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Le infezioni da nuovo Coronavirus avvenute nellâambiente di lavoro, o a causa dello svolgimento dellâattivitĂ lavorativa, sono tutelate a tutti gli effetti come infortuni sul lavoro. A precisarlo è la circolare n. 13 dellâInail del 3 aprile 2020, con cui lâIstituto fornisce indicazioni in merito alle tutele garantite ai propri assicurati.
âTutti i casi accertati di infezione sul lavoro â spiega il presidente dellâInail, Franco Bettoni â faranno scattare la piena tutela dellâIstituto, come per gli altri infortuni o malattie, giĂ a partire dal periodo di quarantena. Ci siamo giĂ attivati, inoltre, per codificare il Covid-19 come nuova malattia-infortunio, per una corretta rilevazione dei casi a fini statistico-epidemiologiciâ.
La tutela della salute del lavoratore è un diritto costituzionalmente garantito, pertanto il datore ha lâobbligo di porre in essere tutte le misure per evitare che si verifichino eventi dannosi.
Anche tutte le categorie di lavoratori che svolgono mansioni in costante contatto con lâutenza (a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo: impiegati in front-office, cassieri, commessi, addetti alle vendite/banconisti etc.), si trovano in una situazione di rischio.
Pertanto, un contagio da Coronavirus viene qualificato come infortunio sul lavoro quando venga dimostrato il nesso di causalitĂ tra attivitĂ prestata ed evento morboso, cosĂŹ come avviene normalmente per ogni sinistro occorso durante lo svolgimento dellâattivitĂ lavorativa.
Per alcune categorie di lavoratori, ad esempio i sanitari, vi è una presunzione di correlazione estrinsecata nel cosiddetto ârischio specificoâ. Per tutti i lavoratori ove questo rischio specifico non sussiste, tale presunzione si applica.
La normativa vigente ricomprende anche quei casi in cui la correlazione tra evento e danno non sia immediatamente ravvisabile. In tal caso, la richiamata circolare Inail chiarisce che, al fine di garantire la piena tutela, si applicheranno le ordinarie procedure di accertamento medico-legale fondate sui seguenti elementi: epidemiologico, clinico, anamnestico e circostanziale.
CosĂŹ come avviene per ogni infortunio, il datore di lavoro ha lâobbligo di effettuare la denuncia/comunicazione di sinistro. Il termine decorre dal primo giorno di astensione dal lavoro attestato dalla certificazione medica per avvenuto contagio, ovvero dal primo giorno di astensione dal lavoro coincidente con lâinizio della quarantena obbligatoria.
Il medico certificatore deve predisporre e trasmettere telematicamente allâInail il certificato medico dâinfortunio. Permane, inoltre, lâobbligo di denuncia/comunicazione di infortunio per il datore di lavoro quando viene a conoscenza del contagio occorso al lavoratore.
Sono tutelati dallâIstituto, inoltre, anche i casi di contagio da nuovo Coronavirus avvenuti in itinere (sinistri occorsi al lavoratore durante il percorso casa/lavoro e viceversa). Al fine di tutelare la salute pubblica, le aziende sono state invitate a porre i lavoratori in regime di smart working. Questa misura garantisce la materiale impossibilitĂ del lavoratore di poter incorrere in contagi durante il tragitto che abitualmente percorre per recarsi sul posto di lavoro.
PoichĂŠ determinate categorie di lavoratori non possono svolgere le loro attivitĂ in regime di smart working, come ad esempio nel Vending, è assolutamente consigliato lâutilizzo di messi di protezione individuale al fine di contenere il rischio di possibili contagi.
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La riserva di regolaritĂ
dellâinfortunio
Si ha riserva di regolaritĂ in tutti quei casi in cui lâinfortunio si presume essere da Coronavirus, ma i dati sanitari e il quadro clinico riscontrato è sovrapponibile ad altre patologie. In tal caso, lâinfortunio viene indennizzato e qualificato come infezione da Coronavirus solo in caso di esito positivo del tampone. Infatti, in assenza di infezione da Coronavirus lâInail non potrĂ procedere con lâindennizzo stante la mancanza dellâevento tutelato.
Tuttavia, stante lâenorme difficoltĂ riscontrata nellâeffettuazione dei test su tampone o altra misura idonea, in difetto di specifica analisi si potrĂ procedere per conferma diagnostica ai fini medico-legali-indennitari in tutti quei casi in cui la ricorrenza di un quadro clinico suggestivo di Covid-19, accompagnato da una rilevazione strumentale, sia altrettanto suggestiva e supportata da elementi anamnestico-circostanziali ed epidemiologici dirimenti.
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In caso di decesso del lavoratore, ai sensi della disciplina vigente, i familiari hanno diritto alla prestazione economica una tantum prevista dal Fondo delle vittime di gravi infortuni sul lavoro.
Tale prestazione è prevista sia per i soggetti assicurati con Inail che per quelli per i quali non sussiste il predetto obbligo come, per esempio, i liberi professionisti.
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Acclarato che in determinate circostanze il Coronavirus può essere qualificato come infortunio sul lavoro, in capo al datore di lavoro sorge lâobbligo di tutelare la salute del lavoratore dotandolo dei dispositivi di protezione individuale e attuando tutte le misure di sicurezza necessarie a evitare contagi.
Il Coronavirus rappresenta un tipo di rischio biologico; pertanto, la maggior parte dei lavoratori dovrĂ utilizzare dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie e delle mani. Non è possibile definire un protocollo univoco applicabile a tutti i lavoratori. I dispositivi di protezione individuale devono essere adeguati alle mansioni e variati in base alle condizioni proprie dellâattivitĂ svolta.
A tal fine è opportuno integrare il documento della valutazione dei rischi (DVR) e rendere edotti i dipendenti sui comportamenti da tenere e sulle nuove norme di sicurezza vigenti.
Lâutilizzo di questi dispositivi deve essere razionale e corretto per ridurre le possibilitĂ di contagio. Ă sconsigliato improvvisare e adottare misure non ponderate. Infatti, interventi azzardati o inadeguati potrebbero rivelarsi dei veri e propri boomerang e originare dei contenziosi legali. A tal fine, è indispensabile avvalersi della collaborazione di un professionista che, coordinandosi con lâazienda, pianifichi una strategia nel pieno rispetto dei diritti fondamentali dei lavoratori, tra i quali ricordiamo, in primis, il diritto alla privacy.
Dotare un lavoratore dei corretti DPI contro il Coronavirus è altrettanto importante quanto dotare un ope-
raio edile, che svolge la sua attivitĂ in cantiere, di scarpe antinfortunistiche e caschetto.
âLâimprenditore è tenuto ad adottare nellâesercizio dellâimpresa le misure che, secondo la particolaritĂ del lavoro, lâesperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare lâintegritĂ fisica, e la personalitĂ morale dei prestatori di lavoroâ. Tale obbligo sancito in primis nellâart. 2087 c.c. deve sempre essere tenuto a mente. Infatti, il datore è obbligato ad adottare tutte le misure necessarie a salvaguardare lâintegritĂ fisica, avendo particolare riguardo al caso concreto e alla specifica mansione/lavorazione svolta dal dipendente.
La giurisprudenza ha piĂš volte sancito il principio secondo il quale il datore di lavoro non solo ha lâobbligo di disporre tutte le misure antinfortunistiche, ma anche di sorvegliare che i lavoratori adottino tali comportamenti, nominando dei responsabili allâuopo preposti che fungano da garanti dellâincolumitĂ fisica dei dipendenti.
Il lavoratore è responsabile dellâinfortunio occorsogli soltanto nel caso in cui la sua responsabilitĂ e le sue azioni risultino abnormi, eccezionali, ovvero imprevedibili rispetto alle direttive ricevute.
Pertanto, tra gli obblighi del datore di lavoro è ricompreso il dovere/potere di controllo e prevenzione di eventuali comportamenti negligenti e/o imprudenti del lavoratore che dovranno essere opportunamente sanzionati con provvedimenti disciplinari.
Dotare i lavoratori dei DPI e informarli sul corretto utilizzo non è sufficiente a scaricare il datore di lavoro da eventuali responsabilità , civili e penali, in caso di evento dannoso.
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Avv. Eugenio Tristano
info@studiotristano.com