Avvio graduale dell’obbligo di memorizzare e trasmettere telematicamente i dati dei corrispettivi da cessioni di benzina e gasolio. Dal 1° luglio 2018 saranno infatti interessati solamente gli impianti stradali ad elevata automazione, con progressiva estensione, sino al termine del 1° gennaio 2020, a tutti i soggetti che cedono carburanti. Con il provvedimento 106701/2018 pubblicato, adottato d’intesa tra direttore dell’Agenzia delle Entrate e direttore dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, sentito il ministero dello Sviluppo Economico, sono state così definite le informazioni da trasmettere, le regole tecniche e i termini per la trasmissione telematica, oltre alle modalità con cui garantire la sicurezza e l’inalterabilità dei dati.
La decorrenza dell’adempimento dal 1° luglio prossimo riguarda, come accennato, solo i gestori di impianti di distribuzione stradale di benzina e gasolio a elevata automazione, in cui il rifornimento avviene esclusivamente in modalità self-service prepagato. Gli impianti interessati sono quelli provvisti di sistemi automatizzati per la rilevazione dei dati, di terminali per il pagamento e di sistemi informatici per la gestione dei dati di carico e di scarico delle quantità di carburante. Con successivi provvedimenti saranno gradualmente individuate le altre categorie di operatori che dovranno effettuare la comunicazione, fermo restando che il termine ultimo per l’avvio dell’obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica è fissato al 1° gennaio 2020.