E’ stato firmato poco fa il DPCM 22 marzo contenente misure ancora più restrittive per fronteggiare l’epidemia da Covid-19 (Coronavirus).
Il decreto, il cui testo non è di agevole interpretazione, sebbene non indichi la distribuzione automatica nell’elenco dell’allegato 1, riporta all’articolo 2 comma 1 che le disposizioni “si applicano, cumulativamente a quelle di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 marzo 2020” in cui il Vending era espressamente escluso dalle chiusure.
Inoltre anche nell’art. 1 punto A si legge “Resta fermo, per le attività commerciali, quanto disposto dal dpcm 11 marzo 2020” e infine l’art 1 punto F afferma che è “sempre consentita l’attività di produzione, trasporto, commercializzazione e consegna di farmaci, tecnologia sanitaria e dispositivi medico-chirurgici nonché di prodotti agricoli e alimentari”.
Sulla base di quanto sopra l’opinione di CONFIDA e di Confcommercio è che le attività di cui all’allegato 1 del DPCM dell’11 marzo, tra cui il Vending, possono proseguire l’attività, fermo restando quanto prevede l’ordinanza del Ministro della Salute del 20 marzo (per la quale abbiamo chiesto un chiarimento al Ministero) e le indicazioni di cui all’art. 7 dello stesso decreto 11 marzo 2020 e quanto previsto dalle diverse ordinanze delle amministrazioni locali.