Utilizzo dell’automezzo nel Vending: i doveri di imprenditore e lavoratore

In particolare l’utilizzo sbagliato dello smartphone e dei dispositivi elettronici alla guida può essere motivo di pesanti danni economici per l’azienda e il dipendente. Ognuno deve fare la sua parte

 

In più di un’occasione su Vending Magazine abbiamo affrontato lo spesso sottovalutato, se non addirittura trascurato, fattore di rischio determinato dall’utilizzo massivo degli automezzi per lo svolgimento delle attività tipiche del Vending. Da uno studio statistico frutto della nostra ultra venticinquennale attività di consulenza nel settore, possiamo innanzitutto affermare, come premessa, che la stima di lavoratori utilizzatori dell’automezzo quale strumento quotidiano di lavoro è pari a oltre l’85% del personale aziendale. Purtuttavia, considerando che gli artt. 28 e 29 del D.Lgs. 81/2008, Testo Unico della Sicurezza, impongono al Datore di Lavoro l’obbligo specifico di valutazione del rischio in tutte le aree di attività e che l’art. 2087 del Codice Civile riporta testualmente – “l’imprenditore è tenuto ad adottare nell’esercizio dell’impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l’integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro – dovremmo domandarci se davvero nella nostra azienda è stato correttamente ottemperato quest’obbligo.

Premesso che molti sono gli elementi esogeni e incontrollabili che possono generare eventi infortunistici stradali e non imputabili né al Datore di Lavoro, né al Lavoratore, in questo articolo affronteremo solamente quelle aree di indagine e di miglioramento che vedono il Datore di Lavoro soggetto garante e obbligato nell’applicazione di una serie di attività di gestione del mezzo e del Lavoratore in qualità di utilizzatore.

Considerando la molteplicità delle situazioni rilevate in ambito nazionale, dobbiamo innanzitutto distinguere due diverse macrocategorie di utilizzatori dell’automezzo:

i Lavoratori autonomi (artigiani e collaboratori), che erogano servizi a terzi e ai quali il Committente fornisce semplicemente una policy aziendale sul corretto utilizzo dell’automezzo.

i Lavoratori dipendenti (commerciali, tecnici e addetti ARD), che per buona parte della giornata lavorativa utilizzano l’automezzo funzionale allo svolgimento del ruolo assegnato.

Molte sono le possibilità che definiscono la titolarità dell’automezzo, che può essere di proprietà dell’azienda stessa, di una società di noleggio a lungo termine, di una società di leasing. L’utilizzo del veicolo può poi essere a carattere “esclusivo” oppure “promiscuo” tra più lavoratori, elementi che determinano parte delle responsabilità sulla gestione in sicurezza dell’automezzo. Una volta determinata la titolarità giuridica, automaticamente viene individuato il soggetto a cui spettano le manutenzioni sia di carattere ordinario che straordinario. Importante è, inoltre, chiarire che, considerato l’utilizzo professionale dell’automezzo, il Datore di Lavoro ha diritto di stabilire ulteriori regole di sicurezza, oltre a quelle normalmente previste dal Codice della Strada.

Fatte queste premesse, il passaggio successivo dovrà necessariamente prevedere la valutazione dei rischi d’ambito, argomento assai complesso in quanto comportante un’indagine multifattoriale:

stato psicofisico del guidatore e sua capacità di reazione agli eventi;

caratteristiche dell’automezzo, sistemi di sicurezza installati, manutenzioni effettuate, stato di conservazione generale e idoneità all’uso (es. presenza di pneumatici invernali);

ambiente fisico costituito dalla tipologia di percorso standard, fattori di illuminazione e meteo avversi (luce diurna/serale, nebbia, neve, ecc.);

ambiente antropico costituito da presenza di traffico intenso, condizioni di elevato stress.

 

USO DEL CELLULARE ALLA GUIDA: I DANNI ECONOMICI PER L’AZIENDA

Questi, quindi, gli elementi alla base di una coerente attività di valutazione dei rischi alla quale il Datore di Lavoro deve fare riferimento e alle cui risultanze può dare seguito prevedendo l’adozione di ulteriori regole comportamentali, in particolare relativamente all’uso di strumenti elettronici ormai entrati prepotentemente nel nostro quotidiano. Primo tra tutti l’utilizzo del telefono cellulare, probabilmente la principale fonte di distrazione alla guida e causa di gravi incidenti. A oggi, i recenti modelli di automezzi risultano tutti dotati del “sistema vivavoce” che permette la comunicazione con minima distrazione e che, dove non già presente nella dotazione di serie,

dovrebbe essere adottato su tutto il parco automezzi dell’impresa di gestione. Bisogna peraltro considerare che la semplice presenza dell’accessorio non sempre risulta garanzia assoluta del suo costante e coerente utilizzo, tanto che dovrebbe essere accompagnato e coadiuvato da un’intensa attività di sensibilizzazione nei confronti di tutti i lavoratori.

Altro fattore peggiorativo è poi rappresentato dall’utilizzo del cellulare in diverse forme di comunicazione (applicazioni di messaggistica) che comportano un elevato grado di distrazione durante la guida e per cui è bene sottolineare che, in caso di incidente stradale, risulta essere oggetto di attenta verifica da parte delle autorità giudiziarie.

Chiamare con il cellulare, navigare in internet, scrivere su WhatsApp, chattare su Facebook, sembra sia ormai diventato comportamento comune di cui nessuno può fare a meno, ma ciò può causare notevoli rischi. Ad accertarlo è stato l’ultimo rapporto Aci-Istat: la distrazione alla guida si è confermata tra le prime tre cause di incidente.

 

IN ITALIA NUMERO DI INCIDENTI RECORD

Nel 2017 sono stati tanti, troppi gli italiani che mentre erano al volante usavano anche lo smartphone per parlare, inviare sms o addirittura navigare sui social network. I numeri sono davvero allarmanti. Ben 3 incidenti su 4 sono dovuti, infatti, alla distrazione, spesso conseguenza dell’uso dello smartphone.

Il Codice della Strada vieta espressamente l’utilizzo del cellulare in auto quando si è alla guida del veicolo. L’articolo 173 del Codice della Strada disciplina chiaramente che è vietato al conducente di “far uso durante la marcia di apparecchi radiotelefonici ovvero di usare cuffie sonore”. Da notare che è possibile ricorrere all’utilizzo di apparecchi a viva voce o dotati di auricolare purché il conducente abbia adeguate capacità uditive. È importante specificare che, durante l’utilizzo di questi sistemi, il cellulare non va tenuto in mano in quanto per la guida è necessario avere entrambe le mani libere (per gli inadempienti è prevista una sanzione che va da 161 a 646 Euro, con la perdita di 5 punti dalla patente e, se si ripete la stessa infrazione entro 2 anni, la sospensione della patente da 1 a 3 mesi). Le sanzioni non scattano solo se si sta conversando o se si sta chattando, ma per il semplice fatto di avere lo smartphone in mano (anche da fermi nel traffico o al semaforo).

Altro elemento non trascurabile è rappresentato dal fatto che il sinistro causato a seguito dell’uso del cellulare porta conseguenze al premio assicurativo. L’utilizzo durante la guida potrebbe essere infatti annoverato all’interno del contratto assicurativo tra le clausole di rivalsa, in modo che la compagnia assicuratrice abbia il diritto di rivalersi economicamente del danno e chiederne conto al cliente assicurato. In questi casi si è tenuti a ripagare alla compagnia assicuratrice per intero la somma che questa ha già versato a chi ha subito il sinistro, per un importo che, in base al danno causato, può essere anche molto elevato. Ancora, la responsabilità dell’incidente da parte dell’assicurato sarà anche segnalata sul proprio attestato di rischio, influendo negativamente sull’importo del premio da versare al rinnovo della polizza, con la tariffa che aumenterà indipendentemente dai danni provocati. Interessanti le proposte sul mercato da parte di alcune compagnie assicurative che stanno presentando applicazioni specifiche in grado di verificare se l’automobilista in questione sta effettivamente usando il proprio cellulare mentre è alla guida, con offerte di tariffe più basse per i guidatori virtuosi.

 

CONCLUSIONI

In conclusione, sicuramente un interessante parametro di valutazione relativamente all’applicazione delle buone regole di guida può emergere dalla presenza di un sistema di gestione del parco automezzi. Molte aziende del Vending attualmente utilizzano un software di controllo per la manutenzione ordinaria e straordinaria dell’automezzo dove vengono evidenziate le scadenze dei tagliandi in officina, i chilometri percorsi, lo stato generale e l’usura di freni e pneumatici che possono in qualche modo “raccontarci” come è stato utilizzato l’automezzo e quali i comportamenti del Lavoratore a cui è stato affidato.

Qualche riflessione e suggerimento relativamente agli interventi da adottare: creazione e adozione di procedure di sicurezza a supporto di quanto già stabilito dal Codice della Strada, vigilanza sul rispetto della norma ma anche e soprattutto un’intensa opera di incentivazione e sensibilizzazione all’uso in sicurezza dell’automezzo.

E dove tali interventi risultassero disattesi, potrà rivelarsi utile anche il ricorso a lettere di richiamo ed eventuali sanzioni per gli inadempienti. Il datore di Lavoro ha certamente una lunga serie di obblighi di tutela nei confronti del Lavoratore ma anche il Lavoratore deve fare la sua parte.

 

Bruno Scacchi

S.A.I. CONSULTING S.a.s.

Sicurezza Lavoro&Ambiente

consult.626@gmail.com

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