L’Italia, a seguito dell’emergenza sanitaria da Coronavirus, sta vivendo un momento drammatico.
Accanto alla tragedia rappresentata dalle vittime del contagio, il COVID-19 rischia di abbattersi come un flagello sul mondo imprenditoriale.
La causa principale è rappresentata dai doverosi provvedimenti di contenimento dell’epidemia che hanno grandemente ridotto e, spesso, annullato, l’attività di uffici e luoghi di lavoro, con un fortissimo impatto anche sul comparto del Vending.
Le criticità rilevate dallo Studio Tristano o segnalate dalle aziende di gestione sue clienti sono molteplici e riguardano sia i rapporti contrattuali interni (riorganizzazione dell’attività aziendale per fermo parziale o totale, predisposizione delle misure di sicurezza, gestione delle risorse umane, ecc.), sia i rapporti verso l’esterno (sospensione o riduzione del corrispettivo per eccessiva onerosità dei contratti in essere verso i privati e la Pubblica Amministrazione, impossibilità di adempiere per indisponibilità di personale, ecc.).
Come è possibile fronteggiare la crisi in questo momento di incertezza?
L’unica strada possibile è la ridefinizione di tutti i rapporti contrattuali (con i dipendenti, i fornitori e i concedenti gli spazi) e la loro eventuale modifica, predisponendo, ove possibile, la sottoscrizione di contratti “ad hoc” più flessibili, quale unico rimedio per evitare il rischio del blocco dell’attività e il licenziamento dei lavoratori.
Il primo passo fondamentale è l’avvio di un’analisi, tramite un professionista legale, dei contratti in essere che comportano il pagamento di corrispettivi periodici, sia interni all’azienda, sia sottoscritti con soggetti esterni, privati e pubblici.
Sotto un primo aspetto, la revisione contrattuale dovrà essere diretta verso i contratti che regolano la messa a disposizione degli spazi di installazione delle macchine automatiche.
Tali contratti sono stati accostati al comodato d’uso, alla locazione, al rapporto concessorio e, nel caso di Amministrazione Pubblica, all’appalto. La durata del rapporto, nella prassi, è quasi sempre a tempo determinato, a volte con la previsione di una durata minima.
Data la libertà negoziale per come sopra accennata, il contratto di Vending può essere concluso nella forma meglio rispondente alle esigenze delle parti. Normalmente, si utilizzano moduli prestampati predisposti dal gestore. Non sono, tuttavia, infrequenti casi di contratti conclusi anche verbalmente.
Data la varietà dei modelli contrattuali, non esiste una soluzione standardizzata per fronteggiare l’emergenza. Il rimedio più immediato a disposizione delle aziende è l’attivazione della procedura di cui agli art. 1467 e 1468 c.c.
L’art. 1467 c.c. prevede che, nei contratti a esecuzione continuata o periodica, ovvero a esecuzione differita, se la prestazione di una delle parti è divenuta eccessivamente onerosa per il verificarsi di avvenimenti straordinari e imprevedibili, la parte che deve tale prestazione può domandare la risoluzione del contratto. La parte contro la quale è domandata la risoluzione può evitarla offrendo di modificare equamente le condizioni del contratto.
Il successivo art. 1468 c.c. stabilisce che “nell’ipotesi prevista dall’articolo precedente, se si tratta di un contratto nel quale una sola delle parti ha assunto obbligazioni, questa può chiedere una riduzione della sua prestazione ovvero una modificazione nelle modalità di esecuzione, sufficienti per ricondurla a equità”.
Ovviamente, la risoluzione, tranne casi eccezionali, non è l’obiettivo delle aziende di gestione, che hanno bisogno degli spazi per collocare le macchine ed esercitare il servizio.
Sarà, quindi, necessario attivare la rinegoziazione degli accordi con i concedenti gli spazi, con l’obiettivo della riduzione o sospensione del ristorno, al fine di ricondurre il contratto ad equità.
Questa attività non è meramente commerciale, dovendosi applicare, spesso interpretandole, precise norme, generali e speciali, a tutela dei propri diritti.
Fra queste ultime, è utile citare l’art. 91 del decreto legge 18 marzo 2020, n. 20 “Cura Italia”, che ha, di fatto, tipizzato l’inadempimento per eccessiva onerosità causa COVID-19, prevedendo che “il rispetto delle misure di contenimento di cui al presente decreto è sempre valutata ai fini dell’esclusione, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1218 e 1223 c.c., della responsabilità del debitore, anche relativamente all’applicazione di eventuali decadenze o penali connesse a ritardati o omessi adempimenti”.
Con riferimento ai soli rapporti concessori con la controparte pubblica, la determinazione del canone è, inoltre, regolata dall’art. 165 del d.lgs n. 50/16, il quale prevede, al comma 6, che “il verificarsi di fatti non riconducibili al concessionario che incidono sull’equilibrio del piano economico-finanziario può comportare la sua revisione da attuare mediante la rideterminazione delle condizioni di equilibrio. La revisione deve consentire la permanenza dei rischi trasferiti in capo all’operatore economico e delle condizioni di equilibrio economico finanziario relative al contratto. (…). In caso di mancato accordo sul riequilibrio del piano economico finanziario, le parti possono recedere dal contratto. (cfr. Cons. Stato, Sez. IV, n. 3653/2016, in termini, Delibera ANAC n. 267/2018; in ultimo, CGARS sent. n. 343 del 26 aprile 2019).
Non vi è quindi dubbio che l’epidemia di Coronavirus costituisca causa di revisione del rapporto concessorio, come già specificato dall’ANAC attraverso le Linee Guida n. 9 di attuazione del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, approvate dal Consiglio dell’Autorità con Delibera n. 318 del 28 marzo 2018, le quali, all’art. 3.3. stabiliscono che “l’articolo 182, comma 3, del codice dei contratti pubblici si applica anche alla revisione del PEF nell’ambito di contratti di concessione prevista all’articolo 165, comma 6, del codice dei contratti pubblici. Tra gli eventi non imputabili all’operatore economico, che danno diritto a una revisione del PEF, rientrano gli eventi di forza maggiore tali da rendere oggettivamente impossibile o eccessivamente oneroso, in tutto o in parte, l’adempimento delle obbligazioni contrattuali. Il contratto di PPP riporta un elenco tassativo di casi di forza maggiore. A titolo esemplificativo, possono considerarsi eventi di forza maggiore (…) epidemie e contagi.”
Un secondo nucleo contrattuale riguarda l’analisi e la revisioni dei contratti di fornitura (reperimento) delle macchine, attraverso le varie forme negoziali ordinariamente utilizzate allo allo scopo: noleggio operativo, detto anche locazione operativa, renting o leasing operativo, leasing finanziario, franchising
Anche in questo caso, a fronte dell’impossibilità della prestazione, ex artt. 1463 e 1464 c.c., occorrerà avviare la riconduzione a equità del contratto, riducendo o azzerando temporaneamente il corrispettivo periodico dovuto.
Un’ultima categoria contrattuale riguarda i rapporti con i fornitori dei prodotti destinati ai distributori. In questo caso, qualora sia previsto un corrispettivo periodico, in assenza di uno specifico ordine, occorrerà rinegoziare i termini di pagamento e i quantitativi stabiliti, in modo da far fronte alla riduzione del fabbisogno a causa del fermo delle macchine.
È del tutto evidente che la straordinarietà dell’evento epidemiologico costituirà giusta causa per la risoluzione del contratto.
In merito ai rapporti interni, con particolare riferimento alle risorse lavorative con contratto di lavoro subordinato, l’azienda dovrà valutare, in base alla disponibilità economica, se accedere alle agevolazioni previste dall’art 22 del Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020, relative alla cassa integrazione in deroga, ovvero se predisporre un piano ferie utilizzando la quota di cui può disporre il datore di lavoro.
Si rammenta che la misura straordinaria della cassa integrazione è attivabile unicamente per i dipendenti che fossero già in forza dalla data del 23 febbraio 2020. Le domande dovranno essere presentate telematicamente entro 48 ore dall’adozione della misura.
Per altre tipologie di collaborazione, come per esempio i contratti a partita I.V.A., in determinati casi sarà possibile invocare la sopravvenuta impossibilità, temporanea o definitiva, di ricevere una prestazione con conseguente squilibrio del sinallagma contrattuale. In tal caso, sarà possibile addivenire a un accordo che permetta una riduzione della controprestazione in denaro ex art. 1467 c.c.
Al fine di combattere ulteriormente la diffusione del virus è previsto un credito di imposta del 50% con un limite di spesa fissato in Euro 20.000,00 in caso di sanificazione degli ambienti di lavoro. È del tutto ultroneo specificare che detti interventi debbono essere debitamente documentati (art. 64 DL n. 18 del 17 marzo 2020).
L’azienda dovrà evitare di adottare provvedimenti o pianificazioni disorganiche e improvvisate che potrebbero trasformarsi in pericolosi boomerang. È doveroso ricordare che tutte le misure di sostegno previste nel decreto del 18 marzo 2020, c.d. “Cura Italia”, sono soggette alle limitazioni dovute dalle coperture finanziarie. Pertanto, è consigliabile attivarsi celermente per poter accedere quanto prima a questi ammortizzatori sociali e, conseguentemente, garantirsi un sostegno che permetta una corretta e serena gestione della crisi.
In conclusione, all’esito di questa breve panoramica può affermarsi che, soprattutto nei rapporti con la parte pubblica (ma anche con i privati), non esiste una formula univoca che consenta di affrontare le varie problematiche secondo uno schema predefinito, che prescinda dalla rinegoziazione, attraverso l’opera di un professionista, di termini e modalità dei rapporti in essere.
Occorre, anzi, mettere in guardia le aziende di gestione dalla tentazione di attivare procedure di revisione contrattuale in assenza di un adeguato supporto legale, prendendo spunto da modelli di varia provenienza, in assenza di una preventiva analisi delle singole fattispecie e della situazione aziendale nel suo complesso e, soprattutto, di un affiancamento professionale nella fase di realizzazione ed esecuzione della rinegoziazione già avviata.
Soltanto un’assistenza professionale potrà aiutare le imprese ad uscire dall’emergenza, attraverso la pianificazione concordata degli aspetti contrattuali riguardanti tutta la gestione aziendale.
Avv. Eugenio Tristano