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LE “MISURE URGENTI DI CONTENIMENTO E GESTIONE DELL’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19″

Il Decreto Legge che la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha emanato ieri, 8 marzo 2020, contiene misure più stringenti di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da Coronavirus.

Il decreto che produce effetti dall’8 marzo fino al 3 aprile, identifica misure speciali per il contenimento del contagio nella regione Lombardia e nelle province di Modena, Parma, Piacenza, Reggio Emilia, Rimini, Pesaro e Urbino, Alessandria, Asti, Novara, Verbano-Cusio-Ossola, Vercelli, Padova, Treviso e Venezia.

Il provvedimento identifica anche ulteriori misure a carattere nazionale.

Interpretazione “comprovate esigenze lavorative”, auto dichiarazioni e sanzioni

Precisiamo che la mobilità lavorativa in entrata e in uscita dalla Lombardia e dalle altre 14 Province indicate dal Decreto è consentita per “comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero spostamenti per motivi di salute”.

Nelle “comprovate esigenze lavorative” rientrano le normali attività lavorative, come indicato nell’Ordinanza 646 del Capo Dipartimento della Protezione Civile dove si dichiara che “E’ esclusa ogni applicabilità della misura al transito e trasporto merci ed a tutta la filiera produttiva da e per le zone indicate” (comma 1 articolo 1)

E’ tuttavia consigliabile che ogni prestatore di lavoro porti con sè un documento che attesti che sta svolgendo la propria attività lavorativa (es. una comunicazione del datore di lavoro che confermi al dipendente di doversi recare in ufficio (o sul territorio, in base alle mansioni), ma anche una copia della lettera di assunzione con l’indicazione delle mansioni da svolgere e una busta paga che attesti la vigenza del rapporto di lavoro).

Le forze di polizia potranno far attestare mediante moduli di autodichiarazione le esigenze lavorative.

Si segnala infine che la veridicità dell’autodichiarazione potrà essere verificata anche con successivi controlli e che le sanzioni per chi viola le limitazioni agli spostamenti è quella prevista dall’art 650 del codice penale (arresto fino a 3 mesi o ammenda fino a 206 euro) salvo che non si possa configurare un’ipotesi più grave prevista dall’articolo 452 del codice penale (delitti colposi contro la salute pubblica).

Fonte: Confida (www.confida.com)

 

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