Come noto, gli artt. 36 e 37 del D.Lgs. 81/2008 “Testo Unico della Sicurezza” – una volta valutati gli ambiti di rischio presenti in azienda e la redazione del Documento di Valutazione dei Rischi (D.V.R.) – prevedono l’individuazione e la successiva attuazione del percorso formativo per tutti i lavoratori in funzione del ruolo svolto. Il successivo Accordo Stato-Regioni rep. 221 del 21.12.2011, verificato il codice ATECO di appartenenza dell’azienda, determina, quindi, il fattore di rischio relativo, i tempi, i contenuti e le successive scadenze della formazione da erogare. Poiché il codice ATECO di riferimento per le aziende del Vending è individuato in “47.99.20: commercio effettuato per mezzo di distributori automatici”, potremo subito affermare che tutto il settore rientra nel concetto di basso rischio, con obbligo formativo per tutti i lavoratori senza distinzione alcuna e costituito da n° 2 diversi moduli così genericamente definiti:
Modulo n° 1 formazione GENERALE ore 4
• Concetti di rischio e danno
• Prevenzione e protezione
• Organizzazione della prevenzione aziendale
• Diritti, doveri e sanzioni previste per i vari soggetti aziendali
• Organi di vigilanza, controllo e assistenza
Modulo n° 2 formazione SPECIFICA ore 4
• Rischi infortuni meccanici ed elettrici generali
• Rischi macchine e attrezzature
• Rischi per cadute dall’alto
• Rischi di incendio ed esplosione
• Rischi chimici ed etichettatura prodotti
• Rischi per presenza di nebbie, oli, fumi, vapori e polveri
• Rischi cancerogeni
• Rischi biologici
• Rischi fisici
• Rumore
• Vibrazioni
• Radiazioni
• Microclima e illuminazione
• Videoterminali
• D.P.I. e organizzazione del lavoro
• Ambienti di lavoro
• Stress lavoro-correlato
• Movimentazione manuale dei carichi
• Movimentazione meccanica e mezzi di trasporto
• Segnaletica di sicurezza
• Emergenze e procedure organizzative per evacuazione incendio e primo soccorso
• Incidenti e infortuni mancati
• Altri rischi
Fermo restando che la formazione può essere erogata sia internamente, dalla propria struttura, che da Enti esterni in grado di certificarne il percorso (per i quali si suggerisce comunque attenta e preventiva valutazione relativamente al curriculum dei Docenti), a nostro avviso meglio sarebbe che essa venisse valutata, programmata ed erogata all’interno del sistema aziendale, naturalmente se in presenza di adeguate professionalità in grado di effettuarla.
Vediamo, quindi, in dettaglio come procedere al fine di ottemperare correttamente al dettato di legge, sia nei principi formali che sostanziali considerando che, rivolgendosi ad Enti esterni (società di formazione), la soluzione formativa viene affrontata secondo il concetto del pacchetto “all inclusive” con un’offerta globale omnicomprensiva del materiale didattico, dei docenti, dell’attestato di partecipazione al corso e, dove richiesto, anche dell’aula che accoglierà i lavoratori da formare. Il vantaggio di questa soluzione è sicuramente rappresentato dalla linearità del percorso formativo e da una economia certa (costi preventivati e contrattualizzati), ma necessita altrettanto sicuramente di un’attenta valutazione relativa alle garanzie professionali del Formatore. Il rischio, se la formazione è erogata da un Consulente che poco o nulla conosce delle problematiche del Vending, è senza dubbio costituito da un percorso formativo generico, basato più su formule che contenuti, con scarsa efficacia nell’apprendimento della cultura della sicurezza e altrettanto scarso coinvolgimento dei Lavoratori.
L’alternativa a questo approccio (che, diciamo molto chiaramente, rappresenta a nostro avviso il migliore investimento aziendale), è certamente l’attività formativa erogata da una struttura interna, eventualmente supportata dal Consulente di fiducia che già si occupa della gestione generale della sicurezza e/o dal R.S.P.P. nominato. Personale tecnico con profonda conoscenza del VENDING che, concentrandosi sulle reali aree di rischio aziendali, eviterà noiosi incontri su problematiche vaghe e poco attinenti. In buona sostanza, ottimale risultato con attenzione a economie e contenuti formativi, azione partecipata dei lavoratori e immediato riscontro dell’efficacia dell’azione formativa svolta. Inutile se non addirittura controproducente, infatti, intrattenere i lavoratori con fumosi concetti giuridici o con descrizioni di eventi improbabili in aree di rischio in cui il nostro addetto (presso la sede aziendale, sulle strade quotidianamente percorse o presso le sedi dei diversi Committenti) avrà scarse o nulle probabilità di trovarsi. Evitiamo, perciò, inutili perdite di tempo e concentriamoci su quanto il Vending può presentare in termini di rischio per i lavoratori, con un occhio attento alle diverse aree di riferimento che potremo suddividere per temi comuni in:
• Addetti ad attività amministrative/commerciali interne
• Addetti ad attività commerciali esterne
• Addetti ad attività di magazzino e logistica
• Addetti all’attività di rifornimento dei d.a.
• Addetti alle attività di installazione e manutenzione dei d.a.
Fatto salvo che, per tutte le sopra menzionate categorie di lavoratori, risulta necessario procedere in prima istanza alla erogazione formativa prevista dal Modulo 1 (es. definizione dei ruoli assunti e responsabilità di Datore di Lavoro, Rappresentante dei Lavoratori, Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione, Medico Competente), la fase successiva non può prescindere da una preliminare individuazione delle aree di rischio effettivamente presenti nel VENDING. Via, quindi inutili orpelli e vaghe nozioni, elementi tipici della formazione genericamente erogata da Enti e Docenti che poco o nulla sanno del settore, a tutto vantaggio di un approccio pratico al Modulo 2, concentrandosi su argomenti che, per ottenere l’attenzione dell’aula, dovranno avere indiscutibile attinenza con quanto quotidianamente verificato sul campo dai lavoratori e sollevare, dove possibile, un “creativo” contenzioso, sintomo di concreto interesse per l’argomento.
Per esigenze di spazio possiamo affermare che argomenti di sicuro interesse ed attinenza per il VENDING sono rappresentati dalle aree di rischio costituite da:
• Attività in presenza di potenziali contatti elettrici durante gli interventi di installazione e manutenzione dei d.a. con obbligo di specifica formazione per l’ottenimento della qualifica di P.E.S. (Persona Esperta) che tutti i lavoratori in ambito tecnico devono assolutamente possedere.
• Incendio ed esplosione sia presso la propria sede ma anche e soprattutto presso le sedi dei diversi Committenti, dove la non sempre chiara dimestichezza con gli ambienti di lavoro e con le specifiche attività esercitate può rappresentare un aggravio del rischio.
• Rischi chimici per l’utilizzo di prodotti di pulizia e sanificazione per cui risulta necessaria la disponibilità delle relative schede di sicurezza.
• Rischi fisici e di contatto (parti meccaniche e taglienti dei d.a., urti involontari con schiacciamenti ed abrasioni).
• Rumore e vibrazioni che, pur solo potenzialmente presenti, meritano comunque una nota di valutazione ed approfondimento.
• Microclima, illuminazione e utilizzo di videoterminali, elementi di particolare considerazione per i lavoratori che sono quotidianamente presenti in sede.
• D.P.I. previsti per le diverse aree di rischio che, seppur di 1° livello – semplici e limitati a scarpe antinfortunistiche, guanti mono uso e in crosta, occhiali, mascherina mono uso – rappresentano l’ultima barriera di protezione per piccoli, quanto fastidiosi, eventi infortunistici.
• Ambienti di lavoro e stress lavoro correlato che nelle statistiche degli eventi infortunistici risultano la causa delle più lunghe assenze dal lavoro.
• Movimentazione manuale dei carichi, altro fattore che determina nel settore numerosi eventi infortunistici con prognosi di lungo percorso riabilitativo.
• Movimentazione meccanica con massivo impiego di automezzi e consequenziale fattore di rischio di incidenti in itinere.
• Gestione delle emergenze in genere (incendio e primo soccorso).
In ultimo, e anche se non espressamente citato nel programma di formazione Ministeriale, la assai rilevante area di rischio potenziale determinata dallo svolgimento delle attività tipiche del Vending presso le sedi dei diversi Committenti. Un ambito che, non dimentichiamo, vede interessata una percentuale stimata dell’80/85% dell’intera forza lavoro aziendale e che rende necessaria una attenta attuazione del processo previsto di recepimento delle informazioni rese disponibili dal Committente mediante il D.U.V.R.I. (Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali), con la chiusura del cerchio della sicurezza e con il trasferimento delle informazioni stesse ai lavoratori interessati dei settori tecnico e di rifornimento (eventualmente mediante l’utilizzo del palmare con un’estensione della stringa di informazioni).
Ricordiamo, per completezza, che la scadenza della formazione lavoratori comporta un aggiornamento quinquennale uguale per tutti i comparti, senza distinzione di codice ATECO, ed è costituito da un percorso di 6 ore con pesanti sanzioni per gli inadempienti.
Per riassumere, attenzione alla scelta del soggetto organizzatore ma anche alla qualità espressa dal soggetto formatore e dal docente, considerando che l’erogazione della formazione, oltre a rappresentare l’assolvimento di un obbligo di legge, può e deve costituire un efficace momento di aggregazione e di crescita aziendale, vero elemento di supporto alle continue richieste del mercato e concreto contrasto alla concorrenza meno qualificata.
Bruno Scacchi
S.A.I. CONSULTING S.a.s.
Sicurezza Lavoro & Ambiente