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Ancora sul Green Pass nei luoghi di lavoro

Gli ultimi aggiornamenti sulle linee guida del Governo. Urgono chiarimenti sulla gestione dei tamponi

Come già evidenziato nell’articolo “Obbligo Green Pass: non tutto è così chiaro”, pubblicato sul numero di ottobre di Vending Magazine, il Decreto Legge n. 127 del 21 settembre 2021, rubricato come “Misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l’estensione dell’ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening”, ha introdotto, a partire dallo scorso 15 ottobre, l’obbligo di possedere ed esibire la Certificazione Verde COVID-19 (cosiddetto “Green Pass”), al fine di accedere a pressoché tutti i luoghi di lavoro pubblici e privati.

L’art. 1, commi 1 e 2, del sopra detto decreto legge prevede che l’obbligo del Green Pass per accedere sul luogo di lavoro riguardi sia i lavoratori della Pubblica Amministrazione, sia del settore privato, sia autonomi, sia legati da rapporto di dipendenza con l’azienda a qualsiasi titolo, ivi inclusi i volontari o coloro che svolgono stage temporanei.

Il più volte richiamo Decreto Legge stabilisce l’obbligo per il lavoratore di esibire il “Certificato Verde”, su richiesta, al momento dell’accesso nel luogo di lavoro. Le modalità tecniche attraverso cui eseguire i controlli da parte del datore di lavoro sono state successivamente indicate nel DPCM “Controllo Green Pass Lavoro”, nonché chiarite nelle FAQ predisposte dal Ministero.

 

I controlli sul Green Pass

Il Governo spiega che ciascuna azienda può organizzare i controlli in autonomia, nel rispetto delle normative sulla privacy e delle linee guida emanate con il DPCM 12 ottobre 2021.

Le modalità operative per l’organizzazione delle verifiche sono predisposte dal datore di lavoro, anche a campione, prevedendo prioritariamente, ove possibile, che tali controlli siano effettuati al momento dell’accesso ai luoghi di lavoro.

I soggetti incaricati dell’accertamento delle violazioni degli obblighi di cui ai commi 1 e 2 devono essere individuati con atto formale.

È, inoltre, puntualizzata l’opportunità di utilizzazione di modalità di accertamento che non determinino ritardi o code all’ingresso. Nelle Pubbliche Amministrazioni, laddove l’accertamento non sia fatto al momento dell’accesso al luogo di lavoro, esso dovrà avvenire su base giornaliera, prioritariamente nella fascia antimeridiana della giornata lavorativa, potrà essere generalizzato o a campione, purché in misura non inferiore al 20% del personale presente in servizio e con un criterio di rotazione che assicuri, nel tempo, il controllo su tutto il personale dipendente.

Oltre all’app “VerificaC19”, saranno rese disponibili per i datori di lavoro, pubblici e privati, specifiche funzionalità che consentiranno una verifica quotidiana e automatizzata del possesso delle certificazioni. Tali verifiche potranno avvenire attraverso:

  • L’integrazione del sistema di lettura e verifica del QR code del Certificato Verde nei sistemi di controllo agli accessi fisici, inclusi quelli di rilevazione delle presenze o della temperatura;
  • Per gli enti pubblici aderenti alla Piattaforma NoiPA, realizzata dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, l’interazione asincrona tra la stessa e la piattaforma nazionale-DGC;
  • Per i datori di lavoro con più di 50 dipendenti, sia privati, sia pubblici non aderenti a NoiPA, l’interazione asincrona tra il Portale istituzionale INPS e la Piattaforma nazionale-DGC;
  • Per le amministrazioni pubbliche con almeno 1.000 dipendenti, anche con uffici di servizio dislocati in più sedi fisiche, una interoperabilità applicativa, in modalità asincrona, tra i sistemi informativi di gestione del personale e la Piattaforma nazionale-DGC.

 

Per quanto riguarda i soggetti impossibilitati ad effettuare il vaccino contro il COVID-19 per comprovati motivi di salute, essi dovranno esibire un certificato contenente l’apposito “QR code”. Nelle more del rilascio del relativo applicativo, il personale esente – previa trasmissione della relativa documentazione sanitaria al medico competente dell’amministrazione di appartenenza – non potrà essere soggetto ad alcun controllo.

I soggetti in attesa di rilascio di valida Certificazione Verde e che ne abbiano diritto, nelle more del rilascio e dell’eventuale aggiornamento, potranno avvalersi dei documenti rilasciati, in formato cartaceo o digitale, dalle strutture sanitarie pubbliche e private, dalle farmacie, dai laboratori di analisi, dai medici di medicina generale e dai pediatri di libera scelta.

I controlli sui lavoratori provenienti da società di somministrazione (tipo quelle della Distribuzione Automatica) dovranno essere effettuati sia dalla società di somministrazione, sia dall’azienda presso la quale il lavoratore svolge la propria prestazione.

 

Mancata comunicazione del Green Pass

Come ormai chiaro, il lavoratore che comunica di essere sprovvisto di Green Pass viene considerato assente ingiustificato.

Diversa è l’ipotesi di mancata comunicazione circa il suo possesso. In questo caso, il dipendente deve essere assimilato a chi è sprovvisto di certificazione verde? Sul punto, Confindustria ha specificato che: “Il lavoratore che nulla comunichi preventivamente (una volta che l’impresa abbia stabilito con quale anticipo tale comunicazione vada effettuata, a seconda delle esigenze aziendali) si dovrà presumere essere in possesso della Certificazione Verde, con assunzione della relativa responsabilità, in caso di comportamento non conforme”.

 

Servono altri chiarimenti

La speranza è che, attraverso i chiarimenti operati dal Ministero, i gestori del Vending possano districarsi meglio nella ragnatela di adempimenti a essi demandati.

Resta tuttavia aperta la questione del reperimento dei tamponi per i cosiddetti “No Vax/No Green Pass”, presenti mediamente in un’azienda del Vending in una percentuale stimata fra il 5% e il 10% del totale dei lavoratori.

  • Chi dovrà sostenere gli oneri economici nel caso in cui il lavoratore non abbia la capacità economica per sottoporsi ai controlli sanitari necessari per entrare in azienda?
  • Cosa accadrebbe se il legislatore “stabilizzasse” il meccanismo di sospensione della retribuzione dei non vaccinati, estendendola in futuro oltre gli attuali 20 giorni previsti normativamente?
  • Come contemperare l’interesse dei datori di lavoro con il rischio di creare una categoria di lavoratori svantaggiati?

L’auspicio, ancora una volta, è che il legislatore prosegua nei suoi interventi di regolamentazione e chiarificazione, in modo da conciliare la gestione della pandemia con i diritti fondamentali costituzionalmente garantiti.

 

Avv. Eugenio Tristano

info@studiotristano.com

 

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