CONFIDA, MINERACQUA, UNIONFOOD E UNIONPLAST PREOCCUPATE SULL’APPLICAZIONE DEI CAM IN REGIONE PIEMONTE

Alla luce della recente approvazione e pubblicazione da parte di Regione Piemonte di un contratto per l’affidamento in concessione del servizio di distribuzione automatica di bevande e alimenti presso il Palazzo della Regione Piemonte, i rappresentanti di CONFIDA (Associazione Italiana Distribuzione Automatica, Mineracqua (Federazione Italiana delle Industrie delle Acque Minerali Naturali e delle Acque di Sorgente), Unionfood (Unione Italiana Food) e Unionplast (Unione Nazionale dei trasformatori di plastica italiana) chiedono alla Regione un momento di confronto su quanto specificato nel bando.

In particolare, le quattro associazioni fanno notare come il testo, sotto diversi profili, si discosti da quanto specificato dal decreto nazionale sui CAM (Criteri Ambientali Minimi) sulla distribuzione automatica. Ad esempio, esso prevede che la “Regione si riservi la facoltà di vietare al Gestore la vendita di acqua confezionata” senza considerare che l’acqua minerale è il secondo prodotto più venduto dalla distribuzione automatica e che il CAM prevede espressamente la presenza dell’acqua minerale purché proveniente da fonti della Regione o ad una distanza massima di 300km. Il bando prevede inoltre l’utilizzo di caffè è in cialde e capsule compostabili: richiesta non solo non prevista dai CAM ma anche contraria al nuovo Regolamento Europeo sugli Imballaggi e Rifiuti da Imballaggio (PPWR) in via di pubblicazione che prevede, all’art 9, solo per le cialde l’obbligo di compostabilità e consente come deroga al comma 2 che solo gli “Stati Membri” e non le Amministrazioni Locali possano estendere la compostabilità anche alle capsule. E ancora, limitando i grassi consentiti negli snack ai soli olio extravergine d’oliva, olio di girasole e burro, il bando non si tiene conto delle indicazioni previste dal Decreto MASE del 17/5/2024 che prevede la possibilità di utilizzare altri oli e grassi purché certificati. E infine il bando prevede che “il Concessionario provvede, senza oneri per la Regione, alla gestione/raccolta e avvio a recupero o smaltimento dei rifiuti derivanti dalle attività operative relative alle installazioni” senza considerare che il gestore della distribuzione automatica non è un soggetto autorizzato alla raccolta e smaltimento dei rifiuti. Inoltre, tale previsione contrasta con l’art 2.2.3 dei CAM che prevede espressamente che i rifiuti “devono essere conferiti secondo le modalità di conferimento stabilite dal Comune della struttura servita”.

In conclusione, discostarsi troppo da quanto stabilito dal testo del decreto nazionale sui CAM, secondo le quattro associazioni, rischia di ledere il principio di sana concorrenza ponendo delle richieste che per alcune imprese, soprattutto di piccole dimensioni, sono difficili da soddisfare oltre a  frammentare eccessivamente la domanda e l’offerta del servizio nelle PA italiane con l’effetto di creare incertezza tra gli operatori che a distanza di pochi chilometri e in realtà eterogenee dovrebbero rispondere a richieste diverse tra loro con conseguente aggravio dei costi gestionali e delle risorse umane.

 

 

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