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IL VENDING AI TEMPI DEL CORONAVIRUS

Obblighi e adempimenti per l’impresa di gestione della Distribuzione Automatica

 

Il 31 dicembre 2019 la Cina aveva segnalato all’O.M.S. (Organizzazione Mondiale della Sanità) un cluster di casi di polmonite a eziologia ignota, successivamente identificata come “coronavirus” nella città di Whuan (provincia di Huebei). I casi si sono verificati per la larghissima maggioranza entro i confini della Repubblica Popolare Cinese, mentre pochi sono stati, a quella data, i casi segnalati al di fuori del Paese e in gran parte limitati a soggetti provenienti dalle zone interessate dopo permanenza negli ultimi 14 giorni. La via di trasmissione frequentemente riportata è quella a seguito di contatti diretti, stretti e prolungati tra persona e persona. I sintomi più comuni registrati sono febbre, tosse secca, mal di gola e difficoltà respiratorie. Le informazioni a quella data disponibili, riportavano che il virus poteva causare forme lievi dei citati fenomeni simil influenzali come progredire in forme e manifestazioni più gravi.

 

GLI OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO

A oggi, 3 marzo 2020, data di redazione del nostro articolo, alla nostra società di consulenza nell’ambito della Sicurezza sul Lavoro sono pervenute numerose richieste di chiarimento circa gli obblighi di tutela dei lavoratori da parte del Datore di Lavoro oltre a richieste di suggerimenti operativi per limitare al minimo i disagi per il proseguo delle attività istituzionali.

L’emergenza Coronavirus, l’allarme generato per i primi casi di contagio in Italia e per il successivo espandersi delle aree interessate al problema, hanno infatti reso necessaria l’adozione di misure straordinarie di tutela della salute e sicurezza dei cittadini e dei lavoratori nel nostro Paese. Le informazioni costantemente forniteci dai media e da fonti non ufficiali, spesso contrastanti tra loro, hanno certamente contribuito a creare un clima di conoscenza relativa, se non di panico a volte ingiustificato, sull’argomento.  Al solo scopo di fornire informazioni e approfondimenti in campo specificamente relativo alla “Sicurezza sul lavoro”, riteniamo pertanto possa essere utile un’attenta lettura delle note a seguire premettendo che, per prevenire la diffusione del Coronavirus, il Ministero della Salute ha emesso linee guida con una serie di misure comportamentali da adottare nel normale svolgimento delle attività lavorative e per coloro che a vario titolo, potrebbero trovarsi a contatto con potenziali soggetti contagiati. Si tratta del D.L. 23 febbraio 2020, n. 6 “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19” e del DPCM 23 febbraio 2020 “Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”.

Nell’ambito applicativo del D.Lgs. 81/2008 Testo Unico della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, l’obbligo e la responsabilità di diffusione delle informazioni e di somministrazione della relativa formazione, è sempre a carico del Datore di Lavoro che è tenuto a mettere in atto quanto previsto per la gestione del pericolo derivante da un’eventuale esposizione all’agente biologico in quanto detentore dell’obbligo di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori.

Le domande che, però, il Datore di Lavoro si pone è:

  • Se e come valutare il fattore di rischio coronavirus nella propria azienda)?
  • E’ necessario procedere con un aggiornamento del D.V.R.?

A queste domande possiamo ragionevolmente rispondere che, fatta eccezione per i lavoratori in campo specificamente sanitario o comunque per quegli operatori che esercitano funzioni di controllo e gestione del virus, il potenziale contagio da COVID-19 non può essere classificato come fattore di rischio di natura specificamente professionale in quanto l’esposizione al rischio di contagio prescinde dall’attività aziendale svolta (recandoci al lavoro abbiamo potenzialmente identica possibilità di contagio che frequentando, ad esempio, un supermercato o un qualsiasi altro luogo di aggregazione). Quale diretta conseguenza, possiamo quindi altrettanto ragionevolmente affermare che il Datore di Lavoro non ha alcun obbligo di aggiornare il D.V.R., e in particolare la valutazione del rischio biologico. In maniera analoga, seppur non sussistente l’obbligo di predisposizione del D.U.V.R.I. per la gestione della attuale situazione di emergenza, è invece assolutamente obbligatorio che, sia il Datore di Lavoro Committente sia il Datore di Lavoro dell’Impresa Appaltatrice, attuino la procedura di diffusione delle informazioni fornite dal Ministero della Sanità circa le misure comportamentali da adottare ed in particolare:

  • lavarsi accuratamente le mani con acqua e sapone;
  • non toccare occhi, naso e bocca se non previo accurato lavaggio delle mani;
  • coprire con il gomito flesso o con fazzoletti di carta bocca e naso quando si starnutisce o si tossisce;
  • porre particolare attenzione all’igiene delle superfici;
  • evitare i contratti stretti e prolungati con persone con sintomi influenzali;
  • usare la mascherina solo se malati o mentre si assistono persone malate.

A supporto di queste semplici ma efficaci regole, sarebbe auspicabile, inoltre, un maggiore controllo degli accessi esterni, fornitori e/o appaltatori, in modo da limitare i contatti con i propri lavoratori, oltre a ridurre il più possibile la probabilità di contagio evitando o limitando tutte quelle attività di “front office” con utenti esterni/agglomerati di persone come, ad esempio, eventi fieristici e manifestazioni di ogni genere. Tutte queste misure intraprese dal Datore di Lavoro possono essere diffuse ai lavoratori mediante una procedura di sicurezza elaborata “ad hoc” per gestire lo stato di emergenza ed esposta nei luoghi di incontro/riunione o, meglio ancora, diffusa con la collaborazione degli Organi interni preposti alla sicurezza quali il  M.C. (Medico Competente) il R.S.P.P. (Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione) e il R.L.S. (Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza.

 

FAC-SIMILE DI PROCEDURA PER LA COMUNICAZIONE AI LAVORATORI

(da riprodurre su carta intestata dell’azienda e controfirmato per presa visione dai lavoratori)

 

INTRODUZIONE

Con riferimento alle indicazioni contenute nei recenti D.L. e DPCM in materia di contenimento dal rischio di contagio da “Coronavirus COVID-19, si riporta l’elenco degli accorgimenti da adottare per il contenimento di potenziali fonti di rischio e ottenere condizioni di lavoro tali da tutelare la sicurezza e la salute dei lavoratori. Ad esclusione degli operatori sanitari, risulta sufficiente adottare le comuni misure preventive della diffusione delle malattie trasmesse per via respiratoria. La corretta applicazione di misure preventive, quali l’igiene delle mani, l’igiene respiratoria e il distanziamento sociale, può ridurre notevolmente il rischio di infezione. Si raccomanda, quindi, di osservare le seguenti misure:

  • lavarsi accuratamente le mani con acqua e sapone;
  • non toccare occhi, naso e bocca se non previo accurato lavaggio delle mani;
  • coprire con il gomito flesso o con fazzoletti di carta bocca e naso quando si starnutisce o si tossisce;
  • porre particolare attenzione all’igiene delle superfici;
  • evitare i contratti stretti e prolungati con persone con sintomi influenzali;
  • usare la mascherina solo se malati o mentre si assistono persone malate.

 

CAMPO DI APPLICAZIONE E SOGGETTI INTERESSATI

La presente procedura è valida per tutti i dipendenti dell’Organizzazione.

 

RIFERIMENTI NORMATIVI

  • Lgs. n° 81 del 9 aprile 2008 Testo Unico Sicurezza sui luoghi di lavoro.
  • Circolare del Ministero della Salute 22 febbraio 2020 – Circolare del Ministero della salute. COVID-2019, nuove indicazioni e chiarimenti.
  • L. n° 6 del 23 febbraio 2020 – Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19.
  • DPCM 23 febbraio 2020 – “Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”.

 

RESPONSABILITÀ

Il Datore di Lavoro ha l’obbligo di informare i lavoratori circa i rischi connessi allo svolgimento delle attività e diffondere eventuali regole e misure comportamentali in caso di emergenze ed eventi anche se non strettamente connesse ad un’esposizione lavorativa.

 

RISCHI PREVALENTI

I possibili danni alla salute sono prevalentemente quelli da sindrome respiratoria acuta.

 

AZIONI E MODALITÀ

Un nuovo Coronavirus (nCoV) è un nuovo ceppo di coronavirus che non è stato precedentemente mai identificato nell’uomo. Il nuovo Coronavirus (ora denominato SARS-CoV-2 e giĂ  denominato 2019-nCoV) appartiene alla stessa famiglia di virus della Sindrome Respiratoria Acuta Grave (SARS) ma non è lo stesso virus. La malattia provocata dal nuovo Coronavirus ha un nome: “COVID-19” (dove “CO” sta per corona, “VI” per virus, “D” per disease e “19” indica l’anno in cui si è manifestata).

 

CONTATTI CON CASI SOSPETTI

Nell’ipotesi ove, durante l’attività lavorativa, si venga a contatto con un soggetto che risponde alla definizione di caso sospetto, si deve provvedere a contattare i servizi sanitari segnalando che si tratta di un caso sospetto di coronavirus.

 

PULIZIA DEGLI AMBIENTI (NON SANITARI)

In stanze, uffici pubblici, mezzi di trasporto, scuole e altri ambienti non sanitari dove abbiano soggiornato casi confermati di COVID-19 prima di essere stati ospedalizzati verranno applicate le misure di pulizia di seguito riportate.

  • A causa della possibile sopravvivenza del virus nell’ambiente per diverso tempo, i luoghi e le aree potenzialmente contaminati da SARS-CoV-2 devono essere sottoposti a completa pulizia con acqua e detergenti comuni prima di essere nuovamente utilizzati.
  • Per la decontaminazione, si raccomanda l’uso di ipoclorito di sodio 0,1% dopo pulizia. Per le superfici che possono essere danneggiate dall’ipoclorito di sodio, utilizzare etanolo al 70% dopo pulizia con un detergente neutro.
  • Durante le operazioni di pulizia con prodotti chimici, assicurare la ventilazione degli ambienti. Tutte le operazioni di pulizia devono essere condotte da personale che indossa DPI (filtrante respiratorio FFP2 o FFP3, protezione facciale, guanti monouso, camice monouso impermeabile a maniche lunghe, e seguire le misure indicate per la rimozione in sicurezza dei DPI (svestizione).
  • Dopo l’uso, i DPI monouso vanno smaltiti come materiale potenzialmente infetto.
  • Vanno pulite con particolare attenzione tutte le superfici toccate di frequente, quali superfici di muri, porte e finestre, superfici dei servizi igienici e sanitari.
  • La biancheria, le tende e altri materiali di tessuto devono essere sottoposti a un ciclo di lavaggio con acqua calda a 90°C e detergente.
  • Qualora non sia possibile il lavaggio a 90°C per le caratteristiche del tessuto, addizionare il ciclo di lavaggio con candeggina o prodotti a base di ipoclorito di sodio).

 

DEFINIZIONI

Caso sospetto: una persona con infezione respiratoria acuta (insorgenza improvvisa di almeno uno dei seguenti sintomi: febbre, tosse, dispnea) che ha richiesto o meno il ricovero in ospedale e nei 14 giorni precedenti l’insorgenza della sintomatologia, ha soddisfatto almeno una delle seguenti condizioni:

  • storia di viaggi o residenza in Cina o in altre zone colpite dal virus;
  • contatto stretto con un caso probabile o confermato di infezione da SARS-CoV-2;
  • ha lavorato o ha frequentato una struttura sanitaria dove sono stati ricoverati pazienti con infezione da SARS-CoV-2.

Caso probabile: un caso sospetto il cui risultato del test per SARS-CoV-2 è dubbio o inconcludente utilizzando protocolli specifici di Real Time PCR per SARS-CoV-2 presso i Laboratori di Riferimento Regionali individuati o è positivo utilizzando un test pan-coronavirus.

Caso confermato: un caso con una conferma di laboratorio effettuata presso il laboratorio di riferimento dell’Istituto Superiore di Sanità per infezione da SARS-CoV-2, indipendentemente dai segni e dai sintomi clinici.

Contatto stretto:  operatore sanitario o altra persona impiegata nell’assistenza di un caso sospetto o confermato di COVID-19

  • Personale di laboratorio addetto al trattamento di campioni di SARS-CoV-2.
  • Essere stato a stretto contatto (faccia a faccia) o nello stesso ambiente chiuso con un caso sospetto o confermato di COVID-19.
  • Vivere nella stessa casa di un caso sospetto o confermato di COVID-19.
  • Aver viaggiato in aereo nella stessa fila o nelle due file antecedenti o successive di un caso sospetto o confermato di COVID-19, compagni di viaggio o persone addette all’assistenza, e membri dell’equipaggio addetti alla sezione dell’aereo dove il caso indice era seduto (qualora il caso indice abbia una sintomatologia grave od abbia effettuato spostamenti all’interno dell’aereo indicando una maggiore esposizione dei passeggeri, considerare come contatti stretti tutti i passeggeri seduti nella stessa sezione dell’aereo o in tutto l’aereo).

 

NUMERI UTILI

Il Ministero della Sanità ha realizzato un sito dedicato: www.salute.gov.it/nuovocoronavirus e attivato il numero di pubblica utilità 1500. 

 

Bruno Scacchi 

 S.A.I. CONSULTING S.a.s. 

                                   Sicurezza Lavoro& Ambiente                                                     consult.626@gmail.com 

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