Sulla Gazzetta Ufficiale n. 32 del giorno 8 febbraio 2018 è stato pubblicato il decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 231, concernente la disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni del regolamento (UE) n. 1169/2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, e l’adeguamento della normativa nazionale, di cui, in particolare, al D.Lgs. 109/1992.
L’articolo 18 del decreto in oggetto aggiorna le disposizioni contenute nell’articolo 15 del D.Lgs. n. 109/1992 sui distributori automatici.
Nello specifico, viene previsto, al comma 1, che, fatte salve le ulteriori indicazioni obbligatorie prescritte da norme nazionali e dell’Unione Europea per tipi o categorie specifici di alimenti, nel caso di distribuzione di alimenti non preimballati messi in vendita tramite distributori automatici o locali commerciali automatizzati, devono essere riportate sui distributori e per ciascun prodotto le indicazioni di cui all’articolo 9, paragrafo 1, lettere a), b) e c), del regolamento (denominazione dell’alimento, elenco degli ingredienti, allergeni), nonché il nome o la ragione sociale o il marchio depositato e la sede dell’impresa responsabile della gestione dell’impianto.
Le indicazioni di cui sopra devono essere riportate in lingua italiana ed essere chiaramente visibili e leggibili.
Le nuove norme entreranno in vigore il 9 maggio 2018 (90 giorni dalla pubblicazione in Gazzetta); fino a quella data resteranno in vigore le disposizioni del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109.
Il nuovo impianto sanzionatorio è particolarmente punitivo rispetto al sistema sanzionatorio previsto dal D.Lgs. 109/1992. La violazione delle disposizioni sulle pratiche leali d’informazione comporta, per l’operatore del settore alimentare, l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria compresa trai 3.000 Euro e i 24.000 Euro.