Cerca
Close this search box.

PUBBLICATO IL DECRETO LEGGE SOSTEGNI BIS

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 123 del 25 maggio 2021, è stato pubblicato il decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 recante “Misure urgenti connesse all’emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali” c.d. DL Sostegni-bis.

In particolare, segnaliamo di seguito alcune delle misure di maggiore interesse rimandando alla lettura del testo integrale per qualsiasi dettaglio:

Art. 1 – Contributo a fondo perduto – Riconosce un ulteriore contributo a fondo perduto a favore delle partite IVA attive alla data di entrata in vigore del decreto-legge, di importo pari a quello previsto dal DL Sostegni (uno). A questo ulteriore contributo si applicano le stesse disposizioni per quello previsto dal DL Sostegni.

Requisiti – per poter beneficiare del contributo è necessario, nel secondo periodo d’imposta antecedente l’entrata in vigore del presente decreto, non aver registrato ricavi superiori ai 10 milioni di euro e aver subĂŹto una perdita del fatturato medio mensile di almeno il 30% tra il 1° aprile 2020 e il 31 marzo 2021 rispetto al periodo compreso tra il 1° aprile 2019 e il 31 marzo 2020.

 Art. 9 – Proroga Plastic Tax. Dispone il differimento dell’entrata in vigore della Plastic Tax dal 1° luglio 2021 al 1° gennaio 2022.

Art. 16 – Proroga moratoria per le PMI – Proroga al 31 dicembre 2021 alcune misure previste dal DL Cura Italia a sostegno delle PMI le cui esposizioni debitorie non siano classificate come esposizioni creditizie deteriorate.

Art. 20 – Modifiche alla disciplina del credito d’imposta per beni strumentali nuovi – Si modifica la disciplina del credito d’imposta per i beni strumentali materiali nuovi non 4.0 (extra-Allegato A di Industria 4.0, ovvero i “beni ex-super ammortamento”)” prevedendo, anche per i soggetti con un volume di ricavi o compensi non inferiori a 5 milioni di euro, l’utilizzabilitĂ  in compensazione in un’unica quota annuale del credito Transizione 4.0.

Art. 40 – Ulteriori disposizioni in materia di trattamenti di integrazione salariale e di esonero dal contributo addizionale

  • CIG straordinaria. Si prevede per i datori di lavoro che interrompono o riducono l’attivitĂ  a motivo del COVID, e che hanno avuto un calo di fatturato del 50% nel primo semestre 2021 rispetto al primo semestre 2019, possono presentare domanda di cassa integrazione guadagni straordinaria per una durata massima di 26 settimane, previa stipula di accordi collettivi aziendali di riduzione dell’attivitĂ  dei dipendenti in forza alla data di entrata in vigore del decreto al 31 dicembre 2021. In particolare, si prevede che:
    • la riduzione media oraria non può essere superiore all’80 per cento dell’orario giornaliero, settimanale o mensile dei lavoratori interessati. Per ciascuno, la percentuale non può superare il 90 per cento nel periodo per il quale l’accordo è stipulato.
    • Il trattamento speciale di integrazione salariale è fissato al 70 per cento della retribuzione globale che sarebbe loro spettata per le ore di lavoro non prestate, senza l’applicazione dei limiti di importo previsti dalla normativa vigente la relativa contribuzione figurativa.
    • Non è dovuto dal datore di lavoro alcun contributo addizionale.
  • CIG ordinaria. Si prevede che, a partire dal 1° luglio 2021, per i datori di lavoro che sospendono o riducono l’attivitĂ  lavorativa e non possono piĂš accedere alla Cassa COVID, qualora richiedano l’accesso alla CIGO e alla CIGS possano essere esonerati dal pagamento del contributo addizionale fino al 31 dicembre 2021.
  • Blocco licenziamenti. Si prevede per i datori di lavoro che presentano domanda di CIGO e CIGS senza contributo addizionale ai sensi del presente Decreto-legge una proroga del blocco dei licenziamenti per la durata del trattamento di integrazione salariale fruito entro il 31 dicembre 2021. Il blocco non si applica alle circostanze di eccezione per i quali è giĂ  prevista la possibilitĂ  di licenziare, quali la cessazione definitiva dell’attivitĂ  e la liquidazione. Non si interviene invece sul blocco licenziamenti per le aziende che fanno ricorso alla Cassa COVID.

Il decreto-legge sarĂ  adesso trasmesso al Parlamento per la conversione in legge, che dovrĂ  avvenire entro il termine dei 60 giorni, che scadrĂ  il prossimo 24 luglio.

Di seguito il link alla Gazzetta Ufficiale:

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/05/25/21G00084/sg

Fonte: Confida

 

 

ARTICOLI DELLO STESSO NUMERO
Questo contenuto è riservato agli abbonati.