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La “quarantena precauzionale” per Covid-19 non equivale a malattia

Lo chiarisce l’INPS. In caso di isolamento o sorveglianza precauzionale non è possibile accedere alla tutela della malattia se si lavora in smart working

L’INPS, con il messaggio n° 3653 del 9 ottobre 2020, ha chiarito che la quarantena e la e sorveglianza precauzionale non possono essere equiparate alla quarantena per malattia prevista dal decreto “Cura Italia”. Inoltre, la malattia non viene riconosciuta ai lavoratori fragili in smart working perché non sono lavoratori impossibilitati a lavorare per una patologia in fase acuta.

Premessa normativa

Tutela previdenziale della malattia in attuazione dell’articolo 26 del decreto-legge n. 18 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27 del 2020. Indicazioni operative e chiarimenti per i lavoratori aventi diritto alla tutela previdenziale della malattia. Facendo seguito alle indicazioni fornite con il messaggio n. 2584 del 24 giugno 2020, in merito alla gestione delle certificazioni mediche relative alle tutele previste ai commi 1, 2 e 6 dell’articolo 26 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, considerata l’evoluzione legislativa, nonché gli ulteriori approfondimenti svolti ai fini dell’attuazione delle disposizioni citate, anche a fronte delle richieste pervenute dalle Strutture territoriali, si forniscono le seguenti indicazioni.

Quarantena/sorveglianza precauzionale e lavoro agile

Nell’attuale contesto emergenziale sono state incentivate modalità alternative di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato (lavoro agile o smart working, telelavoro, ecc.) che hanno consentito di assicurare continuità nell’attività lavorativa e, al tempo stesso, di ridurre notevolmente i rischi per la trasmissione del virus SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro. Sotto altro aspetto, si evidenzia che la quarantena e la sorveglianza precauzionale per i soggetti fragili non configurano un’incapacità temporanea al lavoro per una patologia in fase acuta tale da impedire in assoluto lo svolgimento dell’attività lavorativa (presupposto per il riconoscimento della tutela previdenziale della malattia comune), ma situazioni di rischio per il lavoratore e per la collettività che il legislatore ha inteso tutelare equiparando, ai fini del trattamento economico, tali fattispecie alla malattia e alla degenza ospedaliera.

Conseguentemente, non è possibile ricorrere alla tutela previdenziale della malattia o della degenza ospedaliera nei casi in cui il lavoratore in quarantena (art. 26, comma 1 del D.L. n.18 del 2020) o in sorveglianza precauzionale perché soggetto fragile (art. 26, comma 2) continui a svolgere, sulla base degli accordi con il proprio datore di lavoro, l’attività lavorativa presso il proprio domicilio, mediante le citate forme di lavoro alternative alla presenza in ufficio.

In tale circostanza, infatti, non ha luogo la sospensione dell’attività lavorativa con la correlata retribuzione. È invece evidente che in caso di malattia conclamata il lavoratore è temporaneamente incapace al lavoro, con diritto ad accedere alla corrispondente prestazione previdenziale compensativa della perdita di guadagno.

Quarantena per ordinanza amministrativa

In tale ambito, sono pervenute all’INPS diverse richieste di chiarimento in merito al riconoscimento della tutela nei casi di ordinanza emessa dall’autorità amministrativa locale che dispone il divieto di allontanamento dei cittadini da un determinato territorio, a motivo della necessità di contenere il diffondersi dell’epidemia. Perplessità sono, infatti, emerse nell’interpretazione letterale della norma, che individua nella certificazione di malattia il canale per la richiesta della prestazione prevedendo l’obbligo di un provvedimento dell’operatore di sanità pubblica al fine di assicurare il riconoscimento della tutela. A seguito dell’entrata in vigore del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, è stata prevista quindi un’apposita tutela per i lavoratori domiciliati o residenti in Comuni per i quali la pubblica autorità abbia emanato provvedimenti di contenimento e di divieto di allontanamento dal proprio territorio – disponendo l’obbligo di permanenza domiciliare in ragione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 – e che siano stati, quindi, impossibilitati a raggiungere il luogo di lavoro, limitatamente alle imprese operanti nelle Regioni Emilia-Romagna, Veneto e Lombardia. Tale tutela stabilisce che i datori di lavoro operanti esclusivamente nelle citate regioni, possono presentare, con riferimento ai suddetti lavoratori, domanda di accesso ai trattamenti di CIGO, CIGD, ASO e CISOA, per i periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 al 30 aprile 2020 (cfr. la circolare n. 115 del 30 settembre 2020). La citata previsione normativa, sebbene circoscritta a un determinato ambito territoriale e temporale, consente di affermare, quale principio generale, che in tutti i casi di ordinanze o provvedimenti di autorità amministrative che di fatto impediscano ai soggetti di svolgere la propria attività lavorativa non è possibile il riconoscimento della tutela della quarantena in quanto la stessa prevede un provvedimento dell’operatore di sanità pubblica.

Quarantena all’estero

Alcuni lavoratori assicurati in Italia e recatisi all’estero sono stati oggetto di provvedimenti di quarantena da parte delle competenti autorità del Paese straniero. Sul punto, dalla lettura testuale dell’articolo 26, commi 1 e 3, del D.L. n. 18 del 2020, e dei diversi D.P.C.M. emanati per fronteggiare l’emergenza epidemiologica, considerato il costante riferimento ai provvedimenti dell’operatore di sanità pubblica e alla conseguente sorveglianza sanitaria eseguita dalle ASL, si ritiene che l’accesso all’ambito di tutela debba provenire esclusivamente da un procedimento dettato dalle preposte autorità sanitarie italiane.

CIGO, CIGS, CIGD, assegno ordinario

Nel caso in cui il lavoratore sia destinatario di un trattamento di cassa integrazione guadagni ordinaria (CIGO), straordinaria (CIGS), in deroga (CIGD) o di assegno ordinario garantito dai fondi di solidarietà, ciò determina la sospensione degli obblighi contrattuali con l’azienda e l’impossibilità di richiedere la specifica tutela prevista in caso di evento di malattia. Al riguardo, l’INPS ricorda che, con il messaggio n. 1822 del 30 aprile 2020, sono state ribadite le indicazioni operative per la gestione della concomitanza tra la prestazione dell’indennità di malattia e i trattamenti di integrazione salariale. Considerata l’equiparazione operata dal legislatore ai fini del trattamento economico delle tutele rispettivamente per la malattia e la degenza ospedaliera, si ritiene che le medesime indicazioni debbano essere applicate anche per la regolamentazione dei rapporti tra i trattamenti di integrazione salariale e le prestazioni della quarantena o della sorveglianza precauzionale per soggetti fragili, essendo le diverse tutele incompatibili tra loro.

Note ed osservazioni

In considerazione del continuo evolversi della situazione sanitaria ed in funzione della territorialità provinciale/regionale nella quale opera il Vending, riteniamo non escludibile la possibilità di ulteriori limitazioni allo svolgimento dell’attività istituzionale relativamente agli spostamenti tra le diverse aree geografiche con successive indicazioni da parte dell’Istituto.

 

Bruno Scacchi

S.A.I. CONSULTING S.a.s.

Sicurezza Lavoro&Ambiente

consult.626@gmail.com

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