L’Ispettorato Nazionale del Lavoro ha diramato, lo scorso 13 aprile, a firma del direttore Leonardo Alestra, una circolare in merito al Documento di Valutazione del Rischio (DVR) in rifermento all’emergenza Coronavirus.
“Ci troviamo di fronte a un’emergenza da ascriversi nell’ambito del rischio biologico inteso nel senso più ampio del termine, che investe l’intera popolazione indipendentemente dalla specificità del “rischio lavorativo proprio” di ciascuna attività.
La normativa vigente in materia di lavoro disciplina specifici obblighi datoriali in relazione a una “esposizione deliberata” ovvero a una “esposizione potenziale” dei lavoratori ad agenti biologici durante l’attività lavorativa. In conseguenza di ciò il datore di lavoro ha l’obbligo di effettuare una “valutazione del rischio” ed “elaborare il DVR” e, se del caso, “integrarlo” con quanto previsto dall’art. 271 del d.lgs. n. 81/2008.
Rispetto a tali obblighi si pongono orientamenti applicativi differenziati nei casi in cui l’agente biologico, che origina il rischio, non sia riconducibile all’attività del datore di lavoro ma si concretizzi in una situazione esterna che pur si può riverberare sui propri lavoratori all’interno dell’ambiente di lavoro per effetto delle dinamiche esterne non controllabili. In tali casi il datore di lavoro non sarebbe tenuto ai suddetti obblighi in quanto trattasi di un rischio non riconducibile all’attività e ai cicli di lavorazione e, quindi, non rientranti nella concreta possibilità di valutarne con piena consapevolezza tutti gli aspetti gestionali del rischio, in termini di eliminazione alla fonte o riduzione dello stesso, mediante l’attuazione delle più opportune e ragionevoli misure di prevenzione tecniche organizzative e procedurali tecnicamente attuabili.
Tuttavia, ispirandosi ai principi contenuti nel d.lgs. n. 81/2008 e di massima precauzione, discendenti anche
dal precetto contenuto nell’art. 2087 c.c., si ritiene utile, per esigenze di natura organizzativa/gestionale, edigere – in collaborazione con il Servizio di Prevenzione e Protezione e con il Medico Competente – un piano di intervento o una procedura per un approccio graduale nell’individuazione e nell’attuazione delle misure di prevenzione, basati sul contesto aziendale, sul profilo del lavoratore – o soggetto a questi equiparato – assicurando al personale anche adeguati DPI.
In ragione di quanto esposto e del pilastro normativo come norma di chiusura del sistema prevenzionistico di cui all’art. 2087 c.c. è consigliabile formalizzare l’azione del datore di lavoro con atti che diano conto dell’attenzione posta al problema in termini di misure comunque adottate e adottabili dal punto di vista tecnico, organizzativo e procedurale, nonché dei DPI ritenuti necessari, in attuazione delle indicazioni nazionali, regionali e locali delle istituzioni a ciò preposte. Per la tracciabilità delle azioni così messe in campo è opportuno che dette misure, pur non originando dalla classica valutazione del rischio tipica del datore di lavoro, vengano raccolte per costituire un’appendice del DVR a dimostrazione di aver agito al meglio, anche al di là dei precetti specifici del d.lgs. n. 81/2008.
Ovviamente, data la natura squisitamente medico-sanitaria, le misure attuate e da attuarsi devono essere calate nella struttura con il supporto del Medico competente oltre che con la consulenza del RSPP e con la consultazione del RLS”.
Dunque, il nuovo sistema di sicurezza aziendale specificamente diretto a prevenire il diffondersi del Covid-19, anziché sostituirsi, si affianca a quello tradizionale delineato dal Testo Unico del 2008 e ad esso va a integrarsi.
L’aggiornamento del DVR spetta solo per le ditte che operano (direttamente o indirettamente) in ambito sanitario e/o in quelli dove il rischio biologico (titolo X D. Lgs. 81/08) è un rischio lavorativo.
Gli altri settori (dove i lavoratori non sono esposti a rischio biologico) non devono aggiornare il DVR, ma seguire le indicazioni enunciate nel Protocollo Condiviso del 14 Marzo 2020 (e aggiornato il 24 aprile) e applicarle nella propria attività tenendo conto della specificità del contesto aziendale e quindi di ciò che è attuabile e di ciò che non lo è.
Bruno Scacchi, consulente di Confida e collaboratore di VM, ha ribadito, in alcuni interventi su www.vendingpress.it, che “può essere utile, per esigenze di natura organizzativa/gestionale, redigere, in collaborazione con il Servizio di Prevenzione e Protezione e con il Medico Competente, un documento che attesti il piano di intervento o la procedura per la gestione dell’emergenza, adottando un approccio graduale nell’individuazione e nell’attuazione delle misure di prevenzione, basato sia sul profilo del lavoratore (o soggetto a questi equiparato), sia sul contesto di esposizione, diverso in un’azienda di Vending rispetto, ad esempio, all’ambito socio-sanitario”.