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Approvato l’iperammortamento per i Distributori Automatici

Il Mise rende ufficiale l’agevolazione fiscale per macchine e componenti. Ecco tutto quello che c’è da sapere per indirizzare al meglio i propri acquisti

 

Mercoledì 23 maggio 2018, codice d’identificazione n. 177355… Non siamo in un film di spionaggio o di fantascienza… Siamo nel Vending… Ma certi toni enfatici non stonano… Infatti, forse mai nella storia della Distribuzione Automatica c’era stata tanta attesa per una circolare di un Ministero…Ora ci siamo…

Finalmente è scritto “nero su bianco”. Le vending machines anzi, ancora più in generale, i distributori automatici di ogni genere hanno titolo per rientrare tra i beni agevolabili con la formula del cosiddetto iperammortamento (legge 232 del 2016)

COS’È L’IPERAMMORTAMENTO

L’iperammortamento del 250%, è, nell’operatività dei fatti, un’agevolazione che prevede l’incremento del 150% del costo fiscale di beni materiali acquistati. Il maggior costo, riconosciuto solo per le imposte sui redditi e non ai fini Irap, può essere portato extracontabilmente in deduzione del reddito attraverso l’effettuazione di variazioni in diminuzione in sede di dichiarazione.

Partiamo proprio dalla circolare ministeriale n. 177355 del 23 maggio, raccogliendo anche alcuni elementi non nuovi ma utili per un quadro riassuntivo.

BENI MATERIALI

Il richiamo è alla Legge del 27 dicembre 2017 (Legge di Bilancio 2018). È stata disposta l’estensione temporale del regime agevolativo.

In buona sostanza, ai fini dell’iperammortamento sono agevolabili i beni acquistati e interconnessi nel 2018 e quelli consegnati e interconnessi durante tutto il 2019, a condizione che l’ordine sia accettato dal venditore e versato un anticipo del 20% entro il 31 dicembre 2018.

BENI IMMATERIALI

La proroga vale anche per i beni immateriali e con le medesime regole. È importante ricordare che, nella stessa legge di Bilancio 2018, è stata aggiunta la seguente voce nell’allegato B (beni agevolabili):

software, piattaforme e applicazioni per la gestione e il
coordinamento della logistica con elevate caratteristiche di integrazione dell’attività di servizio (comunicazione intra-fabbrica, fabbrica-campo con integrazione telematica dei dispositivi on-field e dei dispositivi mobili, rilevazione telematica di prestazioni e guasti dei dispositivi on-field e dei dispositivi mobili, rilevazione telematica di prestazioni e guasti dei dispositivi on-field)

Questa voce racchiude diversi elementi che possono far parte, ad esempio, della suite di un software gestionale.

I soggetti che usufruiscono dell’iperammortamento possono beneficiare della maggiorazione del 40% per tutti i beni immateriali indicati nell’allegato B della Legge di Bilancio, anche quando non riferibili al bene materiale agevolato. Quindi avere titolo all’iperammortamento consente di accedere, d’ufficio, al superammortamento al 140% per ogni bene acquistato (purchè rispetti i requisiti richiesti).

IL DISTRIBUTORE AUTOMATICO

Il distributore automatico di ogni tipo, e indipendentemente dal settore economico di appartenenza dell’impresa che lo acquista, è un bene assimilabile a un “magazzino automatizzato interconnesso ai sistemi gestionali di fabbrica”, categoria al punto 12 dell’allegato A.

Quali sono gli elementi necessari per renderlo iperammortizzabile? Quelli indicati nella legge che vengono sintetizzati con la formula 5+2.

 

Cinque requisiti tecnici:

Controllo per mezzo di CNC (Computer Numerical Control) e/o PLC (Programmable Logic Controller). Requisito soddisfatto praticamente da tutti i distributori e dai sistemi di pagamento master evoluti.

Interconnessione ai sistemi informatici di fabbrica con caricamento da remoto di istruzioni e/o part program. Su questo punto il MISE precisa, con degli esempi, cosa deve essere soddisfatto da una vending machine: “I distributori automatici in questione devono essere in grado di scambiare informazioni in maniera bidirezionale: in ingresso – ricevendo da remoto istruzioni/indicazioni quali, ad esempio, la modifica dei dati e dei parametri di configurazione della macchina e/o la variazione del listino prezzi dei prodotti – e in uscita, ovvero comunicando informazioni quali, ad esempio, stato componenti della macchina, contabilità, quantità prodotti o altre informazioni di natura logistica e diagnostica”.

Integrazione automatizzata con il sistema logistico della fabbrica o con la rete di fornitura e/o con altre macchine del ciclo produttivo. Non vengono fatte precisazioni su questo punto e utilizziamo quanto indicato nella circolare n. 4/E del 30/03/2017 dell’Agenzia delle Entrate. L’integrazione può essere intesa in senso fisico o informativa. Nel caso del Vending l’accezione più calzante è quella informativa: “integrazione informativa in cui sussista la tracciabilità dei prodotti/lotti realizzati mediante appositi sistemi di tracciamento automatizzati (p.e. codici a barre, tag RFID, ecc.) che permettano al sistema di gestione della logistica di registrare l’avanzamento, la posizione o altre informazioni di natura logistica dei beni”. Possiamo considerare questo processo quello che normalmente viene controllato (mediante moduli software e palmari) dal magazzino rifornimento degli addetti al caricamento dei prodotti nei distributori.

Interfaccia tra uomo e macchina semplici e intuitive. Riteniamo che questo elemento possa essere soddisfatto in più modi, utilizzando tecnologie sia dal lato utente che dal lato addetto al rifornimento e tecnico. L’utilizzo di palmari, schermi, touch e APP di vario genere sono tutti in questo ambito.

Rispondenza ai più recenti parametri di sicurezza: salute e igiene del lavoro.

Due requisiti di telediagnosi:

Sistemi di telemanutenzione e/o telediagnosi e/o controllo in remoto;

Monitoraggio continuo delle condizioni di lavoro e dei parametri di processo “mediante opportuni set di sensori e a attività alle derive di processo”.

Requisiti che normalmente vengono soddisfatti da sistemi di telemetria utilizzati nel vending.

La circolare del MISE chiude il paragrafo sul Vending precisando: “L’accesso al beneficio deve considerarsi subordinato in questo caso anche alla condizione che i suddetti distributori automatici soddisfino gli standard di compliance fiscale (attuali e futuri) previsti dalle disposizioni regolamentari stabilite dai provvedimenti del Direttore dell’Agenzia delle Entrate attuativi dell’art. 2, commi 2 e 4, del d.Lgs. n. 127/15. A oggi, si ricorda, per completezza, che le specifiche tecniche allegate ai provvedimenti del 30 giugno 2016 e del 30 marzo 2017 chiariscono che la predisposizione, il sigillo e la trasmissione telematica del file contenente i dati dei corrispettivi da inviare all’Agenzia delle Entrate sono possibili anche per i distributori automatici che hanno un sistema master non ancora connesso in rete, ma in grado di scambiare dati in entrata e in uscita mediante porte di comunicazione wireless (quali, ad esempio: IrDA, bluetooth, infrarossi)”.

Quindi, in poche parole, il distributore deve essere censito ed essere in regola con quanto previsto dalla legge sui corrispettivi. Le parole “attuali e futuri” e “non ancora connesso in rete” ci lanciano una sorta di messaggio “subliminale” che, per ora, è meglio non commentare…

FAQ

Chiudiamo con alcune domande più ricorrenti relative al tema iperammortamento.

Occorre una perizia giurata per asseverare i requisiti necessari per ottenere il beneficio fiscale?


La perizia è obbligatoria per beni con valore superiore a 500 mila Euro. Mentre negli altri casi è sufficiente la dichiarazione del legale rappresentante. La perizia, anche se non richiesta, costituisce sempre uno strumento probatorio molto efficace.

L’allegato A fa riferimento a ma-
gazzini automatici (quindi le vending machines) ma non ci sono riferimenti agli accessori o elementi funzionali come la telemetria…

Questo è un punto importante per poter determinare quali dispositivi, al di là del distributore stesso, sono
iperammortizzabili.

La Risoluzione n. 152/E del 15/12/2017 dell’Agenzia delle Entrate indica chiaramente che i beni sono solo quelli riportati nell’allegato “A” della legge. Tuttavia gli accessori costituenti elementi strettamente indispensabili per la funzione di una macchina possono essere inseriti nella ordinaria dotazione del cespite principale, quindi anche loro sono oggetto di beneficio fiscale. In questa categoria rientrano i vari sistemi di pagamento, nonché l’hardware asservito alla telemetria.

Nella stessa risoluzione è indicato un limite forfettario aggiuntivo del 5% del valore del bene, spendibile in accessori, che è possibile includere nel beneficio fiscale senza dover documentarne la funzione.

Posso avere il beneficio fiscale sugli apparati che garantiscono l’interconnessione e che sono montati su macchine “non nuove”?

Esiste, di fatto, un tredicesimo elemento nella lista dell’allegato A che è il “revamping”. È possibile “ammodernare” un distributore a condizione che soddisfi sempre i criteri 5+2. In questo caso, sono iper-ammortizzabili i soli dispositivi aggiunti, funzionali per soddisfare i criteri di legge.

Se una macchina viene interconnessa un anno dopo l’acquisto da quando posso godere dell’i-
perammortamento?

L’interconnesione è la “condizio sine qua non” nonché il “momento zero”; quindi l’iperammortamento sarà fruibile a partire dall’anno in cui la macchina viene interconnessa.

Mario Majo

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