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Il 31 dicembre 2019 la Cina aveva segnalato all’O.M.S. (Organizzazione Mondiale della Sanità ) un cluster di casi di polmonite a eziologia ignota, successivamente identificata come “coronavirus” nella città di Whuan (provincia di Huebei). I casi si sono verificati per la larghissima maggioranza entro i confini della Repubblica Popolare Cinese, mentre pochi sono stati, a quella data, i casi segnalati al di fuori del Paese e in gran parte limitati a soggetti provenienti dalle zone interessate dopo permanenza negli ultimi 14 giorni. La via di trasmissione frequentemente riportata è quella a seguito di contatti diretti, stretti e prolungati tra persona e persona. I sintomi più comuni registrati sono febbre, tosse secca, mal di gola e difficoltà respiratorie. Le informazioni a quella data disponibili, riportavano che il virus poteva causare forme lievi dei citati fenomeni simil influenzali come progredire in forme e manifestazioni più gravi.
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A oggi, 3 marzo 2020, data di redazione del nostro articolo, alla nostra società di consulenza nell’ambito della Sicurezza sul Lavoro sono pervenute numerose richieste di chiarimento circa gli obblighi di tutela dei lavoratori da parte del Datore di Lavoro oltre a richieste di suggerimenti operativi per limitare al minimo i disagi per il proseguo delle attività istituzionali.
L’emergenza Coronavirus, l’allarme generato per i primi casi di contagio in Italia e per il successivo espandersi delle aree interessate al problema, hanno infatti reso necessaria l’adozione di misure straordinarie di tutela della salute e sicurezza dei cittadini e dei lavoratori nel nostro Paese. Le informazioni costantemente forniteci dai media e da fonti non ufficiali, spesso contrastanti tra loro, hanno certamente contribuito a creare un clima di conoscenza relativa, se non di panico a volte ingiustificato, sull’argomento. Al solo scopo di fornire informazioni e approfondimenti in campo specificamente relativo alla “Sicurezza sul lavoro”, riteniamo pertanto possa essere utile un’attenta lettura delle note a seguire premettendo che, per prevenire la diffusione del Coronavirus, il Ministero della Salute ha emesso linee guida con una serie di misure comportamentali da adottare nel normale svolgimento delle attività lavorative e per coloro che a vario titolo, potrebbero trovarsi a contatto con potenziali soggetti contagiati. Si tratta del D.L. 23 febbraio 2020, n. 6 “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19” e del DPCM 23 febbraio 2020 “Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”.
Nell’ambito applicativo del D.Lgs. 81/2008 Testo Unico della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, l’obbligo e la responsabilità di diffusione delle informazioni e di somministrazione della relativa formazione, è sempre a carico del Datore di Lavoro che è tenuto a mettere in atto quanto previsto per la gestione del pericolo derivante da un’eventuale esposizione all’agente biologico in quanto detentore dell’obbligo di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori.
Le domande che, però, il Datore di Lavoro si pone è:
A queste domande possiamo ragionevolmente rispondere che, fatta eccezione per i lavoratori in campo specificamente sanitario o comunque per quegli operatori che esercitano funzioni di controllo e gestione del virus, il potenziale contagio da COVID-19 non può essere classificato come fattore di rischio di natura specificamente professionale in quanto l’esposizione al rischio di contagio prescinde dall’attività aziendale svolta (recandoci al lavoro abbiamo potenzialmente identica possibilità di contagio che frequentando, ad esempio, un supermercato o un qualsiasi altro luogo di aggregazione). Quale diretta conseguenza, possiamo quindi altrettanto ragionevolmente affermare che il Datore di Lavoro non ha alcun obbligo di aggiornare il D.V.R., e in particolare la valutazione del rischio biologico. In maniera analoga, seppur non sussistente l’obbligo di predisposizione del D.U.V.R.I. per la gestione della attuale situazione di emergenza, è invece assolutamente obbligatorio che, sia il Datore di Lavoro Committente sia il Datore di Lavoro dell’Impresa Appaltatrice, attuino la procedura di diffusione delle informazioni fornite dal Ministero della Sanità circa le misure comportamentali da adottare ed in particolare:
A supporto di queste semplici ma efficaci regole, sarebbe auspicabile, inoltre, un maggiore controllo degli accessi esterni, fornitori e/o appaltatori, in modo da limitare i contatti con i propri lavoratori, oltre a ridurre il più possibile la probabilità di contagio evitando o limitando tutte quelle attività di “front office” con utenti esterni/agglomerati di persone come, ad esempio, eventi fieristici e manifestazioni di ogni genere. Tutte queste misure intraprese dal Datore di Lavoro possono essere diffuse ai lavoratori mediante una procedura di sicurezza elaborata “ad hoc” per gestire lo stato di emergenza ed esposta nei luoghi di incontro/riunione o, meglio ancora, diffusa con la collaborazione degli Organi interni preposti alla sicurezza quali il M.C. (Medico Competente) il R.S.P.P. (Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione) e il R.L.S. (Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza.
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(da riprodurre su carta intestata dell’azienda e controfirmato per presa visione dai lavoratori)
Con riferimento alle indicazioni contenute nei recenti D.L. e DPCM in materia di contenimento dal rischio di contagio da “Coronavirus COVID-19, si riporta l’elenco degli accorgimenti da adottare per il contenimento di potenziali fonti di rischio e ottenere condizioni di lavoro tali da tutelare la sicurezza e la salute dei lavoratori. Ad esclusione degli operatori sanitari, risulta sufficiente adottare le comuni misure preventive della diffusione delle malattie trasmesse per via respiratoria. La corretta applicazione di misure preventive, quali l’igiene delle mani, l’igiene respiratoria e il distanziamento sociale, può ridurre notevolmente il rischio di infezione. Si raccomanda, quindi, di osservare le seguenti misure:
La presente procedura è valida per tutti i dipendenti dell’Organizzazione.
Il Datore di Lavoro ha l’obbligo di informare i lavoratori circa i rischi connessi allo svolgimento delle attività e diffondere eventuali regole e misure comportamentali in caso di emergenze ed eventi anche se non strettamente connesse ad un’esposizione lavorativa.
I possibili danni alla salute sono prevalentemente quelli da sindrome respiratoria acuta.
Un nuovo Coronavirus (nCoV) è un nuovo ceppo di coronavirus che non è stato precedentemente mai identificato nell’uomo. Il nuovo Coronavirus (ora denominato SARS-CoV-2 e giĂ denominato 2019-nCoV) appartiene alla stessa famiglia di virus della Sindrome Respiratoria Acuta Grave (SARS) ma non è lo stesso virus. La malattia provocata dal nuovo Coronavirus ha un nome: “COVID-19” (dove “CO” sta per corona, “VI” per virus, “D” per disease e “19” indica l’anno in cui si è manifestata).
Nell’ipotesi ove, durante l’attività lavorativa, si venga a contatto con un soggetto che risponde alla definizione di caso sospetto, si deve provvedere a contattare i servizi sanitari segnalando che si tratta di un caso sospetto di coronavirus.
In stanze, uffici pubblici, mezzi di trasporto, scuole e altri ambienti non sanitari dove abbiano soggiornato casi confermati di COVID-19 prima di essere stati ospedalizzati verranno applicate le misure di pulizia di seguito riportate.
Caso sospetto: una persona con infezione respiratoria acuta (insorgenza improvvisa di almeno uno dei seguenti sintomi: febbre, tosse, dispnea) che ha richiesto o meno il ricovero in ospedale e nei 14 giorni precedenti l’insorgenza della sintomatologia, ha soddisfatto almeno una delle seguenti condizioni:
Caso probabile: un caso sospetto il cui risultato del test per SARS-CoV-2 è dubbio o inconcludente utilizzando protocolli specifici di Real Time PCR per SARS-CoV-2 presso i Laboratori di Riferimento Regionali individuati o è positivo utilizzando un test pan-coronavirus.
Caso confermato: un caso con una conferma di laboratorio effettuata presso il laboratorio di riferimento dell’Istituto Superiore di Sanità per infezione da SARS-CoV-2, indipendentemente dai segni e dai sintomi clinici.
Contatto stretto:  operatore sanitario o altra persona impiegata nell’assistenza di un caso sospetto o confermato di COVID-19
Il Ministero della SanitĂ ha realizzato un sito dedicato: www.salute.gov.it/nuovocoronavirus e attivato il numero di pubblica utilitĂ 1500.Â
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Bruno ScacchiÂ
 S.A.I. CONSULTING S.a.s.Â
                                  Sicurezza Lavoro& Ambiente                                                    consult.626@gmail.comÂ