Un quesito ricorrente è se il costo della manodopera possa essere assoggettato a ribasso.
L’art. 41, comma 14, del d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36, ovvero il nuovo Codice Appalti, prevede che “nei contratti di lavoro e servizi, per determinare l’importo posto a base di gara, la stazione appaltante o l’ente concedente individua nei documenti di gara i costi della manodopera, secondo quanto previsto dal comma 13. I costi della manodopera e della sicurezza sono scorporati dall’importo assoggettato a ribasso. Resta ferma la possibilità per l’operatore economico di dimostrare che il ribasso complessivo dell’importo deriva da una più efficiente organizzazione aziendale”.