Gli Indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) sono stati introdotti con il Decreto Legge n. 50/2017 e dal periodo d’imposta 2018 sostituiscono definitivamente gli Studi di Settore.
Sono indicatori definiti su base statistica fondati su dati e informazioni contabili relative a più periodi d’imposta. Consentono di valutare autonomamente la posizione e di verificare il grado di affidabilità su una scala di valori che va da 1 a 10.
A seconda del valore raggiunto si può essere esclusi da alcuni tipi di controlli o beneficiare della riduzione dei termini per gli accertamenti da parte dell’Agenzia delle Entrate o essere esonerati dall’apposizione del visto di conformità per la compensazione dei crediti d’imposta.
La metodologia utilizzata per gli Isa tiene conto di una serie di indicatori, che possono fare sostanzialmente riferimento a:
La media del valore dei singoli indicatori elementari esprime, da 1 a 10, il punteggio ISA e rappresenta il posizionamento del contribuente: più alto sarà il valore dell’indice maggiore sarà l’affidabilità fiscale.
È uno strumento istituito per gli esercenti attività d’impresa, arte o professione, con l’obiettivo di favorire l’emersione spontanea delle basi imponibili e stimolare il contribuente all’assolvimento degli obblighi tributari.
I ritardi nella disposizione degli strumenti applicativi hanno portato il legislatore a prorogare i termini di versamento risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, Irap e Iva, a favore dei contribuenti che esercitano attività di impresa o di lavoro autonomo per le quali sono stati approvati gli ISA e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore a 5.164.569 €.
Nello specifico, l’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione numero 64/E del 28 giugno 2019, ha chiarito, infatti, che la proroga al 30 settembre 2019 dei termini di versamento si riferisce a tutti i contribuenti che contestualmente: esercitano in forma d’impresa o di lavoro autonomo tali attività prescindendo dal fatto che gli stessi applichino o meno gli ISA; dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun ISA, dal relativo decreto ministeriale di approvazione.
La risoluzione ha anche confermato la possibilità, da parte dei contribuenti che rientrano nella proroga, di effettuare i versamenti entro il 30º giorno successivo il 30 settembre, quindi entro il prossimo 30 ottobre, con la maggiorazione dello 0,4% a titolo di interesse.
Con la risoluzione n. 71/E del 1° agosto 2019, l’Agenzia delle Entrate ha definito gli effetti della proroga in caso di rateizzazione dei versamenti. In caso di versamenti dal 30 settembre il numero massimo di rate si riduce a 3. Le scadenze, per i contribuenti titolari di partita Iva, sono il 30 settembre, il 16 ottobre e il 18 novembre. Per i contribuenti non titolari di partita Iva sono il 30 settembre il 31 ottobre e il 2 dicembre. In entrambi casi gli interessi per la rateizzazione si applicano sulla seconda e terza rata.
Nel caso in cui ci si avvalga della possibilità di differire il pagamento al 30 ottobre con la maggiorazione dello 0,4%, l’Agenzia ha stabilito che per i contribuenti titolari di partita Iva le rate si riducono a 2, scadenti il 30 ottobre e il 18 novembre, con applicazione degli interessi da rateizzazione solo sulla seconda e ultima rata. Per i contribuenti non titolari di partita Iva, le rate rimangono tre – scadenti il 30 ottobre, 31 ottobre e il 2 dicembre – ma gli interessi da rateizzazione si applicano solo sulla terza e ultima rata.
Gli ISA si applicano agli esercenti attività d’impresa o di lavoro autonomo che svolgono come lavoro prevalente una o più attività tra quelle per le quali risulta approvato un ISA. Ci sono diversi motivi di esclusione. Ad esempio per i contribuenti che hanno iniziato o cessato l’attività nel corso del periodo d’imposta, ovvero si trovano in un periodo di non normale svolgimento dell’attività. Per “non normale svolgimento dell’attività” si intende, ad esempio, il periodo in cui l’impresa è in liquidazione ordinaria, liquidazione coatta amministrativa o fallimentare.
Oltre ai dati contabili e strutturali riferiti all’attività di impresa o di lavoro autonomo per il periodo di imposta di riferimento, il giudizio di affidabilità fiscale complessivo richiede la preventiva acquisizione degli ulteriori dati di natura fiscale messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate nel cosiddetto “cassetto fiscale” del contribuente.
Gli indicatori di affidabilità sono quattro:
Gli indicatori di anomalia sono distinti in sottocategorie relative a:
Il punteggio finale attribuibile al contribuente – su una scala di valori da 1 a 10, dove 1 è il punteggio di scarsa affidabilità e 10 di massima affidabilità – è determinato in base alla media degli indicatori elementari di affidabilità e di anomalia
Per quanto riguarda la rilevanza degli ISA ai fini del controllo fiscale, il provvedimento del 10 maggio 2019 dell’Agenzia delle Entrate dispone che si tiene conto di un livello di affidabilità minore o uguale a 6. “L’attribuzione di un punteggio compreso tra sei e 7,99 non comporta, di per sé, l’attivazione di attività di controllo“.
Il punteggio di affidabilità può essere modificato e migliorato correggendo le eventuali anomalie evidenziate dagli specifici indicatori elementari. C’è la possibilità di indicare nelle dichiarazioni fiscali ulteriori componenti positivi, non risultanti dalle scritture contabili, rilevanti per la determinazione della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi, per migliorare il proprio profilo di affidabilità nonché per accedere al regime premiale di cui al comma 11.
Ci sono alcuni benefici in caso di livello di affidabilità superiore o uguale ad 8, come l’esonero dell’apposizione del visto di conformità per la compensazione dei crediti, la riduzione di un anno nei termini di accertamento, l’esclusione dell’accertamento analitico induttivo.
Franco Bompani
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