Aggiornamento dell’15/11/2020
COVID-19: indicazioni per la durata ed il termine dell’isolamento e della quarantena

 

Si fa seguito alle sotto citate note Circolari contenenti, tra l’altro, indicazioni sui criteri per porre fine all’isolamento o alla quarantena in relazione all’infezione da SARS-CoV-2:

  • 6607 del 29 febbraio 2020 (avente per oggetto “Parere del Consiglio Superiore di Sanità: definizione di Paziente guarito da COVID-19 e di paziente che ha eliminato il virus SARS-CoV-2”);
  • 11715 del 3 aprile 2020 (avente per oggetto “Pandemia di COVID-19 – Aggiornamento delle indicazioni sui test diagnostici e sui criteri da adottare nella determinazione delle priorità. Aggiornamento delle indicazioni relative alla diagnosi di laboratorio”);
  • 18584 del 29 maggio 2020 (avente per oggetto “Ricerca e gestione dei contatti di casi COVID-19 (Contact tracing) ed App Immuni”);
  • 30847 del 24 settembre 2020 (avente per oggetto “Riapertura delle scuole. Attestati di guarigione da COVID-19 o da patologia diversa da COVID-19 per alunni/personale scolastico con sospetta infezione da SARS-CoV-2”).

 

L’isolamento dei casi di documentata infezione da SARS-CoV-2 si riferisce alla separazione delle persone infette dal resto della comunità per la durata del periodo di contagiosità, in ambiente e condizioni tali da prevenire la trasmissione dell’infezione.

La quarantena, invece, si riferisce alla restrizione dei movimenti di persone sane per la durata del periodo di incubazione, ma che potrebbero essere state esposte ad un agente infettivo o ad una malattia contagiosa, con l’obiettivo di monitorare l’eventuale comparsa di sintomi e identificare tempestivamente nuovi casi.

In considerazione dell’evoluzione della situazione epidemiologica, delle nuove evidenze scientifiche, delle indicazioni provenienti da alcuni organismi internazionali (OMS ed ECDC) e del parere formulato dal Comitato Tecnico Scientifico in data 11 ottobre 2020, si è ritenuta una nuova valutazione relativa a quanto in oggetto precisato:

 

Casi positivi asintomatici

Le persone asintomatiche risultate positive alla ricerca di SARS-CoV-2 possono rientrare in comunità dopo un periodo di isolamento di almeno 10 giorni dalla comparsa della positività, al termine del quale risulti eseguito un test molecolare con risultato negativo (10 giorni + test).

 

Casi positivi sintomatici

Le persone sintomatiche risultate positive alla ricerca di SARS-CoV-2 possono rientrare in comunità dopo un periodo di isolamento di almeno 10 giorni dalla comparsa dei sintomi (non considerando anosmia e ageusia/disgeusia che possono avere prolungata persistenza nel tempo) accompagnato da un test molecolare con riscontro negativo eseguito dopo almeno 3 giorni senza sintomi (10 giorni, di cui almeno 3 giorni senza sintomi + test).

 

Casi positivi a lungo termine

Le persone che, pur non presentando più sintomi, continuano a risultare positive al test molecolare per SARS-CoV-2, in caso di assenza di sintomatologia (fatta eccezione per ageusia/disgeusia e anosmia

che possono perdurare per diverso tempo dopo la guarigione) da almeno una settimana, potranno interrompere l’isolamento dopo 21 giorni dalla comparsa dei sintomi. Questo criterio potrà essere modulato dalle autorità sanitarie d’intesa con esperti clinici e microbiologi/virologi, tenendo conto dello stato immunitario delle persone interessate (nei pazienti immunodepressi il periodo di contagiosità può essere prolungato).

 

Contatti stretti asintomatici

I contatti stretti di casi con infezione da SARS-CoV-2 confermati e identificati dalle autorità sanitarie, devono osservare:

  • un periodo di quarantena di 14 giorni dall’ultima esposizione al caso; oppure
  • un periodo di quarantena di 10 giorni dall’ultima esposizione con un test antigenico o molecolare negativo effettuato il decimo giorno.

 

Si raccomanda di:

  • eseguire il test molecolare a fine quarantena a tutte le persone che vivono o entrano in contatto regolarmente con soggetti fragili e/o a rischio di complicanze;
  • prevedere accessi al test differenziati per i bambini;
  • non prevedere quarantena né l’esecuzione di test diagnostici nei contatti stretti di contatti stretti di caso (ovvero non vi sia stato nessun contatto diretto con il caso confermato), a meno che il contatto stretto del caso non risulti successivamente positivo ad eventuali test diagnostici o nel caso in cui, in base al giudizio delle autorità sanitarie, si renda opportuno uno screening di comunità
  • promuovere l’uso della App Immuni per supportare le attività di contact tracing.

 

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Sicurezza Lavoro&Ambiente

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Bruno Scacchi

 

 

Aggiornamento Novembre 2020

La “quarantena precauzionale” per Covid-19 non equivale a malattia

Lo chiarisce l’INPS. In caso di isolamento o sorveglianza precauzionale non è possibile accedere alla tutela della malattia se si lavora in smart working

L’INPS, con il messaggio n° 3653 del 9 ottobre 2020, ha chiarito che la quarantena e la e sorveglianza precauzionale non possono essere equiparate alla quarantena per malattia prevista dal decreto “Cura Italia”. Inoltre, la malattia non viene riconosciuta ai lavoratori fragili in smart working perché non sono lavoratori impossibilitati a lavorare per una patologia in fase acuta.

Premessa normativa

Tutela previdenziale della malattia in attuazione dell’articolo 26 del decreto-legge n. 18 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27 del 2020. Indicazioni operative e chiarimenti per i lavoratori aventi diritto alla tutela previdenziale della malattia. Facendo seguito alle indicazioni fornite con il messaggio n. 2584 del 24 giugno 2020, in merito alla gestione delle certificazioni mediche relative alle tutele previste ai commi 1, 2 e 6 dell’articolo 26 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, considerata l’evoluzione legislativa, nonché gli ulteriori approfondimenti svolti ai fini dell’attuazione delle disposizioni citate, anche a fronte delle richieste pervenute dalle Strutture territoriali, si forniscono le seguenti indicazioni.

Quarantena/sorveglianza precauzionale e lavoro agile

Nell’attuale contesto emergenziale sono state incentivate modalità alternative di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato (lavoro agile o smart working, telelavoro, ecc.) che hanno consentito di assicurare continuità nell’attività lavorativa e, al tempo stesso, di ridurre notevolmente i rischi per la trasmissione del virus SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro. Sotto altro aspetto, si evidenzia che la quarantena e la sorveglianza precauzionale per i soggetti fragili non configurano un’incapacità temporanea al lavoro per una patologia in fase acuta tale da impedire in assoluto lo svolgimento dell’attività lavorativa (presupposto per il riconoscimento della tutela previdenziale della malattia comune), ma situazioni di rischio per il lavoratore e per la collettività che il legislatore ha inteso tutelare equiparando, ai fini del trattamento economico, tali fattispecie alla malattia e alla degenza ospedaliera.

Conseguentemente, non è possibile ricorrere alla tutela previdenziale della malattia o della degenza ospedaliera nei casi in cui il lavoratore in quarantena (art. 26, comma 1 del D.L. n.18 del 2020) o in sorveglianza precauzionale perché soggetto fragile (art. 26, comma 2) continui a svolgere, sulla base degli accordi con il proprio datore di lavoro, l’attività lavorativa presso il proprio domicilio, mediante le citate forme di lavoro alternative alla presenza in ufficio.

In tale circostanza, infatti, non ha luogo la sospensione dell’attività lavorativa con la correlata retribuzione. È invece evidente che in caso di malattia conclamata il lavoratore è temporaneamente incapace al lavoro, con diritto ad accedere alla corrispondente prestazione previdenziale compensativa della perdita di guadagno.

Quarantena per ordinanza amministrativa

In tale ambito, sono pervenute all’INPS diverse richieste di chiarimento in merito al riconoscimento della tutela nei casi di ordinanza emessa dall’autorità amministrativa locale che dispone il divieto di allontanamento dei cittadini da un determinato territorio, a motivo della necessità di contenere il diffondersi dell’epidemia. Perplessità sono, infatti, emerse nell’interpretazione letterale della norma, che individua nella certificazione di malattia il canale per la richiesta della prestazione prevedendo l’obbligo di un provvedimento dell’operatore di sanità pubblica al fine di assicurare il riconoscimento della tutela. A seguito dell’entrata in vigore del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, è stata prevista quindi un’apposita tutela per i lavoratori domiciliati o residenti in Comuni per i quali la pubblica autorità abbia emanato provvedimenti di contenimento e di divieto di allontanamento dal proprio territorio – disponendo l’obbligo di permanenza domiciliare in ragione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 – e che siano stati, quindi, impossibilitati a raggiungere il luogo di lavoro, limitatamente alle imprese operanti nelle Regioni Emilia-Romagna, Veneto e Lombardia. Tale tutela stabilisce che i datori di lavoro operanti esclusivamente nelle citate regioni, possono presentare, con riferimento ai suddetti lavoratori, domanda di accesso ai trattamenti di CIGO, CIGD, ASO e CISOA, per i periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 al 30 aprile 2020 (cfr. la circolare n. 115 del 30 settembre 2020). La citata previsione normativa, sebbene circoscritta a un determinato ambito territoriale e temporale, consente di affermare, quale principio generale, che in tutti i casi di ordinanze o provvedimenti di autorità amministrative che di fatto impediscano ai soggetti di svolgere la propria attività lavorativa non è possibile il riconoscimento della tutela della quarantena in quanto la stessa prevede un provvedimento dell’operatore di sanità pubblica.

Quarantena all’estero

Alcuni lavoratori assicurati in Italia e recatisi all’estero sono stati oggetto di provvedimenti di quarantena da parte delle competenti autorità del Paese straniero. Sul punto, dalla lettura testuale dell’articolo 26, commi 1 e 3, del D.L. n. 18 del 2020, e dei diversi D.P.C.M. emanati per fronteggiare l’emergenza epidemiologica, considerato il costante riferimento ai provvedimenti dell’operatore di sanità pubblica e alla conseguente sorveglianza sanitaria eseguita dalle ASL, si ritiene che l’accesso all’ambito di tutela debba provenire esclusivamente da un procedimento dettato dalle preposte autorità sanitarie italiane.

CIGO, CIGS, CIGD, assegno ordinario

Nel caso in cui il lavoratore sia destinatario di un trattamento di cassa integrazione guadagni ordinaria (CIGO), straordinaria (CIGS), in deroga (CIGD) o di assegno ordinario garantito dai fondi di solidarietà, ciò determina la sospensione degli obblighi contrattuali con l’azienda e l’impossibilità di richiedere la specifica tutela prevista in caso di evento di malattia. Al riguardo, l’INPS ricorda che, con il messaggio n. 1822 del 30 aprile 2020, sono state ribadite le indicazioni operative per la gestione della concomitanza tra la prestazione dell’indennità di malattia e i trattamenti di integrazione salariale. Considerata l’equiparazione operata dal legislatore ai fini del trattamento economico delle tutele rispettivamente per la malattia e la degenza ospedaliera, si ritiene che le medesime indicazioni debbano essere applicate anche per la regolamentazione dei rapporti tra i trattamenti di integrazione salariale e le prestazioni della quarantena o della sorveglianza precauzionale per soggetti fragili, essendo le diverse tutele incompatibili tra loro.

Note ed osservazioni

In considerazione del continuo evolversi della situazione sanitaria ed in funzione della territorialità provinciale/regionale nella quale opera il Vending, riteniamo non escludibile la possibilità di ulteriori limitazioni allo svolgimento dell’attività istituzionale relativamente agli spostamenti tra le diverse aree geografiche con successive indicazioni da parte dell’Istituto.

 

Bruno Scacchi

S.A.I. CONSULTING S.a.s.

Sicurezza Lavoro&Ambiente

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Aggiornamento Ottobre 2020

Emergenza Covid: la revisione del canone concessorio

La legge e la giurisprudenza tutelano il gestore sia nei contratti con gli enti pubblici che tra privati

A seguito della pandemia di COVID-19, sono stati adottati numerosi provvedimenti d’urgenza che hanno posto il nostro Paese, per 70 giorni, in una situazione di “fermo” generalizzato. Tale emergenza ha causato, durante il lockdown, il blocco della mobilità e il pressoché totale azzeramento degli accessi in qualsiasi luogo pubblico o privato non ricompreso fra quelli ritenuti “essenziali”. A ciò bisogna aggiungere il perdurante ricorso allo smart working e alle altre forme di distanziamento sociale sui luoghi di lavoro, nelle scuole, nei trasporti e nei luoghi di aggregazione.

Il Vending, che per sua natura si basa sugli utenti finali che acquistano i prodotti, è stato duramente colpito dalla prima ondata del virus e sta tutt’oggi pagando un prezzo altissimo in termini di fatturato e di ritorno degli investimenti effettuati.

Nonostante tale eccezionale situazione, i gestori della Distribuzione Automatica si trovano a dover adempiere alle richieste di Enti ed Amministrazioni pubbliche di versamento del canone di concessione per l’installazione dei distributori nel suo intero importo, nonché a sopportare costi strutturali fissi ed invariati.

Il danno è quindi duplice: le gestioni subiscono, infatti, da un lato un danno da lucro cessante, dovuto al calo degli introiti in connessione con la diminuzione delle consumazioni, dall’altro un danno emergente, costituito dall’invariabilità dei costi fissi.

La riduzione degli incassi delle macchine e, di conseguenza, del fatturato complessivo generato dalla concessione, oltre alla sopra detta immodificabilità dei costi fissi, è oggi causa di gravi conseguenze sull’equilibrio economico-finanziario delle concessioni in essere, con ricadute dirette sul “rischio” assunto dalle gestioni del Vending.

IL QUADRO NORMATIVO

Il tratto distintivo dei contratti di concessione è la sussistenza del “rischio legato alla gestione dei lavori o dei servizi sul lato della domanda o sul lato dell’offerta o di entrambi, trasferito all’operatore economico” (art. 3, lett. zz, d.lgs. 50/2016).

L’obbligatoria predisposizione di un piano economico-finanziario da parte del concessionario è, infatti, volta a verificare la “contemporanea presenza delle condizioni di convenienza economica e sostenibilità finanziaria. Per convenienza economica si intende la capacità del progetto di creare valore nell’arco dell’efficacia del contratto e di generare un livello di redditività adeguato per il capitale investito; per sostenibilità finanziaria si intende la capacità del progetto di generare flussi di cassa sufficienti a garantire il rimborso del finanziamento” (art. 3, d.lgs. 50/2016).

Sebbene, dunque, il concessionario assuma su di sé il rischio della gestione, il rapporto in essere deve tuttavia rimanere in equilibrio per tutta la sua durata.

A questo fine, l’art. 182 del Codice dei contratti pubblici stabilisce che sono ammessi interventi per riequilibrare le originarie condizioni economiche e finanziarie della concessione, anche in corso di affidamento, ogniqualvolta eventi sopravvenuti e non imputabili all’operatore abbiano alterato l’equilibrio iniziale.

Dato quanto sopra, può affermarsi che il rischio di impresa è allocato in capo al gestore, fintanto che eventi straordinari incidenti sulla sostenibilità della concessione già affidata non rendano doverosa la revisione (o almeno l’avvio di un procedimento di revisione) del piano economico-finanziario, con la finalità di assorbire eventuali perdite di gestione, ovvero mancati recuperi degli investimenti, derivanti da fattori imprevedibili.

Anche l’art. 165, comma 6, del Codice dei contratti pubblici disciplina le ipotesi di disequilibrio, stabilendo che: “Il verificarsi di fatti non riconducibili al concessionario che incidono sull’equilibrio del piano economico finanziario può comportare la sua revisione da attuare mediante la rideterminazione delle condizioni di equilibrio”.

La giurisprudenza amministrativa conferma quanto sopra, affermando che “La redditività, per il concessionario, dell’attività convenuta con il concedente, proprio perché dipendente da canoni, prezzi o tariffe praticate nei confronti degli utenti del servizio, dipende inevitabilmente dalla curva della domanda del servizio proveniente dagli utenti e, dunque, è intrinsecamente esposta alle dinamiche del mercato.

Tradizionalmente, infatti, quello di concessione si configura come un rapporto trilaterale nel quale, accanto al rapporto tra Amministrazione concedente e concessionario, si colloca il “rapporto” del concessionario con la massa degli utenti che possono fruire del servizio, pagando un certo corrispettivo, mediante il quale il concessionario remunera i costi sostenuti per erogare il servizio stesso. Pertanto, la concessione di un servizio non può prescindere dal “rischio operativo” che si configura, in gran parte dei casi (e certamente nel caso in esame), come “rischio di domanda”, il quale è legato ai diversi e oscillanti volumi di domanda provenienti dagli utenti, dai quali dipendono i maggiori o minori flussi di cassa di cui l’impresa può beneficiare” (da ultimo, TAR Lazio, Roma, Sez. III, 18 marzo 2020, n. 3371).

Nello stesso senso si è espressa anche l’Autorità Nazionale Anticorruzione, la quale ha chiarito che l’articolo 182, comma 3, d.lgs. 50/2016, si applica anche alla revisione del PEF (Piano Economico-Finanziario) nell’ambito di contratti di concessione previsti dall’articolo 165, comma 6, e che “tra gli eventi non imputabili all’operatore economico che danno diritto a una revisione del PEF rientrano gli eventi di forza maggiore tali da rendere oggettivamente impossibile o eccessivamente oneroso, in tutto o in parte, l’adempimento delle obbligazioni contrattuali”. Tra questi, l’ANAC ha indicato proprio le epidemie e contagi” (cfr. Linee Guida n. 9 di attuazione del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, approvate dal Consiglio dell’Autorità con Delibera n. 318 del 28 marzo 2018).

L’art. 28 bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n.34 (Decreto rilancio), convertito con legge 17 luglio 2020, n.77, contiene “Disposizioni in materia di concessioni per il servizio di ristoro tramite distributori automatici” e stabilisce che: “In caso di contratti di appalto e di concessione che prevedono la corresponsione di un canone a favore dell’appaltante o del concedente e che hanno come oggetto il servizio di somministrazione di alimenti e bevande mediante distributori automatici presso gli istituti scolastici di ogni ordine e grado, le università e gli uffici e le amministrazioni pubblici, qualora i relativi dati trasmessi all’Agenzia delle Entrate ai sensi dell’articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, e dei relativi decreti, disposizioni e provvedimenti attuativi, mostrino un calo del fatturato conseguito dal concessionario per i singoli mesi interessati dall’emergenza epidemiologica da COVID-19 superiore al 33%, le amministrazioni concedenti attivano la procedura di revisione del piano economico-finanziario prevista dall’articolo 165, comma 6, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50, al fine di rideterminare, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e per il solo periodo interessato dalla citata emergenza, le condizioni di equilibrio economico delle singole concessioni”.

 

LA REVISIONE DEL CANONE

In applicazione dei principi generali che governano ogni rapporto contrattuale, nonché, a fortiori, della normativa di cui all’art. 165 del Codice dei contratti pubblici, è di tutta evidenza che l’emergenza epidemiologica da COVID-19 rappresenta un evento straordinario e imprevedibile, del tutto estraneo alla sfera di controllo delle parti, che sta determinando un evidente nocumento – in termini di danno emergente e lucro cessante – per moltissimi gestori.

In presenza di un calo tangibile del fatturato (non inferiore al 15%-20%), sussistono dunque, ai sensi dell’art. 165, comma 6, del d.lgs. n. 50/2016, le condizioni affinché possa essere richiesto l’avvio del procedimento di revisione delle condizioni contrattuali vigenti, così da ristabilire l’equilibrio economico e finanziario venuto meno in conseguenza dei recenti fenomeni di sanità pubblica.

L’eventuale diniego della revisione o il silenzio dell’Amministrazione potrà essere impugnato dinanzi al Tar competente.

I CONTRATTI TRA PRIVATI

Anche per quanto concerne i contratti tra privati potrebbe esservi la necessità di un riequilibrio del rapporto economico tra le parti

Pertanto, sia nel caso di riconduzione della fattispecie nell’alveo dell’impossibilità totale o parziale di cui agli artt. 1463 e 1464 c.c., sia che la si voglia ricomprendere nell’ipotesi dell’eccessiva onerosità sopravvenuta, ex artt. 1467 e 1468 c.c., il risultato sarà, comunque, quello di determinare i presupposti per la rinegoziazione del contratto, al fine della riconduzione del rapporto ad equità, nell’ambito della normale alea contrattuale.

Al riguardo, i canoni di buona fede e correttezza nell’esecuzione del contratto impongono di far ricorso, in circostanze quali quelle di specie, ai rimedi manutentivi previsti dalla legge per consentire la vigenza dell’accordo, nonché per permettere alla parte che si trovi a fronteggiare la situazione contingente di eccessiva onerosità e/o impossibilità sopravvenuta di poter comunque adempiere alla prestazione.

I requisiti necessari affinché risulti sussistente l’eccessiva onerosità sopravvenuta sono sostanzialmente due: l’intervenuto squilibrio tra le prestazioni, non previsto al momento della conclusione del contratto, e la riconducibilità dell’eccessiva onerosità sopravvenuta a eventi straordinari e imprevedibili, che non rientrano nell’ambito della normale alea contrattuale (cfr. Consiglio di Stato, sent. 3653/2016; in termini, TAR Campania, Salerno, sent. 1316/2015; nonché Cass. civ., sent. 22396/2006).

Avv. Eugenio Tristano

info@studiotristano.com


 
Aggiornamento dell’25/5/2020

COVID-19 e responsabilità penale e civile del datore di lavoro

L’azienda risponde delle infezioni di origine professionale solo se viene accertata la propria responsabilità per dolo o per colpa

Pur ribadendo il carattere “esogeno” della pandemia in corso (fattore di rischio di carattere generale che non riguarda specificamente l’attività svolta dall’azienda con conseguente obbligo di valutazione del rischio biologico), molti imprenditori si sono trovati a valutare le proprie responsabilità e conseguentemente la validità della copertura assicurativa garantita dall’INAIL in caso di manifesto evento da COVID-19 occorso nella loro azienda. In un’epoca di grandi incertezze e di notizie contrastanti che purtroppo contribuiscono a rendere il lavoro dell’imprenditore una vera e propria corsa ad ostacoli, riportiamo quindi integralmente una nota della Direzione INAIL del 15 maggio 2020 che affronta in maniera chiara e inequivocabile il tema delle reciproche responsabilità.

L’infortunio sul lavoro per Covid-19 non è collegato alla responsabilità penale e civile del datore di lavoro. Il datore di lavoro risponde penalmente e civilmente delle infezioni di origine professionale solo se viene accertata la propria responsabilità per dolo o per colpa.

In riferimento al dibattito in corso sui profili di responsabilità civile e penale del datore di lavoro per le infezioni da Covid-19 dei lavoratori per motivi professionali, è utile precisare che dal riconoscimento come infortunio sul lavoro non discende automaticamente l’accertamento della responsabilità civile o penale in capo al datore di lavoro.

Sono diversi i presupposti per l’erogazione di un indennizzo INAIL per la tutela relativa agli infortuni sul lavoro e quelli per il riconoscimento della responsabilità civile e penale del datore di lavoro che non abbia rispettato le norme a tutela della salute e sicurezza sul lavoro. Queste responsabilità devono essere rigorosamente accertate, attraverso la prova del dolo o della colpa del datore di lavoro, con criteri totalmente diversi da quelli previsti per il riconoscimento del diritto alle prestazioni assicurative INAIL.

Pertanto, il riconoscimento dell’infortunio da parte dell’Istituto non assume alcun rilievo per sostenere l’accusa in sede penale, considerata la vigenza in tale ambito del principio di presunzione di innocenza nonché dell’onere della prova a carico del pubblico ministero. E neanche in sede civile il riconoscimento della tutela infortunistica rileva ai fini del riconoscimento della responsabilità civile del datore di lavoro, tenuto conto che è sempre necessario l’accertamento della colpa di quest’ultimo per aver causato l’evento dannoso.

Al riguardo, si deve ritenere che la molteplicità delle modalità del contagio e la mutevolezza delle prescrizioni da adottare sui luoghi di lavoro, oggetto di continuo aggiornamento da parte delle autorità in relazione all’andamento epidemiologico, rendano peraltro estremamente difficile la configurabilità della responsabilità civile e penale dei datori di lavoro.

 

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Sicurezza Lavoro&Ambiente

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Bruno Scacchi

 


 

 

Misure generali di pulizia e sanificazione per gli ambienti lavorativi

Rif. Rapporto ISS COVID-19 n°5-2020

 

La qualità dell’aria indoor negli ambienti lavorativi, indipendentemente dagli effetti sulla salute, ha un’importante influenza sulle prestazioni e sul benessere fisico e mentale dei lavoratori (es. aumento/perdita della produttività, della concentrazione, dei tempi di reazione, livello di motivazione e soddisfazione, competenze professionali, riduzione delle giornate di assenza, stress, aumento dei costi sanitari e di assistenza a carico del lavoratore, del Servizio Sanitario Nazionale-SSN, ecc.).

Nella attuazione della fase 2 vanno attentamente implementate e messe in atto e riorganizzate nuove di azioni per rispondere alle esigenze di salvaguardia della salute del personale e della collettività:

  • adeguamento degli spazi, delle aree e degli uffici, minimizzazione della presenza di personale, evitando dove possibile il rientro dei lavoratori con suscettibilità e disabilità diversificate, con malattie respiratorie, alterazione del sistema immunitario, differenziando e scaglionando gli orari di lavoro, distanziando, limitando e/o definendo percorsi specifici (es. ingressi e uscite differenziate), contingentando le zone per evitare contatti ravvicinati ed assembramenti, sostenendo la diffusione della cartellonistica descrivente le misure di prevenzione e protezione della salute (soprattutto il distanziamento e il lavaggio delle mani), la formazione, la ventilazione, l’utilizzo di mascherine chirurgiche o di altri dispositivi, la diffusione delle procedure e delle misure tecniche di prevenzione e protezione personali riferite al posto di lavoro adottati con l’aggiornamento del “protocollo anticontagio” per non correre il rischio di un insuccesso).

Di seguito si riportano alcune azioni e raccomandazioni generali da mettere in atto giornalmente nelle condizioni di emergenza associate all’epidemia virale SARS-CoV-2 per il mantenimento di una buona qualità dell’aria indoor negli ambienti di lavoro, quali:

  • Garantire un buon ricambio dell’aria in tutti gli ambienti dove sono presenti postazioni di lavoro e personale aprendo con maggiore frequenza le diverse aperture: finestre e balconi. L’ingresso dell’aria esterna outdoor all’interno degli ambienti di lavoro opera una sostituzione/diluizione e, contemporaneamente, una riduzione delle concentrazioni degli inquinanti specifici (es. COV, PM10, ecc.), della CO2, degli odori, dell’umidità e del bioaerosol che può trasportare batteri, virus, allergeni, funghi filamentosi (muffe). In particolare, scarsi ricambi d’aria favoriscono, negli ambienti indoor, l’esposizione a inquinanti e possono facilitare la trasmissione di agenti patogeni tra i lavoratori.
  • La ventilazione naturale degli ambienti dipende da numerosi fattori, quali i parametri meteorologici (es. temperatura dell’aria esterna, direzione e velocità del vento), da parametri fisici quali superficie delle finestre e durata dell’apertura.
  • Il ricambio dell’aria deve tener conto del numero di lavoratori presenti, del tipo di attività svolta e della durata della permanenza negli ambienti di lavoro. Durante il ricambio naturale dell’aria è opportuno evitare la creazione di condizioni di disagio/discomfort (correnti d’aria o freddo/caldo eccessivo) per il personale nell’ambiente di lavoro.
  • Negli edifici senza specifici sistemi di ventilazione può essere opportuno, preferibilmente, aprire quelle finestre e quei balconi che si affacciano sulle strade meno trafficate e durante i periodi di minore passaggio di mezzi (soprattutto quando l’edifico è in una zona trafficata. In generale, si raccomanda di evitare di aprire le finestre e balconi durante le ore di punta del traffico (anche se in questo periodo è molto diminuito) o di lasciarle aperte la notte. È preferibile aprire per pochi minuti più volte al giorno, che una sola volta per tempi lunghi.
  • Negli edifici dotati di specifici impianti di ventilazione (Ventilazione Meccanica Controllata, VMC) che movimentano aria attraverso un motore/ventilatore e consentono il ricambio dell’aria di un edificio con l’esterno. Questi impianti devono mantenere attivi l’ingresso e l’estrazione dell’aria 24 ore su 24, 7 giorni su 7 (possibilmente con un decremento dei tassi di ventilazione nelle ore notturne di non utilizzo dell’edifico). Proseguire in questa fase mantenendo lo stesso livello di protezione, eliminando totalmente la funzione di ricircolo dell’aria per evitare l’eventuale trasporto di agenti patogeni (batteri, 7 virus, ecc.) nell’aria. Può risultare utile aprire dove possibile nel corso della giornata lavorativa le finestre e i balconi per pochi minuti più volte a giorno per aumentare ulteriormente il livello di ricambio dell’aria. La decisione di operare in tal senso spetta generalmente al responsabile della struttura in accordo con il datore di lavoro.
  • Acquisire tutte le informazioni sul funzionamento dell’impianto VCM (es. controllo dell’efficienza di funzionamento, perdite di carico, verifica del registro di conduzione, tempi di scadenza della manutenzione, tipo di pacco filtrante installato, interventi programmati, ecc.). Eventualmente se si è vicini ai tempi di sostituzione del pacco filtrante (per perdite di carico elevate, o a poche settimane dall’intervento di manutenzione programmata, ecc.), al fine di migliorare la filtrazione dell’aria in ingresso, sostituire con pacchi filtranti più efficienti (es. UNI EN ISO 16890:2017: F7-F9). Una volta effettuata la sostituzione, assicurarsi della tenuta all’aria al fine di evitare possibili trafilamenti d’aria.
  • Negli edifici dotati di impianti misti di riscaldamento/raffrescamento con apparecchi terminali locali il cui funzionamento e regolazione della velocità possono essere centralizzati oppure effettuati dai lavoratori che occupano l’ambiente o la stanza (es. fancoil, ventilconvettori solo per citarne alcuni) questi vanno mantenuti fermi per evitare che, con il ricircolo dell’aria, si diffondano, all’interno della struttura, eventuali contaminanti, compreso potenzialmente il virus SARS-CoV-2. Solo nel caso in cui a seguito della riorganizzazione (es. adeguamento degli spazi, aree, minimizzazione della presenza di personale, distanziamento, limitazione dei percorsi e delle zone per evitare contatti ravvicinati e gli assembramenti, differenziazione e scaglionamento degli orari di lavoro, ecc.), è prevista giornalmente la presenza di un singolo lavoratore (sempre lo stesso) per ogni ambiente o stanza, è possibile mantenere in funzione l’impianto. Si raccomanda di verificare che nelle vicinanze delle prese e griglie di ventilazione dei terminali, non siamo presenti tendaggi, oggetti e piante, che possano interferire con il corretto funzionamento. Al tal fine pulire periodicamente, ogni quattro settimane, in base alle indicazioni fornite dal produttore ad impianto fermo, filtri dell’aria di ricircolo del fancoil o del ventilconvettore per mantenere gli adeguati livelli di filtrazione/rimozione.
  • Rimane ancora valida la procedura di pulizia settimanale degli apparecchi terminali locali (fancoil o ventilconvettore) nel caso di contemporanea condivisione dello stesso ambiente o stanza da parte di più lavoratori. Durante la pulizia dei filtri fare attenzione alle batterie di scambio termico e alle bacinelle di raccolta della condensa. Evitare di utilizzare e spruzzare prodotti per la pulizia detergenti/disinfettanti spray direttamente sul filtro per non inalare sostanze inquinanti (es. COV), durante il funzionamento. I prodotti per la pulizia/disinfettanti spray devono essere preventivamente approvati dal SPP. Dove possibile in questi ambienti sarebbe necessario aprire regolarmente le finestre e balconi per aumentare il ricambio e la diluizione degli inquinanti specifici (es. COV, PM10, ecc.), della CO2, degli odori, dell’umidità e del bioaerosol che può trasportare batteri, virus, allergeni, funghi filamentosi (muffe) accumulati nell’aria ricircolata dall’impianto. È preferibile aprire per pochi minuti più volte al giorno, che una sola volta per tempi lunghi.
  • Nel caso in cui alcuni singoli ambienti di lavoro siano dotati di piccoli impianti autonomi di riscaldamento/raffrescamento con una doppia funzione e con un’unità esterna (es. pompe di calore split, termoconvettori) o di sistemi di climatizzazione portatili collegati con un tubo di scarico flessibile dell’aria calda appoggiato o collegato con l’esterno dove l’aria che viene riscaldata/raffrescata è sempre la stessa (hanno un funzionamento simile agli impianti fissi), è opportuno pulire regolarmente in base al numero di lavoratori presenti nel singolo ambiente: ogni quattro settimane nel caso di singolo lavoratore (sempre lo stesso), in tutti gli altri casi ogni settimana, in base alle indicazioni fornite dal produttore e ad impianto fermo, i filtri dell’aria di ricircolo in dotazione all’impianto/climatizzatore per mantenere livelli di filtrazione/rimozione adeguati. Evitare di utilizzare e spruzzare prodotti per la pulizia detergenti/disinfettanti spray direttamente sul filtro per non inalare sostanze inquinanti (es. COV), durante il funzionamento.
  • Pulire le prese e le griglie di ventilazione con panni puliti in microfibra inumiditi con acqua e con i comuni saponi, oppure con una soluzione di alcool etilico con una percentuale minima del 70% v/v asciugando successivamente.
  • Garantire un buon ricambio dell’aria anche negli ambienti/spazi dove sono presenti i distributori automatici di bevande calde, acqua e alimenti. In questi ambienti deve essere garantita la pulizia/sanificazione periodica (da parte degli operatori professionali delle pulizie) e una pulizia/sanificazione giornaliera (da parte degli operatori addetti ai distributori automatici) delle tastiere dei distributori con appositi detergenti compatibilmente con i tipi di materiali.
  • Nel caso di locali senza finestre (es. archivi, spogliatoi, servizi igienici, ecc.), ma dotati di ventilatori/estrattori questi devono essere mantenuti in funzione per l’intero orario di lavoro per ridurre le concentrazioni nell’aria.
  • Gli addetti/operatori professionali che svolgono le attività di pulizia quotidiana degli ambienti e/o luoghi (spolveratura e spazzamento ad umido o con panni cattura-polvere, lavaggio, disinfezione, ecc.) devono correttamente seguire le procedure, i protocolli, le modalità iniziando la pulizia dalle aree più pulite verso le aree più sporche, e adottare l’uso di Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) (es. facendo riferimento alle disposizione presenti nel documento operativo elaborato per ciascun ambiente, integrato con gli ultimi provvedimenti del Governo). Evitare di eseguire queste operazioni di pulizia/disinfezione in presenza di dipendenti o altre persone.
  • Le pulizie quotidiane (*) degli ambienti/aree, devono riguardare le superfici toccate più di frequente (ad es., porte, maniglie, finestre, vetri, tavoli, interruttori della luce, servizi igienici, rubinetti, lavandini, scrivanie, sedie, maniglie carrello e dei cestini della spesa, tornelli, distributori biglietti, maniglie passeggeri, comandi, volante, cinture di sicurezza, maniglie delle portiere, tasti e pulsanti apriporta, tastiere, telecomandi, stampanti). Utilizzare panni, diversi per ciascun tipo di oggetto/superficie, in microfibra inumiditi con acqua e sapone oppure con una soluzione di alcool etilico con una percentuale minima del 70% v/v e successivamente con una soluzione di ipoclorito di sodio diluita allo 0,5% di cloro attivo per i servizi igienici e le altre superfici (es. come la candeggina che in commercio si trova al 5% o al 10% di contenuto di cloro), e allo 0,1% di cloro attivo per tutti le altre superfici, tenendo in considerazione il tipo di materiale, l’uso e l’ambiente o altri detergenti professionali equivalenti come campo d’azione (sanificazione: detergenza e disinfezione), facendo attenzione al corretto utilizzo per ogni superficie da pulire.
  • Arieggiare gli ambienti sia durante sia dopo l’uso dei prodotti per la pulizia, soprattutto se si utilizzano prodotti disinfettanti/detergenti potenzialmente tossici (controllare i simboli di pericolo sulle etichette), aumentando temporaneamente i tassi di ventilazione dei sistemi di ventilazione o aprendo le finestre e balconi. Evitare o limitare l’utilizzo di detergenti profumati, in quanto, nonostante la profumazione, aggiungono inutilmente sostanze inquinanti e degradano la qualità dell’aria indoor.

Nel caso in cui vi sia stata la presenza di casi sospetti di persone con COVID-19 all’interno dell’edificio, è necessario procedere alla sanificazione dell’ambiente, intesa come attività che riguarda il complesso di procedure e operazioni atte a rendere salubre un determinato ambiente mediante interventi di detergenza e successiva disinfezione. In questo contesto, è opportuno ricordare che i coronavirus, quali il virus della SARS, e quello della MERS e lo stesso SARS-CoV-2, possono persistere su superfici inanimate fino a 9 giorni in dipendenza della matrice/materiale, della concentrazione, della temperatura e dell’umidità, anche se non è accertato vi persistano in forma vitale. La sanificazione della stanza/area deve essere eseguita secondo le disposizioni della circolare n. 5443 del 22 febbraio 2020 del Ministero della Salute (pulizia con acqua e sapone e successivamente con una soluzione di ipoclorito di sodio diluita allo 0,1% e con alcool etilico al 70% per superfici che possono essere danneggiate dall’ipoclorito di sodio).

 
*NOTA: Per pulizie quotidiane/sanificazione si intende: il complesso di procedimenti e operazioni atti a rendere salubre un determinato ambiente mediante le attività di pulizia, di detergenza e/o la successiva disinfezione. Riferimento UNI 10585: 1993. Pulizia/sanificazione e disinfezione possono essere svolte separatamente o essere condotte con un unico processo utilizzando prodotti che hanno duplice azione; è importante rimuovere lo sporco o i residui di sporco che possono contribuire a rendere inefficace l’intero processo. Decreto n. 254 del 7 luglio 1997 Regolamento di attuazione degli articoli 1 e 4 della legge 25 gennaio 1994, n. 82, per la disciplina delle attività di pulizia, di disinfezione, di disinfestazione, di derattizzazione e di sanificazione.

 

Aggiornamento dell’11/3/2020

IL VENDING AI TEMPI DEL CORONAVIRUS

EMERGENZA CORONAVIRUS:

OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ DEL DATORE DI LAVORO VERSO IL PERSONALE

Come si deve comportare l’azienda con personale infetto o potenzialmente tale che si presenta al lavoro? Attenzione a tutte le casistiche. Non necessario l’aggiornamento del DVR

Si riportano alcune indicazioni di natura operativa da adottare ed eventualmente adattabili in considerazione del contesto specifico e delle esigenze delle singole realtà produttive.

La diffusione dell’infezione da SARS-CoV-2 rappresenta una questione di salute pubblica, pertanto la gestione delle misure preventive e protettive deve necessariamente seguire i provvedimenti speciali adottati dalle istituzioni competenti in conformità all’evoluzione dello scenario epidemiologico e necessita della collaborazione del Datore di Lavoro nel rispetto dei provvedimenti delle istituzioni competenti al fine di favorire il contenimento della diffusione del SARSCoV-2, trasferendo all’interno dell’azienda le informazioni e le raccomandazioni prodotte esclusivamente da soggetti istituzionali a contrasto dell’epidemia. Al fine di limitare i contatti tra le persone, riducendo le occasioni di aggregazione, si riportano pertanto alcune misure ritenute appropriate per il contenimento ed il controllo della situazione sanitaria emergenziale:

favorire la modalità del lavoro a distanza (cosiddetto “lavoro agile” o “smart working”);

evitare incontri collettivi in situazioni di affollamento in ambienti chiusi (es. congressi, convegni), privilegiando soluzioni di comunicazione a distanza;

privilegiare, nello svolgimento di incontri o riunioni, le modalità di collegamento da remoto, o in alternativa dare disposizioni di rispettare il “criterio di distanza droplet” (almeno 1 metro di separazione tra i presenti);

regolamentare l’accesso agli spazi destinati alla ristorazione (es. mense), allo svago o simili (es. aree relax, sala caffè, aree fumatori), programmando il numero di accessi contemporanei o dando disposizioni di rispettare il “criterio di distanza droplet” (almeno 1 metro di separazione tra i presenti).

Inoltre, si ritiene necessario che il Datore di Lavoro, in collaborazione con il Servizio di Prevenzione e Protezione e con il Medico Competente, disponga misure rafforzative delle ordinarie norme di comportamento e corretta prassi igienica, sia a tutela dei lavoratori, sia degli utenti esterni (anche occasionali), quali:

evitare contatti stretti con soggetti che presentano sintomi respiratori senza adottare opportune precauzioni;

sensibilizzare al rispetto delle corrette indicazioni per l’igiene delle mani e delle secrezioni respiratorie, mettendo altresì a disposizione idonei mezzi detergenti per le mani;

disporre una adeguata pulizia dei locali e delle postazioni di lavoro più facilmente toccate da lavoratori e utenti esterni.

Per la pulizia di ambienti non sanitari (es. postazioni di lavoro, uffici, mezzi di trasporto) dove abbiano soggiornato casi di COVID-19, applicare le misure di seguito riportate. A causa della possibile sopravvivenza del virus nell’ambiente per diverso tempo, i luoghi e le aree potenzialmente contaminati da SARS-CoV-2 devono essere sottoposti a completa pulizia con acqua e detergenti comuni prima di essere nuovamente utilizzati. Per la decontaminazione, si raccomanda l’uso di ipoclorito di sodio 0.1% dopo pulizia. Per le superfici che possono essere danneggiate dall’ipoclorito di sodio, utilizzare etanolo al 70% dopo pulizia con un detergente neutro. Durante le operazioni di pulizia con prodotti chimici, assicurare la ventilazione degli ambienti. Tutte le operazioni di pulizia devono essere condotte da personale provvisto di D.P.I. (filtrante respiratorio FFP2 o FFP3, protezione facciale, guanti monouso, camice monouso impermeabile a maniche lunghe, e seguire le misure indicate per la rimozione in sicurezza dei DPI). Dopo l’uso, i DPI monouso vanno smaltiti come materiale potenzialmente infetto mentre quelli riutilizzabili vanno invece sanificati. Vanno pulite con particolare attenzione tutte le superfici toccate di frequente, quali superfici di muri, porte e finestre, superfici dei servizi igienici e sanitari.

Si riportano di seguito alcuni scenari plausibili, corredati dalle indicazioni operative ritenute appropriate per una loro corretta gestione:

Lavoratore, anche asintomatico, che non rispettando il divieto di allontanamento da uno dei Comuni interessati dalle misure urgenti di contenimento del contagio si presenta al lavoro: non adibire ad attività lavorativa; deve essere fornita e fatta indossare tempestivamente una mascherina chirurgica e deve essere data indicazione di tornare e rimanere a casa, dandone contestuale informazione alle autorità competenti.

Lavoratore con sintomatologia respiratoria, anche lieve, o lavoratore asintomatico che riferisce di essere stato nei 14 giorni precedenti a contatto stretto4 con un caso di COVID-19 che si presenta al lavoro: non adibire ad attività lavorativa; deve essere fornita e fatta indossare tempestivamente una mascherina chirurgica e deve essere data indicazione di tornare e rimanere a casa (evitando l’utilizzo di mezzi di trasporto pubblici) e di contattare il proprio Medico di Medicina Generale o il Servizio di Continuità Assistenziale, anche ai fini della certificazione dello stato di malattia; finché il soggetto permane all’interno dell’azienda, si deve assicurare che rimanga il più possibile lontano e isolato dagli altri soggetti presenti (lavoratori, visitatori).

Lavoratore che, inizialmente asintomatico, durante l’attività lavorativa sviluppa febbre e sintomi respiratori (tosse e difficoltà respiratoria): gli addetti al primo soccorso aziendale, ad integrazione di quanto già stabilito nei piani di emergenza aziendali, dovranno indossare e far indossare al soggetto che ha manifestato i sintomi una mascherina chirurgica, far allontanare dai locali eventuali altri lavoratori o utenti presenti e contattare il 118.

Lavoratore asintomatico durante l’attività lavorativa che successivamente sviluppa febbre e sintomi respiratori (tosse e difficoltà respiratoria): non è previsto alcun adempimento a carico del Datore di lavoro (o suoi collaboratori), se non collaborare con l’azienda sanitaria territorialmente competente mettendo a disposizioni le informazioni in proprio possesso al fine della ricostruzione di eventuali contatti.

Lavoratore in procinto di recarsi all’estero in trasferta lavorativa: disporre che il Servizio di Prevenzione e Protezione acquisisca le informazioni più aggiornate sulle aree di diffusione del SARS-CoV-2 disponibili attraverso i canali al fine di valutare, in collaborazione con il Medico Competente, il rischio associato alla trasferta prevista.

Lavoratore in procinto di rientrare dall’estero da trasferta lavorativa: disporre che il lavoratore rientrante in Italia da aree a rischio epidemiologico informi tempestivamente il Dipartimento di Prevenzione dell’azienda sanitaria territorialmente competente, per l’adozione di ogni misura necessaria, compresa la permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva.

Si precisa che il lavoratore che rientra al lavoro dopo un periodo di assenza per malattia non necessita di alcuna specifica certificazione, ad eccezione dei periodi superiori a 60 giorni continuativi, come già previsto dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. In tale scenario, infine, in cui prevalgono esigenze di tutela della salute pubblica, non si ritiene giustificato l’aggiornamento del Documento di Valutazione dei Rischi in relazione al rischio associato all’infezione da SARS-CoV-2 (se non in ambienti di lavoro sanitario o socio-sanitario o comunque qualora il rischio biologico sia un rischio di natura professionale, già presente nel contesto espositivo dell’azienda). Diversamente, può essere utile, per esigenze di natura organizzativa/gestionale, redigere, in collaborazione con il Servizio di Prevenzione e Protezione e con il Medico Competente, un piano di intervento o una procedura per la gestione delle eventualità sopra esemplificate, adottando un approccio graduale nell’individuazione e nell’attuazione delle misure di prevenzione, basato sia sul profilo del lavoratore (o soggetto a questi equiparato), sia sul contesto di esposizione.

S.A.I. CONSULTING S.a.s.

Sicurezza Lavoro&Ambiente

consult.626@gmail.com

Bruno Scacchi

 


 

LA GESTIONE DELL’EMERGENZA CORONAVIRUS

La gestione dell’emergenza. L’affiancamento legale come unica tutela legale dell’azienda di gestione nel campo del vending

Qualche giorno fa, abbiamo affrontato il tema dell’impatto del virus COVID-19 sull’attività delle aziende di gestione del vending.

In pochi giorni, la situazione è drammaticamente peggiorata, soprattutto nelle regioni del nord.

E’ di queste ore la notizie della “chiusura” di tutto il territorio nazionale, con l’obbligo di rimanere a casa, se non in limitati casi di necessità, provvedimenti che vanno ad aggiungersi alla chiusura di scuole e atenei, teatri, cinema e palestre, oltre all’annullamento delle manifestazioni sportive e culturali e di ogni altro evento collettivo.

Tali doverosi provvedimenti stanno fortemente riducendo e, molto spesso, annullando, l’attività di uffici e luoghi di lavoro, con un grave impatto sul comparto della distribuzione automatica.

Come già detto, molte sono le criticità rilevate dal nostro Studio o segnalateci dalle aziende di gestione con cui collaboriamo (impossibilità di adempiere per indisponibilità di personale, fermo dell’attività, difficoltà nella gestione dei rapporti con i dipendenti, etc.).

Come già detto, in questo momento di incertezza, è fondamentale procedere all’analisi e alla revisione dei rapporti negoziali in essere con i dipendenti, i fornitori ed i concedenti gli spazi, alla loro eventuale modifica e alla predisposizione e sottoscrizione di contratti ad hoc, più flessibili, quale unico rimedio per evitare il rischio del blocco dell’ attività ed il licenziamento dei lavoratori.

Soltanto l’affiancamento di un legale esperto nel campo del vending può aiutare le imprese ad uscire dall’emergenza, attraverso la pianificazione concordata degli aspetti contrattuali riguardanti tutta la gestione aziendale.

Soprattutto nei rapporti con la parte pubblica (ma anche con i privati), non esiste infatti una formula univoca che consenta di affrontare le varie problematiche secondo uno schema predefinito, che prescinda dalla rinegoziazione, attraverso l’opera di un professionista, di termini e modalità dei rapporti in essere.

Occorre, anzi, mettere in guardia le aziende di gestione dalla tentazione di attivare procedure di revisione contrattuale in assenza di un adeguato supporto legale, prendendo spunto da modelli di varia provenienza, in assenza di una preventiva analisi delle singole fattispecie e della situazione aziendale nel suo complesso e, soprattutto, di un affiancamento professionale nella fase di realizzazione ed esecuzione della rinegoziazione già avviata.  

 Avv. Eugenio Tristano

info@studiotristano.com

 

Obblighi e adempimenti per l’impresa di gestione della Distribuzione Automatica

 

Il 31 dicembre 2019 la Cina aveva segnalato all’O.M.S. (Organizzazione Mondiale della Sanità) un cluster di casi di polmonite a eziologia ignota, successivamente identificata come “coronavirus” nella città di Whuan (provincia di Huebei). I casi si sono verificati per la larghissima maggioranza entro i confini della Repubblica Popolare Cinese, mentre pochi sono stati, a quella data, i casi segnalati al di fuori del Paese e in gran parte limitati a soggetti provenienti dalle zone interessate dopo permanenza negli ultimi 14 giorni. La via di trasmissione frequentemente riportata è quella a seguito di contatti diretti, stretti e prolungati tra persona e persona. I sintomi più comuni registrati sono febbre, tosse secca, mal di gola e difficoltà respiratorie. Le informazioni a quella data disponibili, riportavano che il virus poteva causare forme lievi dei citati fenomeni simil influenzali come progredire in forme e manifestazioni più gravi.

 

GLI OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO

A oggi, 3 marzo 2020, data di redazione del nostro articolo, alla nostra società di consulenza nell’ambito della Sicurezza sul Lavoro sono pervenute numerose richieste di chiarimento circa gli obblighi di tutela dei lavoratori da parte del Datore di Lavoro oltre a richieste di suggerimenti operativi per limitare al minimo i disagi per il proseguo delle attività istituzionali.

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CORONAVIRUS E DISTRIBUZIONE AUTOMATICA:
LA GESTIONE CONTRATTUALE DELL’EMERGENZA

A fronte dei circa 2.500 casi di Coronavirus accertati in Italia e della situazione di attuale emergenza sociale, le aziende attive nel campo del Vending si stanno trovando a fronteggiare una serie di problematiche, con conseguenze rilevanti sulla propria attività.

Fra le molte criticità rilevate dal nostro Studio, o comunque segnalateci dalle aziende, si evidenzia:

  • l’impossibilità di adempiere ai contratti in essere, per impossibilità di effettuare gli interventi tecnici e di rifornimento delle macchine;
  • l’assenza dei lavoratori a causa di un provvedimento della Autorità Pubblica, per il divieto degli stessi a recarsi sul luogo di lavoro, pur mantenendo il diritto a percepire la retribuzione;
  • la presenza di focolai del virus in azienda, per avere uno o più dipendenti contratto il morbo nei quindici giorni precedenti alla manifestazione dello stesso ed essersi poi recati sul luogo di lavoro;
  • le richieste di risarcimento danni da parte dei lavoratori che si ammalano sul posto di lavoro per contagio;
  • il rischio di possibili sanzioni, per carenza di misure di sicurezza adeguate;
  • il blocco delle attività produttive e/o di settori delle stesse;
  • l’aumento di assenteismo ingiustificato.

In questo momento di incertezza, è fondamentale predisporre un piano per fronteggiare l’emergenza, elaborando, sulla base delle indicazioni fornite dalla P.A. e dal Governo, protocolli di comportamento, redigendo regole di comportamento e prevedendo sanzioni disciplinari, nel rispetto della legge, nonché giornate di formazione rivolte ai dipendenti, per evitare la diffusione del virus e il rischio che il lavoratore possa affermare di non essere stato adeguatamente formato e tutelato, prevenendo possibili vertenze risarcitorie.

La partita forse più importante si gioca, tuttavia, sul piano contrattuale. Mai come in questo momento, l’analisi e l’interpretazione dei rapporti negoziali in essere con i dipendenti, i fornitori ed i concedenti gli spazi, la loro eventuale revisione e la predisposizione e sottoscrizione di contratti ad hoc più flessibili rappresenta un’attività essenziale, unico rimedio per evitare il rischio del blocco dell’ attività ed il licenziamento dei lavoratori.

L’affiancamento di un legale esperto nel campo del Vending può aiutare le imprese ad uscire dall’emergenza, attraverso la pianificazione concordata degli aspetti contrattuali riguardanti la gestione aziendale.

Avv. Eugenio Tristano

  info@studiotristano.com

 

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