opinione di CONFIDA e di Confcommercio è che le attività di cui all’allegato 1 del DPCM dell’11 marzo, tra cui il Vending, possono proseguire l’attività , fermo restando quanto prevede l’ordinanza del Ministro della Salute del 20 marzo (per la quale abbiamo chiesto un chiarimento al Ministero) e le indicazioni di cui all’art. 7 dello stesso decreto 11 marzo 2020 e quanto previsto dalle diverse ordinanze delle amministrazioni locali.
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