Il perdurare dello stato di pandemia derivante dalla diffusione mondiale del COVID-19, con tutte le limitazioni di tipo sociale derivanti, ha determinato, tra le molte difficoltĂ , la necessitĂ di una momentanea sospensione di tutte le attivitĂ formative programmate dalle aziende nellâambito della sicurezza sul lavoro.
Vediamo, allora, di fare il punto sugli obblighi di formazione dei lavoratori indicati dal D.Lgs. 81/2008 â Testo Unico della Sicurezza â e dagli Accordi Stato-Regione, con specifico riferimento alle diverse categorie di lavoratori tipiche del Vending, come evidenziate nella tabella sotto.
Per ognuna delle categorie di lavoratori indicate in tabella, sono previsti specifici percorsi formativi con contenuti e durata temporale variabili. Nella quotidianitĂ delle attivitĂ aziendali, i Datori di Lavoro avevano avuto la possibilitĂ , fino a marzo 2020, di programmare gli interventi formativi, obbligatori per legge, in relazione allâeventuale turnover del personale per i nuovi assunti, oltre che ovviamente alle previste scadenze (triennali e/o quinquennali). I diversi D.P.C.M. fin qui succedutisi con tempistiche a volte davvero discutibili hanno, in questi ultimi 12 mesi, impedito di fatto il normale svolgimento degli incontri in presenza, costringendo le aziende ad adottare procedure alternative, prima tra tutte il lavoro a distanza (il cosiddetto smart-working). Seppur vero che molti enti di formazione si sono attrezzati offrendo piattaforme di facile utilizzo e di buona qualitĂ , sono state, invece, poche le aziende utilizzatrici in grado di usufruire con efficacia di queste offerte, tanto che a oggi molte funzioni nellâorganico aziendale risultano prive dei previsti aggiornamenti formativi.
A partire dallâart. 103 del D.L. n°18 del 17 marzo 2020 e successivamente dal D.L. n° 125 del 7 ottobre 2020 contenente âMisure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza COVID-19â, la materia della formazione e dei relativi obblighi di aggiornamento è stata prorogata.
NORMA DI RIFERIMENTO |
CATEGORIA |
Art. 37 D.Lgs. 81/2008 |
Lavoratori e loro rappresentanti |
Art. 82 D.Lgs. 81/2008 e Norma CEI 11-27 2014 |
Lavoratori esposti a rischio elettrico P.E.S./P.A.V. |
Accordo Stato-Regioni 21 dicembre 2011 |
Lavoratori e Preposti |
Accordo Stato-Regioni 22 febbraio 2012 |
Lavoratori con mansione di Carrellisti |
Accordo Stato-Regioni 7 luglio 2016 |
Lavoratori Addetti S.P.P. incendio e primo soccorso |
Questo, in sintesi, il contenuto: tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni e atti abilitativi scaduti tra il 1° agosto 2020 e la data di entrata in vigore del D.L. n° 125 e privi di rinnovo si intendono validi fino alla data di dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica COVID-19.
Sullâargomento della validitĂ degli attestati di formazione in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro è stata pubblicata sul sito del Ministero del Lavoro una F.A.Q. che fa riferimento alla possibilitĂ di posticipare la formazione/aggiornamento a causa dellâemergenza.
F.A.Q.: In questo periodo di emergenza da COVID-19, in considerazione delle difficoltĂ operative determinate dalle misure di contenimento, è possibile posticipare tutta la formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro o solo lâaggiornamento?
La risposta del Ministero del Lavoro: In considerazione della situazione eccezionale, caratterizzata dalle misure di contenimento per evitare e prevenire il contagio da COVID-19, in coerenza con il principio introdotto dallâart. 103 del D.L. n° 18 del 17 marzo 2020 si ritiene che, nel caso sia impossibile temporaneamente effettuare lâaggiornamento previsto, si possa ugualmente proseguire lo svolgimento dellâattivitĂ lavorativa.
Diversamente, per quanto riguarda la formazione ex-novo (assunzione nuovo lavoratore, cambio mansione, inserimento nuove attrezzature), si ritiene che la formazione non possa essere posticipata, fermo restando la possibilitĂ che essa sia erogata tramite videoconferenza, se ne ricorrono i presupposti).
Alla luce di quanto sopra è quindi prevista una âmoratoriaâ della validitĂ degli attestati in materia di salute e sicurezza con scadenze determinate dal D.P.C.M. 7 ottobre 2020 (proroga fino al 31 gennaio 2021) e successivamente dal D.P.C.M. 14 gennaio 2021 (proroga fino al 30 aprile 2021).
Ă quindi previsto che tutti gli attestati dei corsi di formazione obbligatori in materia di salute e sicurezza in scadenza durante il periodo di emergenza COVID-19 tuttâora in corso, conservino la loro validitĂ fino a 90 giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica e dunque (al momento della redazione dellâarticolo) conservino la loro validitĂ fino al 29 luglio 2021.
Bruno Scacchi
S.A.I. CONSULTING S.a.s.
Sicurezza Lavoro&Ambiente
consult.626@gmail.com