E’ stato pubblicato il DPCM 10 aprile 2020 che proroga le misure di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 al 3 maggio 2020. Di seguito alcuni aspetti di maggiore interesse.
Segnaliamo anzitutto che tra le attività consentite è stato riconfermato il Commercio effettuato per mezzo di distributori automatici (si veda art. 1 comma 1 lettera z) e l’allegato 1).
All’allegato 3, come previsto dall’art. 2 comma 1, sono indicate invece le attività produttive industriali e commerciali, che non vengono sospese.
Al comma 12 dell’art. 2 è previsto che per le attività produttive sospese è ammesso, previa comunicazione al Prefetto, l’accesso ai locali aziendali di personale dipendente o terzi delegati per lo svolgimento di attività di vigilanza, attività conservative e di manutenzione, gestione dei pagamenti nonché attività di pulizia e sanificazione. E’ consentita, previa comunicazione al Prefetto, la spedizione verso terzi di merci giacenti in magazzino nonché la ricezione in magazzino di beni e forniture.
Dal 14 aprile cessano di produrre effetti il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020, il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 marzo 2020, il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020, il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 marzo 2020 e il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° aprile 2020.
Si continuano ad applicare le misure di contenimento più restrittive adottate dalle Regioni, anche d’intesa con il Ministro della salute, relativamente a specifiche aree del territorio regionale.