E’ stato pubblicato il DPCM 3 novembre 2020 che introduce nuove misure urgenti di contenimento del contagio sull’intero territorio nazionale e prevede tre livelli di gravità:
1 livello generale
2 scenario di elevata gravità
3 scenario di massima gravità
In relazione allo scenario di massima gravità si segnala che l’art. 3, comma 4, lettera b) prevede quanto segue:
“sono sospese le attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità individuate nell’allegato 23, sia negli esercizi di vicinato sia nelle medie e grandi strutture di vendita, anche ricompresi nei centri commerciali, purché sia consentito l’accesso alle sole predette attività e ferme restando le chiusure nei giorni festivi e prefestivi di cui all’articolo 1, comma 9, lett. ff). Sono chiusi, indipendentemente dalla tipologia di attività svolta, i mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari. Restano aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie e le parafarmacie”
Nell’Allegato 23 è compreso il commercio effettuato per mezzo di distributori automatici.
Le disposizioni del presente decreto si applicano dalla data del 5 novembre 2020, in sostituzione di quelle del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 ottobre 2020, e sono efficaci fino al 3 dicembre 2020.
Per un esame più approfondito si segnala il link alla pagina del sito del Governo: