La nomina del R.S.P.P. aziendale: occorre rifletterci bene

Il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione è un obbligo di legge. Recenti sentenze della giurisprudenza mettono in guardia i datori di lavoro su responsabilità e pene

Trascorso oltre un decennio dall’entrata in vigore del D.Lgs. 81/2008, Testo unico della Sicurezza sul Lavoro, facciamo il punto sull’importante attività svolta dal Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione e soprattutto sulla componente di responsabilità penale assunta da questa figura di spicco del team della sicurezza aziendale.

 

I REQUISITI DEL R.S.P.P.

Fatto salvo che il ruolo di R.S.P.P. nelle aziende commerciali (Vending di piccole e medie dimensioni) può essere assunto dallo stesso Datore di Lavoro in base all’art. 31 D.Lgs. 81/2008, nel corso degli ultimi anni, e in considerazione dell’impegnativo percorso formativo previsto per l’assunzione dell’incarico, la quasi totalità delle aziende del settore ha, invece, optato per l’affidamento dell’incarico a soggetti esterni (Consulenti della sicurezza).

Prima di addentrarci nell’argomento, vediamo innanzitutto di chiarire i contorni professionali (e soprattutto le responsabilità) del R.S.P.P. L’art. 2 del D.Lgs. 81/2008 lo definisce così: persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all’art. 32, designata dal Datore di Lavoro a cui risponde per coordinare il servizio di prevenzione e protezione dei rischi. Le capacità e i requisiti professionali del R.S.P.P. devono essere adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività svolte.

In concreto, il Consulente incaricato, oltre a possedere requisiti giuridici quali un titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione superiore e un attestato di formazione conforme a quanto previsto dall’Accordo Stato-Regioni del 26.01.2006 – sulla base del codice ATECO di riferimento dell’azienda con i relativi aggiornamenti quinquennali – deve possedere approfondita conoscenza del ciclo produttivo aziendale e dei fattori di rischio in esso presenti. Deve, inoltre, avere maturata una comprovata esperienza in materia di prevenzione e protezione dei rischi di natura ergonomica, stress lavoro-correlato, attività tecnico amministrative, comunicazione e relazioni sindacali. L’R.S.P.P., nota l’organizzazione aziendale e le procedure in essere, in collaborazione con il Datore di Lavoro, sul quale continuerà a gravare comunque ogni responsabilità giuridica, provvederà alla valutazione dei diversi fattori di rischio, individuando le opportune misure di igiene e sicurezza, e a elaborare le opportune misure di prevenzione da adottare. Predisporrà, inoltre, i programmi di formazione per i lavoratori partecipando alle consultazioni in materia di salute e sicurezza nonché alla riunione periodica prevista all’art. 35 del D.Lgs. 81/2008.

Come si evince dall’elenco dei contenuti e dall’importanza delle responsabilità attribuite, il ruolo assegnato al Consulente della sicurezza dovrebbe, quindi, comportare per il Datore di Lavoro un momento di attenta riflessione.

Fatti salvi i requisiti di legge, quindi scelta di contenuto economico o scelta di valutazione professionale, valutazione del curriculum di settore o decisione assunta su generiche indicazioni di colleghi o conoscenti? Il tutto sotto la “spada di Damocle” della responsabilità che, salvo casi oggetto di sentenza giurisprudenziale, lasciano al Datore di Lavoro la piena responsabilità dell’eventuale evento infortunistico. Già, perché nominare un soggetto privo dei requisiti e delle capacità professionali necessarie alla gestione della salute e della sicurezza aziendale non rappresenta alcuna salvaguardia e soprattutto lascia il Datore di Lavoro in una situazione alquanto critica perché priva di coperture e garanzie in sede di giudizio. Ed ancora, nel caso in cui il Datore di Lavoro incaricasse, mediante contratto di consulenza, un Consulente esterno al fine di essere coadiuvato nella gestione della sicurezza, cosa accadrebbe? E soprattutto, il Consulente nominato diverrebbe titolare di una posizione di garanzia, acquisendo, quindi, una responsabilità nella prevenzione del reato? Più d’una le sentenze in Cassazione con risposte purtroppo contrastanti e delle quali ci pare interessante riportarne una sintesi.

 

DALLA CASSAZIONE PARERI  CONTRASTANTI

Con la prima sentenza (n° 26993) nel 2015, la Cassazione ha giudicato il caso di un Consulente esterno che, coadiuvando il Datore di Lavoro nella redazione del D.V.R. (Documento di Valutazione dei Rischi), aveva prodotto un fascicolo incompleto e generico omettendo in particolare l’analisi del rischio derivante da uno specifico ambito di lavoro dove poi si era verificato l’evento infortunistico (interessante nella fattispecie sottolineare il riferimento all’utilizzo di un veicolo per trasporto merci che nel Vending trova massivo impiego).

Nell’occasione, la Corte con dottrina e giurisprudenza unanime, stabiliva che l’imputazione di un evento illecito può essere costituito non solo da fonti di diritto pubblico ma anche in virtù di un contratto e dallo svolgimento di una attività che portano a una rilevante possibilità di verificarsi del danno. Qualora quindi il Consulente, omettendo di eseguire l’attività per cui è stato incaricato contribuisca a produrre l’evento, allo stesso può essere addebitato il fatto ai sensi degli artt. 40 e 113 C.P. ovvero omissione colposa, negligenza e imperizia per non avere attuato le misure volte a prevenire il rischio. Nel caso descritto, fermo restando la responsabilità del Datore di Lavoro, il Consulente incaricato nell’esecuzione del mandato è stato di fatto considerato co-gestore e quindi corresponsabile dell’evento in quanto ha omesso di offrire (per colpa) un adeguato contributo nella elaborazione della valutazione dei rischi.

Trascorsi alcuni anni, e più precisamente con la recente sentenza n° 57937 del 2018, la Corte è tornata a esprimersi sull’argomento con un deciso cambio di rotta nei confronti, questa volta, di due Consulenti esterni a seguito di un evento infortunistico che ha visto coinvolti più lavoratori dipendenti di un’azienda produttrice di acciai e leghe colpiti da una massa liquida incandescente fuoriuscita da una centrifuga. Al primo dei due Consulenti veniva imputata una carenza nel supporto fornito al Datore di Lavoro nella valutazione dei rischi specifici dell’area, mentre all’altro Consulente di non avere supportato il Datore di Lavoro nell’elaborazione del certificato di conformità CE della macchina. La Corte, accogliendo in questo caso le istanze dei due Consulenti, stabiliva che è il Datore di Lavoro a essere il primo destinatario generale degli obblighi di sicurezza in quanto garante dell’incolumità fisica dei prestatori di lavoro nonché della redazione del D.V.R. e del conferimento a terzi delle deleghe necessarie alla sua gestione, non esonerandolo affatto dall’obbligo di verifica dell’adeguatezza e dell’efficacia delle soluzioni adottate. La Corte ha, quindi, ribadito che, avvalersi di Consulenti non implica necessariamente il trasferimento degli obblighi istituzionali in capo al Datore di Lavoro. Affinché si delinei una reale posizione di responsabilità del Consulente “occorre esaminare le specifiche attribuzioni del soggetto all’interno del ciclo aziendale, verificando se vi è stata investitura formale e accertando in concreto la effettiva titolarità del potere-dovere di gestione della fonte di pericolo alla luce delle specifiche circostanze in cui si è verificato il sinistro”. In entrambe le posizioni ricoperte dai Consulenti era emerso che per il primo non esisteva una specifica pattuizione che definisse con precisione i compiti attribuiti, mentre per il secondo il ruolo assunto si limitava alla predisposizione della documentazione tecnica della centrifuga.

 

IN CONCLUSIONE…

Quali, quindi, le considerazioni a chiusura di questo nostro intervento di fronte a due sentenze all’apparenza così contrastanti? Affinché il Consulente incaricato dal Datore di Lavoro nell’ambito della sicurezza sia effettivamente titolare di una posizione di garanzia devono essere rispettate alcune clausole dove spicca, in primis, la verificata competenza professionale al fine di non incorrere a priori nella “culpa in eligendo” anche mediante verifica preliminare del percorso formativo certificato di cui il Consulente deve necessariamente essere in possesso.

Non sarà, pertanto, sufficiente la stipula di un generico contratto di consulenza in materia di sicurezza sul lavoro controfirmata dalle parti, bensì servirà un accordo che dovrà essere, invece, perfettamente definito con il conferimento di un compito da svolgere nella logica della prevedibilità e prevenzione di ogni possibile evento infortunistico. Solamente in caso di accertata condotta di cooperazione colposa, con conseguente coinvolgimento del Consulente, potrà quindi essere definita la sua effettiva responsabilità.

 

Bruno Scacchi

S.A.I. CONSULTING S.a.s.

Sicurezza Lavoro & Ambiente

consult.626@gmail.com

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