Secondo la vigente normativa (DPR 74/2013), tutti gli impianti termici sono sottoposti a controlli e manutenzioni perio-diche, senza esclusione alcuna, a meno che viviate su una magnifica spiaggia tropicale, calda di giorno e fresca di notte!
Visto che la normativa si riferisce al concetto di “impianto termico”, vediamo allora di chiarire da subito cosa intende, in tal senso, il D.Lgs. 192/2005. Un impianto termico è un impianto tecnologico destinato ai servizi di climatizzazione invernale o estiva degli ambienti, con o senza produzione di acqua calda sanitaria, indipendentemente dal vettore energetico utilizzato (legna, metano, GPL, pellet, biomassa, solare, eolico, ecc.). In buona sostanza, quindi, tutto ciò che genera caldo o freddo. Non sono invece considerati per definizione impianti termici apparecchi quali le stufe, i caminetti e gli apparecchi di riscaldamento localizzato a energia radiante a condizione che la somma delle potenze nominali del focolare risulti ≤ 5 kW (ma in caso di superamento di questa soglia diventerà obbligatorio procedere con le previste manutenzioni), al pari dei sistemi destinati esclusivamente alla produzione di acqua calda sanitaria (boiler, scaldabagni al servizio di singole unità immobiliari a uso residenziale).
I detentori/gestori di un impianto termico, così come definito, dovranno perciò obbligatoriamente procedere con le previste revisioni riportandole sull’apposito libretto di impianto. Ora vediamo di addentrarci nella selva delle disposizioni di legge, chiarendo, passo dopo passo, chi fa che cosa e a che condizioni, con una serie di domande a cui dare una risposta chiara e univoca.
Chi si occupa della manutenzione, dei controlli e delle revisioni della caldaia?
L’esercizio, la conduzione, il controllo, la manutenzione dell’impianto termico e il rispetto delle disposizioni di legge in materia di efficienza energetica sono affidati al responsabile dell’impianto termico. Ma chi è?
Il responsabile della manutenzione dell’impianto termico è l’occupante dell’immobile. In genere il proprietario. Ma se l’immobile è dato in affitto, tale onere spetta all’inquilino o al locatario o al comodatario. Questi soggetti possono delegare la responsabilità a un “terzo responsabile”, che non è altro che il tecnico di una impresa specializzata con determinati requisiti previsti dalla legge: in pratica il termo-idraulico caldaista.
Con che frequenza si deve fare il controllo della caldaia?
Bisogna innanzitutto premettere che non devono essere eseguiti i controlli su caldaie non in servizio (spente) o staccate (deve essere indicato sul libretto), ove lo stacco sia stato notificato alla Regione. Le verifiche che periodicamente si devono effettuare sugli impianti termici sono costituite dall’insieme delle operazioni utili a preservare nel tempo le prestazioni degli apparecchi e/o dei componenti ai fini della sicurezza, della funzionalità e del contenimento dei consumi di energia.
Le frequenze per la manutenzione di ciascun apparecchio/componente sono riportate dai fabbricanti di apparecchi e componenti dell’impianto termico nei libretti d’uso e manutenzione. La periodicità della manutenzione è quindi fissata dal fabbricante e riportata nel libretto di istruzioni (normalmente con cadenza annua). Al termine dell’intervento di manutenzione, il tecnico manutentore ha l’obbligo di rilasciare un report della manutenzione e di compilare il libretto di impianto nelle parti pertinenti.
Ogni quanto si deve fare il rapporto di efficienza energetica?
Il controllo dell’efficienza energetica dell’impianto (o prova fumi o bollino blu-verde), compresa la redazione del rapporto di controllo, è obbligatorio e deve essere eseguito in occasione delle operazioni di manutenzione, con la cadenza indicata nella tabella qui sotto.
Tipologia alimentazione |
Potenza Termica utile |
Frequenza (annua) controllo efficienza |
Generatori alimentati a combustibile liquido o solido (pellet, gasolio) |
10 ≤ P ≤100 |
2 |
P > 100 |
1 |
|
Generatori alimentati a gas (metano e/o GPL) |
10 ≤P ≤100 |
4 |
P > 100 |
2 |
La variabile temporale del controllo di efficienza è determinata, oltre che dalla potenza termica (complessiva) nominale, anche dalla tipologia di combustibile utilizzato.
Oltre alla tempistica indicata nella tabella precedente, il controllo dell’efficienza energetica deve essere effettuato:
Al termine delle operazioni di controllo, il manutentore deve redigere e sottoscrivere il rapporto di controllo di efficienza energetica in tre copie di cui una è trattenuta dal manutentore stesso, la seconda è rilasciata al responsabile dell’impianto che la allega al libretto e la terza è inviata a cura del manutentore all’Autorità Competente per le ispezioni. A quest’ultima copia è allegato l’eventuale “bollino verde-blu” per coprire i costi delle ispezioni degli impianti termici.
Che cos’è il “bollino” (verde-blu)?
Non è altro che un sistema per effettuare il pagamento dei contributi previsti dalla legge a carico degli utenti. Con il meccanismo del “bollino” i contributi vengono versati dalle ditte per conto degli utenti attestante l’avvenuto pagamento.
Il bollino, che è composto in due parti, riporta un codice numerico univoco ed è di diverso colore a seconda della potenza dell’impianto. Una parte viene apposta sulla copia del rapporto di controllo tecnico rilasciata al cliente, l’altra viene applicata sulla copia che viene trattenuta dalla ditta. Il bollino blu, di importo pari a € 13,00, viene apposto sul rapporto di controllo tecnico per gli impianti termici con potenzialità inferiore a 35 kW, mentre il bollino verde si usa sui generatori di calore da 35 a 350 kW. In considerazione della facoltà delle Regioni di legiferare in merito, risulta opportuno informarsi attraverso i siti web disponibili.
I controlli riguardano anche climatizzatori, condizionatori o pompe di calore?
Come anticipato, i climatizzatori, i condizionatori o le pompe di calore sono equiparati agli impianti di riscaldamento e di conseguenza dovranno essere dotati anche loro del libretto d’impianto. Relativamente a questa tipologia di impianti l’obbligo vige solo quando la potenza utile in una delle modalità di utilizzo (estate-inverno) sia ≥12 kW.
Quanto costano gli interventi di manutenzione o il rapporto di efficienza energetica?
Il costo dell’intervento di manutenzione varia dai 70,00 € ai 120,00 €, mentre, quello di efficienza energetica dai 40,00 € ai 60,00 €. Sul mercato offrono spesso il pacchetto per entrambi gli interventi, da 100,00 € a 150,00 € complessivi.
Va ricordata la modalità di compilazione del libretto di impianto: prima compilazione a cura dell’installatore, successivi aggiornamenti e compilazione allegati a cura del manutentore. La legge responsabilizza l’occupante dell’immobile al quale è affidato il compito di controllare che il libretto venga debitamente compilato.
Quali sono le sanzioni previste per gli inadempienti?
Nel caso in cui non siano stati eseguiti i controlli con la prevista periodicità, è necessario contattare con urgenza il proprio tecnico di riferimento al quale commissionare l’immediato intervento al fine di evitare le previste sanzioni, la cui entità amministrativa parte da un minimo di 500 €, fino ad arrivare a un massimo di 3.000 €. Le ispezioni a campione si attivano nel caso di mancato pagamento del bollino blu o dell’invio del rapporto di controllo e qualità dei fumi.
Particolarmente in questo momento di emergenza causato dalla pandemia Covid-19, e pur in mancanza di approfonditi studi circa la propagazione del virus veicolato dal trattamento dell’aria condizionata, non possiamo che sottolineare l’assoluta importanza di una corretta manutenzione, pulizia e sanificazione dei sistemi di filtrazione, oggetto di preventivo intervento in vista della stagione estiva (e non solo anche in prospettiva del riscaldamento invernale).
La ricaduta dell’aria trattata dall’impianto di condizionamento, solitamente gestita con utilizzo del sistema “swing” a paletta orientabile, può in ultimo contribuire (agitando l’aria trattata) ad allungare i tempi di deposito di eventuali elementi contaminanti. Ecco, quindi, la necessità di prestare molta attenzione, incrementando possibilmente tempi e metodi della consueta attività manutentiva con periodica pulizia e sanificazione straordinaria.
Pulizia e sanificazione degli ambienti lavorativi
Di seguito – facendo riferimento al rapporto ISS (Istituto Superore di Sanità)/COVID-19 n°5-2020 – si riportano alcune azioni da mettere in atto giornalmente nelle condizioni di emergenza associate all’epidemia SARS-CoV-2 per il mantenimento di una buona qualità dell’aria negli ambienti di lavoro:
Nel caso in cui vi sia stata la presenza di casi sospetti di persone con COVID-19 all’interno dell’edificio, è necessario procedere alla sanificazione dell’ambiente. È opportuno ricordare che i coronavirus, tra cui il SARS-CoV-2, possono persistere su superfici inanimate fino a 9 giorni in dipendenza della matrice/materiale, della concentrazione, della temperatura e dell’umidità, anche se non è accertato vi persistano in forma vitale. La sanificazione della stanza/area deve essere eseguita secondo le disposizioni della circolare n. 5443 del 22 febbraio 2020 del Ministero della Salute (pulizia con acqua e sapone e successivamente con una soluzione di ipoclorito di sodio diluita allo 0,1% e con alcool etilico al 70% per superfici che possono essere danneggiate dall’ipoclorito di sodio).
S.A.I. CONSULTING S.a.s.
Sicurezza Lavoro&Ambiente
consult.626@gmail.com
Bruno Scacchi