Iperammortamento e Vending: l’indifferenza nuoce al settore

Entro il 31 dicembre vanno avviate le pratiche per godere dell’importante agevolazione fiscale di Industria 4.0. Finora la risposta dei gestori è stata, però, fredda. Analizziamo i legittimi dubbi ma chiariamo anche i vantaggi di questa “scommessa” imprenditoriale

 

23 maggio 2018 n.177355: nella circolare del Ministero dello Sviluppo Economico, dopo lunghi mesi di attesa, viene finalmente riconosciuta al Vending la possibilità di usufruire dell’incentivo fiscale denominato “iperammortamento”.

Grande è stato l’entusiasmo iniziale del settore che, però, si è lentamente smorzato, lasciando spazio a un’inattesa indifferenza e a un preoccupante immobilismo da parte dei gestori.

Dove è finita l’euforia che albergava nel settore quando il MISE ha riconosciuto finalmente la possibilità al Vending di far parte degli incentivi Industria 4.0?

L’opportunità offerta dall’iperammortamento sembra essersi, alla prova dei fatti, ridimensionata o, comunque, non è esplosa nella dimensione attesa.

L’agevolazione porta con sé una spinta verso l’innovazione, verso il cambiamento. Non si tratta, infatti, di un semplice sconto fiscale ma di una vera e propria “scommessa” con le aziende e le imprese che decideranno di far parte della quarta “rivoluzione industriale”: quella della connettività e della interattività.

In questo articolo, oltre a ripercorrere brevemente i termini della legge, daremo qualche consiglio pratico per chi fosse ancora nel dubbio.

 

I DUBBI DEI GESTORI

Una delle ragioni che sta frenando maggiormente i gestori è l’aspetto tecnico, o meglio la garanzia di non avere problemi a fronte di eventuali ispezioni e controlli.

Le barriere i riguardano principalmente due temi:

1. I requisiti tecnici della soluzione.

2. Le incombenze minime perché il beneficio possa essere mantenuto negli anni.

Il punto 1 può essere affrontato in autonomia, utilizzando la documentazione dei fornitori (che quindi devono godere di sufficiente fiducia) e una semplice autodichiarazione oppure avvalendosi di un consulente esterno che certifichi la soluzione. In entrambi i casi occorre spirito di iniziativa, mentre il supporto esterno richiede anche un investimento che in taluni casi risulta oneroso rispetto al beneficio fiscale. La perizia di un soggetto terzo è un atto non necessario per i nostri scopi (la perizia è richiesta solo per beni con valore superiore a 500 mila Euro) ma è considerato da molti una precauzione opportuna per avere maggiore tutela a fronte di eventuali controlli.

Il beneficio fiscale si proietta su un orizzonte temporale di 8 anni, quindi sono ragionevoli anche i timori relativi alle garanzie necessarie per ottenere l’intero credito di imposta senza interruzioni o sospensioni.

Facciamo un passo indietro e riassumiamo gli elementi fondamentali della legge.

 

COS’ È L’IPERAMMORTAMENTO

L’iperammortamento è un’agevolazione che prevede l’incremento del 150% del costo fiscale di beni materiali acquistati. Il maggior costo, riconosciuto solo per le imposte sui redditi e non ai fini Irap, può essere portato extra-contabilmente in deduzione del reddito attraverso l’effettuazione di variazioni in diminuzione in dichiarazione.

 

UN ESEMPIO PRATICO

A questo proposito riportiamo un esempio di un bene (distributore automatico completo di sistemi di pagamento e sistema di telemetria) del valore di 3.000 Euro.

Nella tabella che riportiamo a pag. 7 il periodo di ammortamento e relative quote annuali (sono 8 anni in totale) con il credito di imposta spettante ogni anno comparando il superammortamento (fruibile sempre e senza necessità di garantire connettività) e l’iperammortamento. Si vede chiaramente che il credito di imposta (considerando l’aliquota IRES al 24%) passa da 844 Euro a 1800 Euro.

Quindi per un bene da 3.000 Euro è possibile ricevere uno sconto fiscale di ben 1.800 Euro (in 8 anni). È evidente che nel computo puramente finanziario occorre considerare anche eventuali costi ricorrenti o costi supplementari (l’interconnettività richiede una SIM e dei servizi di gestione dati, eventuale personale aggiuntivo) che possono ridurre sensibilmente il valore netto del beneficio.

Molti gestori sono concordi nel ritenere che, a conti fatti, il beneficio finanziario netto di per sé non è particolarmente attrattivo se non viene affiancato da una visione strategica aziendale volta a ottenere una crescita in termini di efficienza e competitività. In poche parole, lo Stato finanzia la “scommessa” sulla crescita tecnologica e competitiva delle aziende, non i beni in quanto tali.

BENI MATERIALI

Il richiamo è alla legge del 27 dicembre 2017 (Legge di Bilancio 2018). Ai fini dell’iperammortamento sono agevolabili i beni acquistati dal 2017 ed interconnessi nel 2018 e quelli consegnati e interconnessi durante tutto il 2018 e il 2019 a condizione che l’ordine sia accettato dal venditore e versato un anticipo del 20% entro il 31 dicembre 2018.

Queste le caratteristiche di legge richieste dal bene per poter usufruire dell’incentivo:

Il distributore automatico

Il distributore automatico di ogni tipo e indipendentemente dal settore economico di appartenenza dell’impresa che lo acquista è un bene assimilabile a un “magazzino automatizzato interconnesso ai sistemi gestionali di fabbrica”, categoria al punto 12 dell’allegato A.

Quali sono gli elementi necessari per renderlo iper ammortizzabile? Quelli indicati nella legge, che vengono sintetizzati con la formula 5+2.

 

5 requisiti tecnici

1. Controllo per mezzo di CNC (Computer Numerical Control) e/o PLC (Programmable Logic Controller). Requisito soddisfatto praticamente da tutti i distributori e dai sistemi di pagamento master evoluti.

2. Interconnessione ai sistemi informatici di fabbrica con caricamento da remoto di istruzioni e/o part program. Su questo punto il MISE precisa con degli esempi pratici cosa deve essere soddisfatto da una vending machine: “I distributori automatici in questione devono essere in grado di scambiare informazioni in maniera bidirezionale: in ingresso – ricevendo da remoto istruzioni/indicazioni quali, ad esempio, la modifica dei dati e dei parametri di configurazione della macchina e/o la variazione del listino prezzi dei prodotti – e in uscita – comunicando informazioni quali, ad esempio, stato componenti della macchina, contabilità, quantità prodotti o altre informazioni di natura logistica e diagnostica”.

3. Integrazione automatizzata con il sistema logistico della fabbrica o con la rete di fornitura e/o con altre macchine del ciclo produttivo. Non vengono fatte precisazioni su questo punto e utilizziamo quanto indicato nella circolare N.4/E del 30/03/2017 dell’Agenzia delle Entrate. Quindi l’integrazione può essere intesa in senso fisico o informativa. Possiamo considerare questo processo quello che, ad esempio, viene controllato (mediante moduli software e/o palmari) dal magazzino rifornimento degli addetti al refilling dei prodotti nei distributori.

4. Interfaccia tra uomo e macchina semplici e intuitive. Riteniamo che questo elemento possa essere soddisfatto in più modi utilizzando tecnologie sia lato utente che lato addetto al rifornimento e tecnico. L’utilizzo di palmari, schermi, touch e APP di vario genere sono tutti in questo ambito.

5. Rispondenza ai più recenti parametri di sicurezza, salute e igiene del lavoro. I parametri di sicurezza minimi sono generalmente garantiti dalla marchiatura CE.

 

2 requisiti di telediagnosi

1. Sistemi di tele-manutenzione e/o telediagnosi e/o controllo in remoto.

2. Monitoraggio continuo delle condizioni di lavoro e dei parametri di processo mediante opportuni set di sensori e adattività alle derive di processo.

Requisiti che normalmente vengono soddisfatti da sistemi di telemetria utilizzati nel Vending.

La circolare del MISE ricorda, senza giri di parole, che l’accesso al beneficio fiscale è subordinato al rispetto delle norme relative alla legge sui corrispettivi.

COME SI ACCEDE ALL’INCENTIVO?

È sufficiente che il legale rappresentante delle Società compili un’autocertificazione composta da dichiarazione sostitutiva e relativa analisi tecnica.

Cosa va indicato nel documento?

Oltre ai dati generali del legale rappresentante, relativa azienda e le formule di rito dell’atto, va dichiarato

• di aver effettuato investimenti ammessi all’agevolazione fiscale,

• che i costi degli investimenti sono stati correttamente iscritti in bilancio e nel libro cespiti,

• che gli investimenti effettuati rispondono al requisito della novità.

Vanno indicati chiaramente fornitore, produttore, modello, matricola e descrizione di ogni bene che compone l’insieme “distributore automatico” e funzionale allo stesso. Quindi, oltre al distributore automatico i sistemi di pagamento e i sistemi che ne consentono l’interconnessione.

È bene elencare esplicitamente i requisiti obbligatori (5+2) che vengono soddisfatti.

Si chiude con l’indicazione della data di messa in funzione e (più importante) della data in cui il bene è stato interconnesso.

 

Occorre redigerne uno per ogni distributore

Sì.

 

Come si garantisce la data certa del documento?

Il modo più rapido ed economico è l’invio dello stesso documento scansionato e firmato digitalmente via PEC a se stessi. È importante che la data del documento sia successiva alla data di interconnessione.

 

QUALI ALTRI DOCUMENTI PREDISPORRE?

La dichiarazione sostitutiva è un atto formale che, come già accennato, può essere sostituita per maggiore conforto da una perizia di terze parti. Alla dichiarazione sostitutiva è importante allegare un documento riportante l’analisi tecnica dei requisiti obbligatori e quindi necessari come supporto dell’atto stesso.

L’analisi tecnica è bene che venga prodotta da chi fornisce il bene. Questo è l’elemento fondamentale sia per il titolare d’azienda che dovesse redigere la dichiarazione sostitutiva, sia per un eventuale perito. La fiducia nei confronti dei fornitori e della loro storia è senza dubbio un requisito non marginale nella scelta finale, aldilà degli aspetti più tecnologici e commerciali.

 

COME STRUTTURARE L’ANALISI TECNICA?

Si possono evidenziare due parti:

Sezione di carattere generale che è valida per tutti i distributori automatici che saranno dotati dei sistemi di interconnessione e che illustra le motivazioni (con esempi ed eventualmente documentazione fotografica e screen shots) per cui i requisiti (5+2) risultano soddisfatti.

Sezione specifica per ogni distributore interconnesso. Questa sezione è una cartelletta contenente tutta la documentazione a supporto nonché le schede identificative dei beni soggetti al beneficio fiscale. Non esistono regole precise su come predisporre tale documento. L’ordine e la completezza di informazioni (a volte anche la ridondanza) sono sempre un valido supporto in caso di verifiche e contestazioni. A titolo di esempio citiamo:

• I dati identificativi dell’impresa che ha effettuato l’investimento.

• Copia delle fatture di tutti i beni oggetto del beneficio fiscale (compresa quella di acconto se effettuato) e prospetto valori di investimento.

• Documentazione fotografica matricole/targhe dei beni

• Dichiarazioni CE dei beni.

• Riscontro (screenshot) del momento dell’avvenuta interconnessione.

 

Dichiarazione Sostitutiva Atto di Notorietà

Cosa dichiarare

• di aver effettuato investimenti ammessi all’agevolazione fiscale

• che i costi degli investimenti sono stati correttamente iscritti in bilancio e nel libro cespiti

• che gli investimenti effettuati rispondono al requisito della novità

• vanno indicati chiaramente fornitore, produttore, modello, matricola e descrizione di ogni bene che compone l’insieme “distributore automatico” e funzionale allo stesso. Quindi oltre al distributore automatico, i sistemi di pagamento e i sistemi che ne consentono l’interconnessione

• elencare esplicitamente i requisiti obbligatori (5+2) che vengono soddisfatti

• chiudere con l’indicazione della data di messa in funzione e (più importante) della data in cui il bene è stato interconnesso

 

L’Analisi Tecnica

Sezione generale Valida per tutti i distributori automatici che saranno dotati dei sistemi di interconnessione, illustra le motivazioni (con esempi ed eventualmente documentazione fotografica e screen shots) per cui tutti i requisiti (5+2) risultano soddisfatti.
Sezione specifica I dati identificativi dell’impresa che ha effettuato l’investimento

Copia delle fatture di tutti i beni oggetto del beneficio fiscale (compresa quella di acconto se effettuato) e prospetto valori di investimento

Documentazione fotografica matricole/targhe dei beni

Dichiarazioni CE dei beni

Riscontro (screenshot) del momento dell’avvenuta interconnessione

 

LE FAQ SULL’IPERAMMORTAMENTO

L’allegato A fa riferimento a magazzini automatici (quindi vending machines) ma non ci sono riferimenti agli accessori o a elementi funzionali come la telemetria. La Risoluzione N. 152/E del 15-12-2017 dell’Agenzia delle Entrate indica chiaramente che i beni sono solo quelli riportati nell’allegato “A” della legge, tuttavia gli accessori costituenti elementi strettamente indispensabili per la funzione di una macchina possono essere inseriti nella ordinaria dotazione del cespite principale, quindi anche loro oggetto di beneficio fiscale. In questa categoria rientrano i vari sistemi di pagamento nonché l’hardware asservito alla telemetria.

Nella stessa risoluzione è indicato un limite forfettario aggiuntivo del 5% del valore del bene, spendibile in accessori che è possibile includere nel beneficio fiscale senza dover documentarne la funzione.

 

Posso avere il beneficio fiscale sugli apparati che garantiscono l’interconnessione montati su macchine non nuove? Esiste di fatto un tredicesimo elemento nella lista dell’allegato A che è il revamping. È possibile “ammodernare” un distributore perché soddisfi sempre i criteri 5+2. In questo caso i soli dispositivi aggiunti funzionali per soddisfare i criteri di legge sono iper-ammortizzabili.

 

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